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Codice lotto: LOTTO UNICO

Bene N° 1 – Piena proprietà dell’appartamento e cantina ubicati a Roma (RM) – via Marcio Rutilio n. 41, Via Marco Calidio 19, Edificio 13 Scala B Interno 14 Piano 6 (appartamento) e piano 1° seminterrato, interno 14 (cantina).
Via Marcio Rutilio è una traversa di viale dei Romanisti, in prossimità delle grandi arterie stradali di Via Casilina e Viale Palmiro Togliatti, a pochi minuti in auto dal Grande Raccordo Anulare di Roma (uscita 18 – Casilina). L’area urbana è situata, internamente al Grande Raccordo Anulare.
L’edificio è situato nella zona periferica Sud Est della Città, ricompresa tra Via Casilina e Viale Palmiro Togliatti; nelle immediatezze dell’immobile è presente l’area verde con l’antica Torre Spaccata, impianti sportivi e il Parco dei Romanisti con l’adiacente mercato rionale di Torre Spaccata. Nelle prossimità sono presenti i principali servizi pubblici e attività commerciali.
A pochi minuti a piedi sono presenti la fermata della linea metropolitana di riferimento (linea C – stazione di “Torre Spaccata”) e la fermata del tram che conduce a Stazione Termini.
La struttura sanitaria di riferimento è il Policlinico Casilino.
L’appartamento è situato al piano sesto con accesso pedonale dal civico 19 di via Marco Calidio e con accesso carrabile e pedonale dal Civico 41 di via Marcio Rutilio in Roma, è contraddistinto con il numero interno quattordici (14), la consistenza è di vani catastali 6,5 e la superficie catastale totale pari a 108 metri quadrati. La superficie netta dell’appartamento è di 85.58 mq, quella dei balconi 8,88 mq e della cantina 8,28 mq. L’altezza utile interna è di 2,75 m.
L’appartamento è composto da ingresso-soggiorno, cucina, corridoio di disimpegno, tre camere, due bagni esclusivi e due balconi.
Confina con il vano scala, con l’appartamento interno 13 e distacchi su via Marcio Rutilio, su via Marco Calidio e su spazio condominiale, salvo altri.
L’appartamento ha esposizione su tre lati, nord-est (via Marcio Rutilio), sud-est (via Marco Claudio) e sud-ovest (vialetto condominiale).
La cantina, situata al piano seminterrato della medesima scala B, è contraddistinta con il numero interno quattordici (14), è composta di unico vano e confina con la cantina n. 13, con il vano fine corsa ascensore e il corridoio comune, salvo altri.
A servizio dell’unità immobiliare è presente un posto auto nel cortile, di proprietà del condominio, che viene assegnato ogni sei mesi in base ad una rotazione prestabilita
Il tutto (appartamento + cantina) è identificato al catasto Fabbricati del Comune di Roma – Foglio 953 Particella 175 Subalterno 30 Rendita: Euro 1.225,29 Zona censuaria 5, Categoria A/3, Classe 3, Consistenza 6,5 vani; al catasto Terreni – Foglio 953 Particella 175.
Il complesso edilizio è stato edificato in base a: Progetto n. 59473 del 1962, Licenza Edilizia n 302_D del 1963. La costruzione è antecedente al 01/09/1967.
Limitatamente all’appartamento si rileva che la pianta catastale attuale non è conforme a quella riporta nel piano tipo del progetto assentito del 1963, per alcune sopravvenute modifiche interne apportate successivamente.
L’appartamento oggetto perizia non risulta regolare dal punto di vista urbanistico, per le seguenti modifiche: la stanza definita “cameretta” nell’attuale planimetria catastale risulta con superficie di pavimento pari ca a 8 mq e quindi inferiore alla dimensione minima per una stanza da letto singola (cfr. art. 40 Regolamento Edilizio Comune di Roma – stanza da letto singola almeno 9 mq);
le stanze 1 e 2 hanno entrambe le superfici di pavimento inferiore al minimo previsto per la camera da letto matrimoniale (rispettivamente stanza 1 pari ca a 11,40 mq e stanza 2 pari ca. 13,15 mq – mentre l’art. 40 Regolamento Edilizio Comune di Roma – stanza da letto doppia almeno 14 mq) e devono essere quindi considerate stanze singole;
l’incremento di superficie del soggiorno ha comportato la riduzione del rapporto di superficie aero illuminante (da 1/8 circa a 1/10) al di sotto del minimo di Legge (il Regolamento Edilizio prescrive la superficie finestrata almeno pari ad 1/8 della superficie di pavimento).
Il futuro proprietario dovrà presentare una regolarizzazione urbanistica (CILA in sanatoria per opere interne) e provvedere all’aggiornamento catastale e riproporzionare (o in alternativa accorpare o ripristinare la situazione originaria) le stanze che non presentano le corrette superfici e i corretti rapporti aero illuminanti.
L’importo dei costi e per le spese accessorie inerenti alla regolarizzazione, le certificazioni di legge, le pratiche edilizie, l’aggiornamento catastale, gli onorari professionali, l’IVA e i costi vari connessi (reversali comunali, oneri catastali etc.) è stato valutato pari ad € 3.000,00 (compresi i costi per la rettifica catastale all’attualità). Tale importo è stato detratto dal valore di stima.
Mancante certificato di abitabilità.
Sono presenti vincoli od oneri condominiali che resteranno a carico dell’acquirente (ultime due annualità), come previsto dalle norme e dal regolamento di Condominio.
Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri, né diritti demaniali o usi civici, livelli e servitù.
Non si rileva, dalla lettura dell’atto di provenienza e dal regolamento di condominio, l’esistenza di esplicite servitù gravanti sul bene pignorato, con eccezione di quanto riportato in atto di cessione del 2006 nel quale è previsto che in caso di vendita dell’immobile nei termini e con le modalità previste dalla normativa sull’edilizia residenziale pubblica vigente, l’azienda A.T.E.R. Roma potrà esercitare il diritto di prelazione, come disciplinato dall’art. 9, comma 1, della Legge Regionale n° 42/1991.
L’Azienda Ater Roma ha comunicato che “ …l’Azienda esercita il diritto di prelazione così come normato dall’art. 28 della L.513/77 e dall’art. 48 comma 10-bis della L.R. 27/2006, ovvero l’ATER esercita la prelazione allo stesso prezzo di vendita rivalutato in base ai coefficienti ISTAT. Tuttavia, la legge 560/93, che ha regolamentato il predetto esercizio, all’art. 1 comma 25 ha previsto la possibilità di estinguere il diritto di prelazione qualora l’acquirente versi all’Ente cedente un importo pari al 10% del valore calcolato sulla base della rendita catastale rivaluta 100, che nel caso dell’alloggio in oggetto ammonta ad € 12.252,90 più IVA al 22% per un totale di € 14.948,54. Oltre alla prelazione non ci sono altri vincoli per la rivendita”.
L’importo di € 14.948,54, che dovrà essere versato dall’aggiudicatario per estinguere il diritto di prelazione, è già stato detratto dal valore di stima.
Non reperiti: il certificato energetico dell’immobile APE, la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico, dell’impianto termico, dell’impianto idrico.
Il compendio pignorato è occupato dal debitore esecutato. La liberazione potrà essere richiesta all’atto del trasferimento ai sensi del novellato art. 560 c.p.c.
Il tutto come meglio descritto nell’elaborato peritale depositato in atti, che dovrà essere consultato dall’eventuale offerente e al quale si fa espresso rinvio per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali pesi e oneri a qualsiasi titolo gravanti sui beni.

 

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