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Il Consiglio dei Ministri ha dato l’ok al Decreto Salva Casa, un documento di tre articoli sulla semplificazione in materia edilizia. Come anticipato da Salvini, non si tratta di un condono, ma interviene solo nelle casistiche di minore gravità. Vediamo insieme l’elenco di cosa si potrà sanare e cosa no. 

Photo by vipmen35 – shutterstock

Il governo Meloni ha dato l’ok al Decreto Salva Casa voluto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini. Si tratta di un provvedimento che semplifica le procedure per le lievi difformità: più precisamente parliamo di edilizia libera, tolleranze costruttive, tolleranze esecutive e parziali difformità. L’obiettivo è intervenire sulla normativa rigida che ostacola la commerciabilità dei beni e preclude l’accesso ai mutui, sovvenzioni e contributi. Vediamo, nel dettaglio, le casistiche di minore gravità su cui interviene il decreto:

  • su quelle formali derivanti da incertezze interpretative della disciplina vigente rispetto alla dimostrazione dello stato legittimo dell’immobile
  • sulle difformità edilizie delle unità immobiliari, risultanti da interventi spesso stratificati nel tempo, realizzati dai proprietari dell’epoca in assenza di formale autorizzazione
  • sulle parziali difformità che potevano essere sanate all’epoca di realizzazione dell’intervento, ma non sanabili oggi, a causa della disciplina della cd. “doppia conformità”.

Cosa prevede il Decreto Salva Casa

Edilizia
Photo by bogubogu – shutterstock

Come anticipato, i provvedimenti contenuti nel decreto sono numerosi e interessano più opere incluse nell’edilizia libera. Ricordiamo che sono da ora considerate in edilizia libera:

  • le Vetrate Panoramiche Amovibili (VePa) anche per i porticati rientranti all’interno dell’edificio
  • le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, la cui struttura principale sia composta da tende, anche a pergola, addossate o annesse agli immobili, purché non determino spazi stabilmente chiusi e non abbiano un impatto visivo e ingombro apparente disarmonici.

Spostiamoci sulle tolleranze costruttive e precisiamo che sono considerate tolleranze costruttive gli interventi, realizzati entro il 24 maggio 2024, entro il limite massimo del:

  • 2% = superficie utile > 500mq
  • 3% = 300mq <superficie utile> 500mq
  • 4% = 100mq <superficie utile> 300mq
  • 5% superficie utile < 100mq

Le tolleranze possono essere asseverate da un tecnico abilitato. Per tolleranze esecutive, invece, si intendono le irregolarità geometriche, le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne. Per gli interventi realizzati entro il 24/05/2024, sono incluse tra le tolleranze esecutive:

  • il minor dimensionamento dell’edificio
  • la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali
  • le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni
  • la difforme ubicazione delle aperture interne
  • la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria
  • gli errori progettuali corretti in cantiere
  • gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.

Accertamento di conformità

Finora l’accertamento di conformità poteva essere chiesto solo quando veniva dimostrata la “doppia conformità”; in pratica l’opera doveva essere conforme alla normativa edilizia e urbanistica vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della presentazione dell’istanza. Grazie al decreto salva-casa, c’è la semplificazione della normativa, richiedendo la doppia conformità solo nei casi più gravi.

Per le parziali difformità possono essere sanati gli interventi che all’epoca della realizzazione erano coerenti con le norme edilizie e che oggi sono conformi alle norme urbanistiche.

Silenzio assenso tra le novità

Con il decreto Salva Casa abbiamo l’introduzione del silenzio assenso: significa che se l’Amministrazione non risponde, entro i seguenti termini, l’istanza si considera accettata e in particolare:

  • 45gg: permesso in sanatoria
  • 30gg: Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)

A queste tempistiche, per immobili soggetti a vincolo paesaggistico, si aggiungono fino a 180gg. In ogni caso si prevede il pagamento di una sanzione in relazione all’aumento di valore dell’immobile. Gli introiti delle sanzioni potranno essere utilizzati per la demolizione di opere abusive o iniziative di rigenerazione e recupero urbano.

Stato legittimo dell’immobile

Il decreto legge salva-casa riduce gli oneri amministrativi per i cittadini: per dimostrare lo Stato legittimo sarà sufficiente presentare il titolo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio, anche in sanatoria. Ciò significa che le parziali difformità che saranno sanate contribuiranno a dimostrare lo stato legittimo di un immobile.

Mutamento destinazione d’uso

Tra le novità introdotte c’è la semplificazione del cambio di destinazione d’uso di singole unità immobiliari, nel rispetto delle normative di settore e di eventuali specifiche condizioni comunali. All’interno della stessa categoria funzionale, il mutamento della destinazione d’uso sarà sempre ammesso.

Tra diverse categorie funzionali, il mutamento della destinazione d’uso sarà ammesso limitatamente alle categorie residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale, in ogni caso, all’interno delle zone: centro storico, residenziali consolidate, residenziali in espansione. Sono escluse dalle semplificazioni le unità immobiliari al primo piano fuori terra.

Decreto salva casa: immagini e foto



 

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