Il modello redditi persone fisiche va verso l’abbandono. Con la possibilità di dichiarare anche i redditi di natura finanziaria e le attività all’estero, il 730 surclasserà per fruitori il modello redditi che resterà utilizzato solo dai soggetti obbligati ovvero le persone fisiche con partita Iva. Inoltre la possibilità di utilizzare il 730 in modalità senza sostituto d’imposta, con trasmissione diretta all’agenzia delle entrate aperta anche a coloro che hanno un datore di lavoro (o genericamente un sostituto), attrarrà al modello semplificato i contribuenti che pur in presenza delle condizioni per utilizzare il 730, terminando con un debito fiscale, preferivano per questioni di privacy o di gestione della liquidità staccarsi dal datore di lavoro presentando il modello redditi e pagando le imposte con f24 invece di subire le trattenute. Attratti nel 730 saranno anche i soggetti con elevato saldo e credito annuale non recuperabile con rimborsi in busta paga (o nella pensione), prima vincolati alla presentazione del modello redditi con richiesta del credito a rimborso all’agenzia delle entrate, operazione ora espletabile con il 730 senza sostituto con effetti positivi anche sulle tempistiche del pagamento. Queste sono le probabili conseguenze delle disposizioni contenute all’articolo 2 del decreto legislativo sugli adempimenti fiscali approvato in prima lettura il 23 ottobre scorso dal Consiglio dei Ministri con cui si mira oltre che a ridisegnare il calendario fiscale anche a semplificare una serie di obblighi di natura tributaria ed amministrativa.
Il 730 senza sostituto aperto a tutti. All’articolo 2 comma 2 del decreto legislativo viene previsto che a decorrere dal 2024 i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità indicate all’articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio. La modalità dell’articolo 51-bis citata è quella che riconosce ai contribuenti privi di un sostituto d’imposta la possibilità di utilizzare comunque il modello 730 effettuando direttamente, sulla base del risultato finale della dichiarazione il pagamento mediante F24 delle imposte dovute, ovvero chiedere all’agenzia delle entrate il rimborso, se dalla dichiarazione dei redditi emerge un credito.
Come specificato sempre al comma 2 in caso di utilizzo del 730 senza sostituito tramite precompilato all’agenzia delle entrate, l’applicativo metterà a disposizione la delega di pagamento, che potrà essere confermata o modificata e quindi trasmessa mediante lo stesso portale. Se da un lato l’apertura generalizzata dell’utilizzo “senza sostituto” del 730 faciliterà la vita ai soggetti che terminano la dichiarazione a debito che ora presentano il modello redditi per ragioni di privacy o per slegare i pagamenti delle imposte da busta paga o cedolino della pensione, dall’altro faciliterà la vita anche ai contribuenti “a credito”. La richiesta di rimborso delle imposte a credito all’agenzia delle entrate “viaggia” infatti molto più velocemente tramite modello 730 rispetto al modello redditi. Se con 730 “senza sostituto” i rimborsi sono infatti erogati entro febbraio dell’anno successivo a quello in cui viene presentata la dichiarazione, con modello redditi i tempi risultano estremamente più dilatati e distanti anche 18 mesi dall’invio della dichiarazione.
Redditi finanziari ed esteri nel modello. Dal 2024 progressivamente con il 730 potranno dunque essere dichiarati anche i redditi di natura finanziaria e le attività detenute all’estero ora “dichiarabili” unicamente tramite modello redditi. (si veda ItaliaOggi del 28/10/23)
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