Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto Agricoltura entrano in vigore le disposizioni finalizzate a prevenire l’esposizione dei lavoratori a rischi per la salute e la sicurezza derivanti dalle ondate di calore. A tale scopo, nei casi di eventi meteorologici avversi, per i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e dell’escavazione e i datori di lavoro agricolo diventa più semplice l’accesso, rispettivamente, alla CIGO e alla CISOA. Tra le ulteriori novità si segnala l’istituzione del sistema informativo contro il caporalato e della banca dati sui contratti di appalto in agricoltura. Confermate, con alcune modifiche, le restrizioni all’installazione di nuovi impianti fotovoltaici su terreni agricoli produttivi, le misure di sostegno alle filiere in crisi e le disposizioni per il rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali nel settore agricolo e agroalimentare.
Quali sono le novità che entrano in vigore
Tra le novità apportate durante il percorso parlamentare che entrano in vigore:
– le disposizioni finalizzate a prevenire l’esposizione dei lavoratori a rischi per la salute e la sicurezza derivanti dalle ondate di calore. A tale scopo, nei casi di eventi meteorologici avversi, per i datori di lavoro agricolo e i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e dell’escavazione diventa più semplice l’accesso, rispettivamente, alla CISOA e alla CIGO (articolo 2-bis, commi 1-4).
Per i datori di lavoro agricolo si stabilisce che, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione e il 31 dicembre 2024, il trattamento di CISOA, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente stabilito.
– l’istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell’agricoltura, che costituirà uno strumento di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni statali e le regioni, al fine di favorire l’evoluzione qualitativa del lavoro agricolo e incrementare le capacità di analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei lavoratori nell’agricoltura (articolo 2-quater). Alla sua costituzione concorrono il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero dell’interno, l’INPS, l’INAIL, l’INL, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e l’ISTAT;
Moratoria mutui e finanziamenti, impianti fotovoltaici
La conversione in legge ha confermato, con alcune modifiche:
– le misure di sostegno alle filiere in crisi. Tra le novità di particolare rilievo l’estensione della platea delle imprese ammesse alla moratoria dei mutui e finanziamenti prevista al comma 2 dell’articolo 1. A seguito della modifica apportata con la legge di conversione, potranno richiedere la sospensione, per 12 mesi, del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nell’anno 2024, le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che hanno subìto un calo del volume d’affari di almeno il 20% o hanno subìto una riduzione della produzione, pari almeno al 30%, o, nel caso delle cooperative agricole, una riduzione almeno pari al 20% delle quantità conferite o della produzione primaria, nel 2023. rispetto all’anno precedente, previa presentazione di un’autocertificazione che attesti la suddetta condizione di accesso al beneficio;
Quali sono le disposizioni confermate senza modifiche
Tra le disposizioni contenute nel testo originario del decreto legge, non modificate o che hanno subito lievi ritocchi con la legge di conversioni, si segnalano:
– il ripristino della pubblicazione, da parte dell’INPS, degli elenchi trimestrali di variazione degli operai agricoli a tempo determinato (articolo 2, comma 3);
– il rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali nel settore agricolo e agroalimentare (articolo 4).
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