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Il Tribunale di Oristano, con il decreto dell’8 giugno 2024[1], ribadisce il suo orientamento in merito alla concessione delle misure protettive e cautelari nelle more del procedimento di omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, confermando l’ammissibilità delle misure protettive atipiche e la sospensione degli effetti delle clausole “autoliquidanti” dei contratti di finanziamento[2].

Nello specifico, il Giudice delegato del Tribunale sardo, letto il ricorso con cui veniva proposto un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss del Codice della Crisi e, in particolare, visto l’art. 70 CCI che impone un preliminare vaglio di ammissibilità della proposta e posto che “le valutazioni compiute dal Giudice al momento della fissazione dell’udienza non sono definitive, né suscettibili di autonoma impugnazione, essendo in ogni caso riesaminabili, all’esito dell’instaurato contradditorio, in sede di omologa[3], ha ritenutoallo stato, il piano … ammissibile nonché, all’esito di un vaglio necessariamente sommario, fattibile”.

È stata fissata, quindi, l’udienza per l’omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti formulata dal consumatore con concessione delle misure cautelari e protettive richieste.

Sulle misure cautelari e protettive che possono essere adottate.

Difatti, come aveva già fatto la legge n. 3/2012, seppur con alcune differenze[4], anche il Codice della Crisi, detta “una speciale disciplina sulle misure protettive”.

Nello specifico, l’art. 70, comma quattro, CCI, prevede che, “con il decreto di apertura della procedura, il giudice, su istanza del debitore, possa disporre”:

“la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano”; – “il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l’integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento.

Mentre, il comma 5, dispone che “le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d’ufficio, in caso di atti in frode. Il giudice, salvo che l’istanza di revoca non sia palesemente inammissibile o manifestamente infondata, sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede con decreto”.

In altre parole, come viene evidenziato nel decreto in commento “la misura è disposta dal giudice designato per il procedimento unitario in uno con il decreto di ammissione della proposta e del piano senza necessità di preventiva instaurazione del contradditorio con i creditori interessati. La tutela del contraddittorio è infatti garantita in via successiva per il tramite del sub procedimento di revoca attivabile dal creditore (o d’ufficio in caso di atti in frode), la cui trattazione può avvenire anche in forma scritta (art. 70, co. 5 C.C.I.).

Mentre, “con riferimento al tipo di misure che possono essere adottate nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, accanto alla già prevista sospensione delle procedure esecutive pendenti”, vengono introdotte dal Codice della Crisi anche la sospensione delle azioni cautelari già promosse ed il divieto di intraprendere ex novo azioni esecutive e cautelari.

L’ammissibilità delle misure protettive atipiche

Diversamente da quanto anteriormente stabilito dall’art. 12 bis l.3/2012, quindi, con l’attuale normativa le misure protettive possono assumere carattere atipico, aggiungendosi alla sospensione delle misure esecutive e cautelari ogni altra misura idonea a conservare l’integrità del patrimonio del debitore fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati”.

La sospensione delle clausole autoliquidanti dei contratti di finanziamento

Ebbene, nel caso specifico, sulla base di questi presupposti, il Giudice Oristanese ha ritenuto ammissibile non solo la richiesta di sospensione dei procedimenti esecutivi pendenti, nonché la richiesta di inibire l’instaurazione di nuove azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore ma anche la sospensione degli effetti delle clausole “autoliquidanti” dei contratti di finanziamento”.

Secondo il giudicante, le trattenute sulla pensione del ricorrente, infatti, determinano l’effetto di consentire la soddisfazione di un credito concorsuale, peraltro di rango chirografario, al di fuori delle regole stabilite dal debitore nel piano di ristrutturazione ed in violazione della par condicio creditorum”.

A sostegno del suo iter argomentativo il Giudice ricorda che “proprio al fine di evitare che i debitore possa eseguire pagamenti preferenziali nelle more dell’omologazione è del resto specificamente individuata dalla legge la misura dell’inibitoria al compimento di atti di straordinaria amministrazione, fra cui può annoverarsi l’estinzione di debiti anteriori al di fuori dei limiti della proposta, sicché analogamente deve ritenersi consentito disporre l’inefficacia temporanea, fino all’esito del procedimento, delle clausole di cessione di quinto stipendiale o di delega di pagamento[5].

In aggiunta osserva anche “che, sulla scorta dei rilievi del gestore della crisi”, la società finanziaria “non pare aver tenuto conto del merito creditizio del debitore al momento dell’erogazione dei prestiti”. 

Il giudicante evidenzia, inoltre, che, affinché l’effetto protettivo si realizzi senza determinare un pregiudizio per il creditore, occorre, peraltro, prevedere che le somme destinate alla soddisfazione delle linee di credito garantite siano versate dall’INPS su un conto vincolato appositamente aperto dal gestore della crisi, in modo da poter essere poi svincolate per l’esecuzione del piano omologato o in alternativa per la restituzione al creditore avente diritto in caso di mancata omologa.

I presupposti per l’accoglimento delle istanze cautelari

Per quanto concerne, invece, “i presupposti per l’accoglimento delle istanze cautelari”, nel decreto in parola viene sottolineato che “oltre al fumus rappresentato dalla sussistenza delle condizioni per l’ammissione della proposta e del piano di ristrutturazione, già vagliate, il Tribunale deve valutare il periculum in mora, inteso come strumentalità della misura a consentire il “buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza” (art. 2 lett. p) C.C.I), ovvero “ad assicurare provvisoriamente l’attuazione delle sentenze di omologazione di strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza”) (art. 54 co. 1 C.C.I)”.

Ebbene, secondo il giudicante, nella fattispecie sub iudice, “entrambe le misure favoriscono l’attuazione della proposta e del piano nell’interesse del ceto creditorio, assicurando la conservazione dell’integrità patrimoniale: basti pensare che l’aggiudicazione a terzi dei beni mobili ed immobili a seguito dell’instaurazione di procedimenti esecutivi anche immobiliari frusterebbero i via anticipata e definitiva il diritto (chance) del ricorrente a rimodulare la propria esposizione debitoria.

Le ragioni sopra specificate valgono anche rispetto “alla sospensione delle clausole autoliquidanti dei contratti di finanziamento[6].

Viene rilevato, inoltre, chenon occorre fissare alcun termine di durata delle misure concesse, essendo essa fissata ex lege fino alla conclusione del procedimento”.

Sulla base di tali argomentazioni, il Giudice ha quindi concesso, “fino al termine del procedimento, le seguenti misure protettive e di conservazione dell’integrità del patrimonio”:

1) ha disposto “la sospensione della cessione del quinto della pensione sulla posizione debitorie intestate alla società finanziaria;

2) ha disposto “che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

3)  ha disposto “che il gestore della crisi notifichi il presente provvedimento all’INPS e apra un conto intestato alla procedura e vincolato all’ordine del giudice. Dispone che il debitore notifichi ai creditori interessati dalle misure protettive e di conservazione dell’integrità del patrimonio il presente decreto”.

 

 

 

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[1] Fonte: https://www.tribunale.oristano.it/sovraindebitamento.aspx.

[2] Si veda: Trib. di Oristano, decreto del 30.11.2023, commentato da F. CAPPAI (Prof. associato di diritto dell’economia, Università di Cagliari) con nota dal titolo Le misure protettive concedibili nel procedimento di omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, pubbl. su www.dirittofallimentaresocieta.it.

[3] Cfr.: Cass. 30 gennaio 2017, n. 2234; Cass. 5 dicembre 2018, n. 31477.

[4] Per un approfondimento sulle differenze tra l’attuale normativa e quanto previsto dalla L.3/2012, cfr: R. D’ALONZO: I profili processuali della ristrutturazione dei debiti del consumatore, in dirittodellacrisi.it.

[5] Trib. di Avellino, decreto del 21.12.2022, estensore dott. Pasquale Russolillo, reperibile su https://www.tribunale.avellino.giustizia.it/it/Content/Index/26681.

[6] Sull’argomento si vedano: S. LEUZZI, Cessione e assegnazione del “quinto” e sovraindebitamento- L’analisi della tematica ricorrente dell’opponibilità delle cessioni e delle assegnazioni del quinto dello stipendio o della pensione in materia di sovraindebitamento, in www.inexecutivis.it; E. CICATELLI: Sovraindebitamento e contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio. Profili controversi e snodi interpretativi, in www.dirittofallimentaresocieta.it; L. BACCAGLINI: Le misure protettive e cautelari nel CCII, in dirittodellacrisi.it.

 

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