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In attesa che il Decreto salva-casa sia convertito in legge, vediamo quali sono le novità e quali le conferme riguardo alla procedura di sanatoria prevista dal Testo Unico dell’Edilizia

Quando si parla di abuso edilizio e di come sanarlo è bene fare una precisazione, in quanto la sanatoria edilizia varia in base a due fattori: il momento in cui l’abuso edilizio è stato commesso e la gravità dello stesso.
Nonostante ciò, le diverse procedure hanno in comune tra loro questi passaggi:

  • verifica della possibilità di sanatoria;
  • presentazione della domanda di sanatoria;
  • ottenimento del provvedimento di sanatoria.

Veniamo al primo passaggio, quello della verifica della possibilità di sanare l’abuso edilizio. La sanatoria è possibile quando l’abuso edilizio sia avvenuto: in seguito ad interventi senza concessione o in totale o parziale difformità dalla stessa; in caso di ristrutturazioni, senza permesso a costruire o in totale difformità; interventi in parziale difformità rispetto al permesso a costruire; interventi eseguiti senza o in difformità rispetto alla SCIA; infine, interventi eseguiti con permesso annullato.

Nei casi sopracitati, per ottenere la sanatoria, l’art. 36 del T.U. edilizia richiede una “doppia conformità”. Questa comporta che il responsabile dell’abuso – o il proprietario dell’immobile – possono richiedere il permesso in sanatoria se l’intervento è conforme alle norme vigenti al momento di presentazione della domanda e al momento della loro realizzazione.
Prima di presentare la domanda è, però, necessario che non sia scaduto il termine di 90 giorni per la demolizione o per il ripristino dello stato dei luoghi, ex art. 31 del T.U. edilizia, oppure il termine congruo stabilito dal dirigente dell’ufficio comunale, ex art. 33 del T.U. edilizia. In secondo luogo, non devono essere state già comminate le sanzioni amministrative.
È poi necessario aver pagato il contributo di costruzione previsto dall’ art. 16 del T.U. edilizia in caso di gratuità, oppure in misura doppia.

Affinché sia presa in carico per la valutazione, la domanda va presentata al Comune in cui si trova l’immobile e deve essere necessariamente accompagnata da questi documenti:

  • la relazione tecnica circa l’abuso edilizio;
  • la copia del titolo abilitativo edilizio, qualora sia esistente;
  • la documentazione catastale;
  • la ricevuta di pagamento del contributo di costruzione.

Il comune avrà poi 60 giorni per rispondere, trascorsi i quali il silenzio è considerato come rigetto della domanda.

Ma veniamo ora alle modifiche attuate dal Decreto salva-casa. Le stesse riguardano l’introduzione, attraverso l’art. 36 bis del T.U. edilizia, di una procedura di sanatoria semplificata per i casi di parziale difformità rispetto al permesso di costruire o alla SCIA. In questi casi la sanatoria può essere ottenuta entro il termine congruo fissato dall’eventuale ordinanza di demolizione, oppure fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative. Anche in questo caso è necessaria la doppia conformità alla normativa edilizia.

È stata introdotta anche la sanatoria condizionata. In questo caso si può subordinare il rilascio del provvedimento alla realizzazione di tutte le opere necessarie ad assicurare la congruità rispetto alla normativa tecnica.
Queste richieste di permesso di costruire o di SCIA in sanatoria devono essere accompagnate da due dichiarazioni, di un professionista abilitato, che attestino le conformità e l’epoca di realizzazione dell’intervento.
Una volta presentata la richiesta, l’amministrazione ha 45 giorni per rispondere, oltre i quali la richiesta si ritiene accettata. In caso di SCIA il termine è di 30 giorni.
Possono capitare esigenze istruttorie che facciano interrompere i termini: queste esigenze ricorrono qualora nella richiesta manchino degli elementi. Se viene accertato che il richiedente non detiene i requisiti e i presupposti per la sanatoria, si provvederà all’irrogazione della relativa sanzione da parte del dirigente o del responsabile dell’ufficio comunale.
Infine si andrà a pagare, a titolo di oblazione, una somma di valore compreso tra 1.032 euro e 30.984 euro.

Per concludere è bene citare anche l’art. 37 del T.U. edilizia, che permette la regolarizzazione di interventi realizzanti in assenza di CILA o SCIA. In questi casi si avrà solo una sanzione pecuniaria, pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi.



 

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