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Alcune proposte di modifiche al D.L. 69/2024 sono interessanti per favorire la regolarizzazione immobiliare

Il fascicolo degli emendamenti al Decreto Salva Casa contiene 522 proposte di modifica, riguardanti in buona parte modifiche al Testo Unico Edilizia D.P.R. 380/01 e, in via minimale il D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e Paesaggio).e

Alcuni di questi emendamenti contengono modifiche rilevanti al punto che avrebbero palesi effetti condonatori, cioè una portata tale da consentire forme di sanatoria edilizia speciale e perfino automatiche; alcune di esse contengono effetti condonatori perfino nei confronti delle norme di settore, mentre altre prevedono precisazioni di quanto già modificato con prima versione del D.L. 69/2024. Se interessa la mia opinione, devo dire che per alcune di queste condivido la stesura e gli effetti, per i quali più volte ho scritto nel blog che occorre una forma di “giubileo urbanistico” per tirare definitivamente una riga verso determinate irregolarità.

La parola “condono” evoca brutti mostri, in quanto sottintende una sanatoria edilizia speciale e capace di superare il muro della sanatoria formale, instauratosi permanentemente con L. 47/85, superato occasionalmente soltanto dai tre condoni edilizi. Per sanatoria formale si deve intendere quel regime di doppia conformità temporale alla disciplina urbanistico edilizia, rendendo sanabile soltanto il mancato ottenimento del titolo, e non dell’intervento compiuto in contrasto a regole varie. E proprio l’approvazione di certi emendamenti potrebbe avere la portata di rompere definitivamente alcuni tabù, quali ad esempio la doppia conformità tradizionale, la sanatoria giurisprudenziale, la sanatoria strutturale e le sanatorie edilizie condizionate ad opere.

E’ opportuno ricordare che tra i principali motivi che hanno portato il legislatore ad emanare il Decreto Salva Casa vi rientra proprio il fallimento dei tre condoni precedenti (L. 47/85, L. 724/94, D.L. 269/03): in nessuno di essi è stato applicato il giusto approccio di Stato Legittimo, formalmente codificato “soltanto” con D.L. 76/2020.

Forse forse il Decreto Salva Casa, qualora modificato da alcuni emendamenti analizzati a breve, potrebbe divenire perfino il Condono dei tre condoni edilizi. Per il momento il calendario istituzionale prevederebbe la discussione ed approvazione degli emendamenti entro il 12 luglio, per avviare la discussione e approvazione alla Camera dal 15 luglio e il termine ultimo di approvazione definitiva al Senato il 28 luglio 2024. Non manca molto, per cui sto tenendo d’occhio l’evolversi degli eventi.

Ho selezionato quelli più interessanti le proposte di modifiche (o emendamenti), riportandole nei seguenti gruppi:

Proposte emendative inserite per categorie.

Edilizia libera

Per le VEPA:

1.15. Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente: 1) alla lettera b-bis), primo periodo, le parole: «o di logge rientranti all’interno dell’edificio» sono sostituite dalle seguenti: «, di logge rientranti all’interno dell’edificio o di porticati, ad eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell’edificio prospicenti aree pubbliche».

Pergotende e coperture solari:

1.24. Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso b) ter, sostituire le parole da: principale fino alla fine del capoverso con le seguenti: sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera devono consistere in strutture leggere, integralmente e agevolmente amovibili, non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche;

1.29. Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso b-ter), primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ovvero da pergole coperte da elementi di vetro o di altro materiale totalmente trasparente, installate su terrazze, addossate o annesse al muro perimetrale del fabbricato o ad elementi costruttivi legittimamente sussistenti e con un’altezza non superiore agli stessi, senza chiusure laterali e a condizione che non fuoriescano dalla superficie coperta dell’edificio o dell’unità immobiliare.

Lucernari e finestre a tetto:

1.35 Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso b-ter), aggiungere i seguenti: b-quater) gli interventi di installazione di finestre per tetti in aggiunta a quelle esistenti; b-quinquies) gli interventi di sostituzione di finestre per tetti esistenti con altre finestre di dimensioni diverse, con conseguente adeguamento del foro architettonico;

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera h), capoverso articolo 36-bis (L), comma 2, secondo periodo, dopo la parola: salubrità aggiungere le seguenti: ,ventilazione e illuminazione naturale,.

Dehors liberi

1.43 Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso b-ter), aggiungere il seguente: b-quater) la realizzazione di strutture indipendenti, autoportanti dirette ad assolvere a funzioni temporanee di servizio d’intrattenimento, di attività didattiche, di ristorazione, sportive, o ludiche per aziende agricole e agrituristiche.

Stato Legittimo dell’immobile

1.46: Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente: 1) il primo periodo è sostituito dal seguente: ” Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio o dal certificato di abitabilità od agibilità che ha interessato l’intero immobile o l’intera unità immobiliare, rilasciato all’esito di un procedimento idoneo a verificare l’esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.”;
Conseguentemente, dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:
3.1) al quarto periodo, dopo le parole: “i documenti d’archivio” sono aggiunte le seguenti: “il certificato di abitabilità od agibilità”;
3.2 ) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il certificato di abitabilità o agibilità costituisce elemento di prova se il documento è antecedente alla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985 n. 47.”

1.48: Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente: 1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa, o da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’immobile ovvero l’unità immobiliare, corredato dall’attestazione degli estremi del titolo abilitativo che ha disciplinato l’intervento o che lo ha legittimato, a cui non siano seguiti accertamenti di incongruenze del titolo stesso, o nel caso in cui siano stati accertati, regolarizzati o accolti da parte degli organi competenti, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali». Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: 36-bis e sostituire la parola: concorre con la seguente: concorrono.

1.49. Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1), con il seguente: 1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o l’intera unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali, o da quello stabilito dai titoli edilizi in sanatoria, rilasciati anche a seguito di istanza di condono edilizio, o dalle tolleranze costruttive ed esecutive di cui all’articolo 34-bis, o dalla regolarizzazione delle difformità che consegue al pagamento delle sanzioni pecuniarie previste ai sensi del presente Testo unico, attestato dal tecnico abilitato nella modulistica relativa nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie, ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali»

1.50. Al comma 1, lettera b), numero 1), primo periodo, sostituire la parola: o con la seguente: ovvero e le parole : rilasciato all’esito di un procedimento idoneo a verificare l’esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa con le seguenti: corredato dall’attestazione degli estremi del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che l’ha legittimata. Conseguntemente al medesimo comma 1, lettera b), al numero 2 sopprimere le parole: 36-bis e sostituire la parola: concorre con la seguente: concorrono.

1.52. d) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) all’articolo 9-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-ter. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unità immobiliari non rilevano le difformità insistenti sulle parti comuni dell’edificio di cui all’articolo 1117 del codice civile. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo dell’edificio non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso.»

1.54 Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: rilasciato all’esito con le seguenti : legittimamente presentato o rilasciato nell’ambito. Conseguentemente, dopo la lettera b), inserire la seguente: b-bis) all’articolo 9- bis, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: «1-ter. Nella presentazione dei titoli abilitativi riguardanti gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili e i relativi accertamenti dello Sportello unico per l’edilizia, sono riferiti esclusivamente alle parti degli edifici interessate dai medesimi interventi, rimanendo impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità delle restanti parti dei medesimi edifici.»

1.59: Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché dal titolo di abitabilità o agibilità, ovvero dalle planimetrie catastali di primo impianto, per gli edifici costruiti in data antecedente all’entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10,

1.61. Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) aggiungere il seguente: 1-bis) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In ogni caso la legittimità dell’immobile o dell’unità immobiliare per edifici soggetti a tutela, con provvedimento di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Parte II, deve essere supportata da un preventivo titolo autorizzativo della Soprintendenza.»

1.63 Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2), con il seguente 2) Dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: “Sono ricompresi tra i titoli di cui al primo periodo i titoli rilasciati o formati in applicazione delle previsioni di cui agli articoli 36, 36-bis, 37 e 38, i titoli edilizi in sanatoria, rilasciati anche a seguito di istanza di condono edilizio, previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni, e, inoltre, costituiscono riferimenti atti a stabilire lo stato legittimo dell’immobile o dell’unita immobiliare, a propria volta ciascuno dei quali idoneo a determinare lo stato legittimo ai sensi del primo periodo, le tolleranze costruttive ed esecutive di cui all’art. 34-bis, le varianti in corso d’opera ai sensi dell’art. 35-bis, nonché la regolarizzazione delle difformità che consegue al pagamento delle sanzioni pecuniarie previste ai sensi del presente Testo unico. Alla determinazione dello stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare concorre, altresì, il pagamento delle sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 5 e 6, e 38, e la dichiarazione di cui al comma 1-ter del presente articolo e di cui all’articolo 34-bis ed all’articolo 35- bis.”.

f-bis) dopo l’articolo 35 è inserito il seguente: “35-bis. Gli interventi realizzati in corso d’opera in parziale difformità dal titolo rilasciato prima dell’entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e non riconducibili ai casi di cui all’art. 34- bis, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarati dal tecnico abilitato, ai fini della attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.”

1.72 Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:2.1) all’art. 9- bis, dopo il terzo periodo, sono inseriti i seguenti: «Ai fini del riconoscimento dello stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare, realizzati nei centri abitati o comunque all’interno del territorio oggetto di regolamentazione edilizia, il rilascio del preventivo titolo abilitativo deve intendersi obbligatorio a far data dall’entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765. Per gli immobili e le unità immobiliari realizzati in data anteriore all’entrata in vigore della predetta legge, non possono trovare applicazione, con riferimento alle prescrizioni per il rilascio dei titoli abilitativi, le disposizioni dei regolamenti edilizi comunali antecedenti, salva la vigenza, all’epoca della loro realizzazione, di vincoli idrogeologici, paesaggistici ed ambientali ostativi al rilascio dei detti titoli abilitativi e, comunque, con l’espressa esclusione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere a), c) e d), e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

Tolleranze edilizie

1.75 3.1) dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti: “1-ter. Sono da considerarsi legittime le variazioni dal progetto licenziato prima del 1° settembre 1967 e coeve alla realizzazione per quegli edifici sorti in parti del territorio, laddove la licenza, benché richiesta e rilasciata, non fosse all’epoca obbligatoria in base alla legge 17 agosto1942, n. 1150, e al Regolamento edilizio comunale vigente. 1-quater. Sono da considerarsi legittime le difformità dal progetto assentito di carattere non essenziale, coeve alla costruzione di immobili realizzati prima dell’entrata in vigore della legge 28.01.1977, n. 10, e che si caratterizzano come “varianti in corso d’opera”, a condizione che sia presente almeno uno dei seguenti requisiti: a) l’immobile sia dotato di licenza edilizia ovvero dell’equivalente comunicazione sindacale del rilascio del parere favorevole della Commissione edilizia comunale, qualora il titolo abilitativo edilizio fosse obbligatorio ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o del Regolamento edilizio comunale vigente in quel periodo; b) sia presente il certificato di abitabilità tecnica rilasciato ai sensi dell’articolo 221 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.”.

1.75. Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3) aggiungere il seguente: 3.1) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: 1-ter. Nella presentazione dei titoli abilitativi riguardanti gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili e i relativi accertamenti dello Sportello unico per l’edilizia, sono riferiti esclusivamente alle parti degli edifici interessate dai medesimi interventi, rimanendo impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità delle restanti parti dei medesimi edifici.

1.77 Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3) aggiungere il seguente: 3.1) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:1-ter. Nella presentazione dei titoli abilitativi riguardanti gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili e i relativi accertamenti dello Sportello unico per l’edilizia, sono riferiti esclusivamente alle parti degli edifici interessate dai medesimi interventi, rimanendo impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità delle restanti parti dei medesimi edifici.

1.85 Al comma 1,dopo la lettera b), inserire la seguente: b-bis) all’articolo 10, comma 2, sono premesse le seguenti parole: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23-ter, comma 1-quinquies,”. Conseguentemente, alla lettera c): a) al numero 1), premettere il seguente: 01) al comma 1 è premesso il seguente periodo: «Ai fini del presente articolo, il mutamento della destinazione d’uso di un immobile o di una singola unità immobiliare si considera senza opere se non comporta l’esecuzione di opere edilizie ovvero se le opere da eseguire sono riconducibili agli interventi di cui all’articolo 6.».

1.210 Al comma 1, lettera f), al numero 1) premettere il seguente:
01) il comma 1 è soppresso. Conseguentemente: a) al medesimo comma 1, lettera f), numero 1), capoverso 1-bis, sopprimere le parole: Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024,; b) al medesimo comma 1, lettera f), dopo il numero 1) aggiungere il seguente: 1.1) al comma 2, dopo le parole: «ai sensi» sono inserite le seguenti: «della Parte II del»; c) al medesimo comma 1, lettera f), numero 2), capoverso 2-bis, sopprimere le parole: Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, dopo la parola: dimensionamento aggiungere le seguenti: o la roto-traslazione di modesta entità e dopo le parole: irregolarità esecutive aggiungere le seguenti: di parti comuni dell’edificio nonché; d) al medesimo comma 1, lettera f), numero 2) dopo il capoverso 2-bis aggiungere il seguente: 2-ter. Nell’osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell’affidamento dei privati, costituiscono altresì tolleranze costruttive le parziali difformità realizzate nel passato durante i lavori per l’esecuzione di un titolo abilitativo, cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte di funzionari incaricati, l’agibilità nelle forme previste dalla legge nonché le parziali difformità, rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato, che l’amministrazione comunale abbia espressamente accertato nell’ambito di un procedimento edilizio e che non abbia contestato o che non abbia considerato rilevanti ai fini dell’agibilità dell’immobile. È fatta salva la possibilità di assumere i provvedimenti di cui all’articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990, nei limiti e condizioni ivi previste. » e) al medesimo comma, lettera f), numero 3), dopo le parole: al presente articolo aggiungere le seguenti: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui le previsioni legislative o regolamentari individuano misure minime, comprese le disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienicosanitari.

f) al medesimo comma 1, lettera f), numero 4), capoverso 3-ter, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo; g) all’articolo 3, comma 1, sopprimere le parole: realizzati entro il 24 maggio 2024.

1.230 Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso 1-bis, alinea, sopprimere la parola: singole. Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera f), numero 1), dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:
1-bis.1. Le tettoie, i porticati e le opere simili realizzati entro il 24 maggio 2024 nelle corti interne delle proprietà immobiliari private, non costituiscono violazione edilizia se contenuti entro i limiti:
a) del 2 per cento delle misure previste dal titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati;
b) del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con
superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati;
c) del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con
superficie utile compresa tra i 200 e i 300 metri quadrati;
d) del 6 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 150 e i 300 metri quadrati;
e) del 8 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 150 metri quadrati.

1.231 Al comma 1, lettera f), numero 1, capoverso 1-bis,dopo le parole: unità immobiliari aggiungere le seguenti: e/o edifici costituiti da più unità immobiliari con stessa proprietà.
Conseguentemente, al medesimo comma 1,lettera f), numero 1) capoverso 1-bis, dopo le parole: non costituisce violazione edilizia aggiungere le seguenti: in deroga al decreto ministeriale 5 luglio 1975 recante “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali d’abitazione”.

1.241. Al comma 1, lettera f), numero 1, dopo il capoverso 1-ter, aggiungere il seguente: 1-quater) Per i fabbricati realizzati con licenza di costruzione antecedente all’entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n.47 non si applicano i commi 1 e 1-bis della presente disposizione e sono considerate tolleranze edilizie, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni in materia di parziale difformità, le violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 10 per cento delle misure progettuali.

1.257 Al comma 1, lettera f), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo la parola: «allegata» sono aggiunte le seguenti: «a pena di nullità.»

1.260 Al comma 1, lettera f), numero 4, capoverso 3-bis, sostituire le parole da: attesta fino alla fine del capoverso con le seguenti: , fatti gli opportuni accertamenti, può sanare le difformità strutturali con certificato di idoneità statica ai sensi dell’articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 da trasmettere agli uffici regionali competenti.

1.262 Al comma 1, lettera f), numero 4), sostituire il capoverso 3-ter con il seguente: 3-ter. Le disposizioni contenute nel presente articolo attengono esclusivamente alle tolleranze costruttive che non costituiscono violazione edilizia; si intendono pertanto fatti salvi gli eventuali diritti di terzi.

Agibilità sanante

1.255 Al comma 1, lettera f), numero 2), dopo il capoverso 2-bis, aggiungere il seguente: 2-ter. Nell’osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell’affidamento dei privati, costituiscono altresì tolleranze costruttive le parziali difformità, realizzate nel passato durante i lavori per l’esecuzione di un titolo abilitativo, cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte di funzionari incaricati, la certificazione di conformità edilizia e di agibilità nelle forme previste dalla legge nonché le parziali difformità rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato, che l’amministrazione comunale abbia espressamente accertato nell’ambito di un procedimento edilizio e che non abbia contestato come abuso edilizio o che non abbia considerato rilevanti ai fini dell’agibilità dell’immobile. È fatta salva la possibilità di assumere i provvedimenti di cui all’articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990, nei limiti e condizioni ivi previste.

Varianti licenze ante 1977

1.267 Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: f-bis) dopo l’articolo 34-bis, è aggiunto il seguente: «Art. 34-ter (Varianti in corso d’opera a titoli edilizi rilasciati prima dell’entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10) 1. Al fine di salvaguardare il legittimo affidamento dei soggetti interessati e fatti salvi gli effetti civili e penali dell’illecito, non si procede alla demolizione delle opere edilizie eseguite in parziale difformità durante i lavori per l’attuazione dei titoli abilitativi rilasciati prima dell’entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e le stesse possono essere regolarizzate attraverso la presentazione di una SCIA e il pagamento delle sanzioni pecuniarie da euro 1.032 a euro 30.987. Resta ferma l’applicazione della disciplina sanzionatoria di settore, tra cui la normativa antisismica, di sicurezza, igienico sanitaria e quella contenuta nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 2. Al fine di assicurare l’agibilità dell’immobile, la SCIA in sanatoria può prevedere la preventiva attuazione, entro il congruo termine assegnato dallo sportello unico, degli interventi edilizi che, senza riguardare i parametri urbanistici ed edilizi cui è subordinata la sanatoria delle opere, siano necessari per assicurare l’osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, superamento e non creazione delle barriere architettoniche. »

1.268 Art. 34-ter (Varianti in corso d’opera a titoli edilizi rilasciati prima dell’entrata in vigore della legge n. 10 del 1977) 1. Al fine di salvaguardare il legittimo affidamento dei soggetti interessati e fatti salvi gli effetti civili e penali dell’illecito, non si procede alla demolizione delle opere edilizie eseguite in parziale difformità durante i lavori per l’attuazione dei titoli abilitativi rilasciati prima dell’entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e le stesse possono essere regolarizzate attraverso la presentazione di una SCIA e il pagamento delle sanzioni pecuniarie da euro 250,00 ad euro 25.000,00. Resta ferma l’applicazione della disciplina sanzionatoria di settore, la normativa antisismica, di sicurezza, igienico sanitaria e quella di cui al al decreto legislativo n. 42 del 2004. 2. Al fine di assicurare l’agibilità dell’immobile, la SCIA in sanatoria può prevedere la preventiva attuazione, entro il congruo termine assegnato dallo Sportello unico, degli interventi edilizi che, senza riguardare i parametri urbanistici ed edilizi cui è subordinata la sanatoria delle opere, siano necessari per assicurare l’osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, superamento e non creazione delle barriere architettoniche.

1.269 Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: f-bis) dopo l’articolo 35, è inserito il seguente: <<Art. 35-bis – (Varianti in corso d’opera a titoli edilizi rilasciati prima dell’entrata in vigore della legge n.10 del 1977) 1. Al di fuori dei casi di cui all’articolo 34-bis, al fine di salvaguardare il legittimo affidamento dei soggetti interessati, gli interventi realizzati in corso d’opera in parziale difformità dal titolo rilasciato prima dell’entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 possono essere regolarizzati, ove ciò non contrasti con un interesse pubblico concreto e attuale alla loro rimozione, accertato dall’amministrazione competente con provvedimento adeguatamente motivato. 2. Alla regolarizzazione di cui al comma 1 si procede mediante presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività e il pagamento, a titolo di sanzione pecuniaria, del doppio del contributo di costruzione dovuto per le opere realizzate ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall’articolo. 16. Trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 36, commi 4, 5 e 6.

Sanatoria edilizia

1.274 Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente: g) l’articolo 36 è sostituito dal seguente: <<Art. 36 (Accertamento di conformità)
1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso di costruire in sanatoria o presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione. L’epoca di realizzazione dell’intervento è provata mediante la documentazione di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis, terzo e quarto periodo. Nei casi in cui sia impossibile accertare l’epoca di realizzazione mediante la documentazione indicata nel precedente periodo, il tecnico incaricato l’attesta con propria dichiarazione e sotto la sua responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Su istanza dell’interessato, il permesso di costruire e la SCIA presentati ai sensi del comma 1 possono essere subordinati alla preventiva attuazione, entro il termine assegnato dallo sportello unico, degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l’osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati e al superamento delle barriere architettoniche.
3. Il permesso di costruire di costruire in sanatoria e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria seguono la procedura ordinaria di cui, rispettivamente, agli articoli 20 del presente testo unico e dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La richiesta del permesso di costruire in sanatoria o la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono accompagnate dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesti le necessarie conformità.
4. Nel caso di unità immobiliari ubicate in aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi della parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al titolo in sanatoria è allegato l’accertamento della compatibilità paesaggistica, effettuato ai sensi dell’articolo 167, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Si applica la sanzione di cui al medesimo articolo 167, comma 5, terzo periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Nei casi di cui al presente comma, l’accertamento della compatibilità paesaggistica è svolto nel rispetto delle seguenti disposizioni: a) decorso il termine di novanta giorni di cui all’articolo 167, comma 5, secondo periodo, il parere negativo emesso dalla Soprintendenza è inefficace e l’Autorità competente è autorizzata a pronunciarsi sulla domanda; b) decorso il termine di centottanta giorni di cui all’articolo 167, comma 5, secondo periodo senza che l’autorità competente si sia pronunciata, sull’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica si intende formato il silenzio-assenso; eventuali successive determinazioni dell’autorità competente sono inefficaci. Il tecnico abilitato è autorizzato ad attestare la formazione della valutazione positiva di compatibilità paesaggistica.
5. Nei casi in cui il vincolo paesaggistico sia stato apposto in data successiva alla realizzazione delle opere oggetto della sanatoria, l’accertamento di conformità è subordinato all’acquisizione dell’assenso delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, espresso con le modalità previste per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che deve essere allegato alla richiesta di titolo in sanatoria. In tale caso, non si applica la sanzione di cui all’articolo 167, comma 5, terzo periodo, del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.  
6. Per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche di cui all’articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all’uopo indicate nei decreti di cui all’articolo 83, nella dichiarazione di cui al comma 3 il tecnico assevera altresì che gli interventi di cui al presente articolo rispettano le prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della parte II, allegando una asseverazione che le opere realizzate non comportano modifiche alle parti strutturali dell’edificio o agli effetti dell’azione sismica sulle stesse o che le medesime opere rispettano la normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione. Fuori dai casi di cui al primo periodo, l’efficacia della dichiarazione di cui al comma 3 è subordinata alla avvenuta realizzazione dei lavori necessari per rendere le opere conformi alla normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della dichiarazione, previa acquisizione in sanatoria dell’autorizzazione di cui all’articolo 94 o della denuncia dei lavori ai sensi dell’articolo 94-bis, in caso di difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza.
7. Il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia maggiorato del 20 per cento, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quanto previsto dall’articolo 16 maggiorato del 20 per cento. Nei casi in cui l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente sia al 6. Per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche di cui all’articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all’uopo indicate nei decreti di cui all’articolo 83, nella dichiarazione di cui al comma 3 il tecnico assevera altresì che gli interventi di cui al presente articolo rispettano le prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della parte II, allegando una asseverazione che le opere realizzate non comportano modifiche alle parti strutturali dell’edificio o agli effetti dell’azione sismica sulle stesse o che le medesime opere rispettano la normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione. Fuori dai casi di cui al primo periodo, l’efficacia della dichiarazione di cui al comma 3 è subordinata alla avvenuta realizzazione dei lavori necessari per rendere le opere conformi alla normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della dichiarazione, previa acquisizione in sanatoria dell’autorizzazione di cui all’articolo 94 o della denuncia dei lavori ai sensi dell’articolo 94-bis, in caso di difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza.

1.276 Al comma 1, lettera g), sostituire Il numero 1 con il seguente: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: <<In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali nelle ipotesi di cui all’articolo 31, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 23, comma 01, o in totale difformità da essa o con variazioni essenziali fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda, a condizione che la stessa non sia stata modificata nell’ultimo triennio>>. Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera g), dopo il numero 2) aggiungere il seguente: 2.1) il comma 3 è sostituito dal seguente: <<Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro novanta giorni, decorsi i quali la richiesta si intende accolta.

1.279 Al comma 1, lettera g), sostituire il numero 1) con il seguente: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali nelle ipotesi di cui all’articolo 31, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 23, comma 01, o in totale difformità da essa o con variazioni essenziali, fino alla scadenza dei termini di cui agli articolo 31, comma 3, 33, comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative e fino a quando non è stato ripristinato lo stato dei luoghi il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia al momento della presentazione della domanda.» Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente : 2.1) al comma 3, le parole: «sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata» sono sostituite dalle seguenti: «i termini previsti dall’articolo 20».

1.305 Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 36-bis (L), comma 1, sostituire le parole da: alla disciplina fino alla fine del comma con le seguenti: , alternativamente, alla disciplina urbanistica vigente al momento della realizzazione, oppure alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché, alternativamente, ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione oppure ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della presentazione della domanda. Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera h, capoverso Art. 36-bis (L), comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , oppure alle norme tecniche vigenti al momento della presentazione della domanda, nonché, alternativamente, ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione oppure ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della presentazione della domanda.

1.325 Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 36-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle zone sismiche di cui all’articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all’uopo indicate nei decreti di cui al medesimo articolo 83, il rilascio del permesso di costruire in sanatoria e la formazione della segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria di cui al comma 1 sono, in ogni caso, subordinati alla preventiva verifica di conformità alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della presentazione della domanda.

1.334 Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 36-bis (L), comma 3, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: Per gli immobili di cui al suddetto comma 1-bis, secondo periodo, le difformità tra lo stato di fatto degli stessi e la documentazione alternativa al titolo abilitativo edilizio, da cui desumere il relativo stato legittimo, possono essere regolarizzate con perizia giurata di un tecnico attestante che la difformità dipende da una errata graficizzazione dell’immobile in ragione di elementi oggettivi quali le tecniche di costruzione, gli elementi costruttivi ed i materiali impiegati all’epoca della costruzione dell’immobile, nonché l’assenza di successivi interventi edilizi,.

1.340 Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 36-bis, comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: Il rilascio del permesso in sanatoria e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria di cui al comma 1 sono subordinati al pagamento della relativa aliquota del contributo di costruzione calcolato sulle parti realizzate in difformità in misura doppia conseguente alla realizzazione degli interventi, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall’articolo 16, in una cifra compresa tra 1.032 euro e 30.984 euro.

Serre agricole, sanatoria speciale

1.38: 1-bis. Al fine di tenere conto delle specifiche caratteristiche delle serre funzionali allo svolgimento delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, per gli interventi relativi alle serre realizzati entro il 24 maggio 2024 in assenza del titolo abilitativo previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o in difformità da esso, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario della serra, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento è conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda.

Categorie di intervento edilizie

1.3. Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente: 0a) all’articolo 3, comma 1, lettera d), dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente: «E’ da intendersi ricompreso nella suddetta definizione qualsiasi intervento di ripristino di edifici o parti di essi crollati o demoliti anche antecedentemente all’entrata in vigore del presente testo unico e delle sue modifiche, purché non oggetto nel frattempo di interventi edilizi».

1.86 Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: b-bis) all’articolo 15, comma 2, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: Tale ultimo termine inizia a decorrere a seguito della formale comunicazione di inizio lavori da parte del committente, da effettuarsi entro un anno dal rilascio del titolo concessorio. La stessa comunicazione costituisce presupposto sufficiente a determinare concretamente l’inizio dei lavori ai fini della validità del titolo concessorio.

Parziali difformità e variazioni essenziali

1.67. f-bis) dopo l’articolo 34-bis è inserito il seguente: ART. 34-ter (Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo) 1. Gli interventi realizzati come varianti in corso d’opera in parziale difformità dal titolo rilasciato prima dell’entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e non riconducibili ai casi di cui all’articolo 34-bis possono essere regolarizzati con le modalità di cui ai commi 2 e 3, sentite le amministrazioni competenti secondo la normativa di settore. 2. L’epoca di realizzazione della variante è provata mediante la documentazione di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis, quarto e quinto periodo. Nei casi in cui sia impossibile accertare l’epoca di realizzazione della variante mediante la documentazione indicata nel primo periodo, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la sua responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3.Nei casi di cui al comma 1, il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile possono regolarizzare l’intervento mediante presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività e il pagamento, a titolo di oblazione, di una somma determinata ai sensi dell’articolo 36-bis, comma 5. L’amministrazione competente adotta i provvedimenti di cui all’articolo 19, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 241, anche in caso in cui accerti il contrasto delle opere con l’interesse pubblico concreto e attuale alla loro rimozione. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 36-bis, commi 4 e 6. 4. Le parziali difformità, realizzate durante l’esecuzione dei lavori oggetto di un titolo abilitativo, accertate all’esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformità edilizia, rispetto alle quali non sia seguito un ordine di demolizione o riduzione in pristino e sia stata rilasciata la certificazione di abitabilità o di agibilità nelle forme previste dalla legge non annullabile ai sensi dell’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono soggette, in deroga a quanto previsto dall’articolo 34, alla disciplina delle tolleranze costruttive di cui all’articolo 34-bis.

1.69. Art. 34-ter (L) – (Varianti in corso d’opera a titoli edilizi rilasciati prima dell’entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10) 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 34-bis, al fine di salvaguardare il legittimo affidamento dei soggetti interessati, le opere edilizie eseguite in parziale difformità durante i lavori per l’attuazione dei titoli abilitativi rilasciati prima dell’entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 possono essere regolarizzate attraverso la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria e il pagamento di una sanzione pecuniaria pari al contributo di costruzione dovuto per le opere realizzate, fatti salvi i casi di gratuità a norma di legge per i quali tale pagamento non è dovuto. Si applica la disciplina di cui all’articolo 34-bis alle parziali difformità in esecuzione di un titolo abilitativo, cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte di funzionari incaricati, l’agibilità nelle forme previste dalla legge nonché alle parziali difformità, rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato, che l’amministrazione comunale abbia espressamente accertato nell’ambito di un procedimento edilizio e che non abbia contestato o che non abbia considerato rilevanti ai fini dell’agibilità dell’immobile. È fatta salva la possibilità di assumere i provvedimenti di cui all’articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990, nei limiti e condizioni ivi previste.

1.188 Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) l’articolo 32 è sostituito dal seguente: «Articolo 32 – (Determinazione delle variazioni essenziali) – 1. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 31, l’essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti condizioni: a) mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d’uso che comporti un incremento del carico urbanistico ai sensi dell’articolo 26; b) aumento della volumetria complessiva in misura superiore al 20 per cento rispetto al progetto allegato al titolo abilitativo, escludendo dal calcolo le cubature accessorie ed i volumi tecnici; c) aumento della superficie utile in misura superiore al 30 per cento rispetto al progetto allegato al titolo abilitativo; d) aumento della superficie coperta in misura superiore al 30 per cento rispetto al progetto allegato al titolo abilitativo; e) incrementi di altezza tali da rendere possibile la realizzazione di piani aggiuntivi dell’edificio; f) modifica sostanziale della localizzazione dell’edificio sull’area di pertinenza rispetto a quella prevista dal progetto allegato al titolo abilitativo, tale da comportare una traslazione superiore al 50 per cento nella sovrapposizione tra la sagoma a terra dell’edificio autorizzato e di quello realizzato. La modifica della localizzazione del fabbricato non è comunque considerata difformità totale quando, a prescindere dai limi sopra indicati, restano invariati il volume, le superfici, le destinazioni d’uso, l’altezza della costruzione. g) modifica della tipologia di intervento edilizio rispetto a quella prevista dal progetto allegato al titolo abilitativo, tale da comportare il passaggio ad una categoria edilizia superiore, con riferimento alla fattispecie di intervento di cui all’art. 3. e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica e strutturale, quando non attenga a fatti procedurali. 2. Le regioni, nel rispetto delle soglie indicata al comma 1 e delle altre prescrizioni recate dal presente articolo, possono prevedere indicazioni tecniche di dettaglio. 3. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative»; 

1.207 Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: e-bis) all’articolo 34, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti: «2-ter. Nel caso in cui la sanzione alternativa alla demolizione, di cui al comma 2, sia applicata con riferimento ad una parziale difformità posta in essere su un immobile interessato da vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è dovuta una sanzione pecuniaria da determinarsi secondo quanto disposto dall’articolo 167, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Laddove il vincolo sia intervenuto successivamente alla realizzazione dell’intervento in parziale difformità la sanzione di cui al periodo che precede non trova applicazione. 2-quater. L’integrale corresponsione della sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione, di cui al comma 2-ter, produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all’articolo 36»;

1.336 Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 36-bis., comma 4, sostituire il primo periodo con i seguenti: Agli interventi di cui al comma 1, eseguiti su immobili sottoposti a tutela paesaggistica, non si applica l’articolo 32, comma 3, ultimo periodo. In deroga all’articolo 167, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è ammissibile il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica postuma. A tal fine il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede all’autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all’accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento.

Mutamento destinazione d’uso

Al comma 1, lettera a) premettere la seguente: 0a) all’articolo 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente comma: 1-quater. Il recupero dei sottotetti, qualora previsto dalla legge regionale, è sempre consentito nell’ambito delle dimensioni dell’area di sedime dell’edificio esistente, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini.

1.92 Al comma 1, lettera c), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Il mutamento della destinazione d’uso della singola unità immobiliare con o senza opere all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito, nel rispetto delle normative di settore.
1-ter. Sono altresì sempre ammessi il mutamento di destinazione d’uso con o senza opere tra le categorie funzionali di cui al comma 1, lettere a), a-bis), b) e c) di una singola unità immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C) di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero nelle zone equipollenti come definite dalle leggi regionali in materia, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1-quater e delle normative di settore e ferme restando specifiche condizioni regionali e comunali in materia di corresponsione del contributo di costruzione, ove dovuto, comprese le relative riduzioni e esoneri.
1-quater. Il mutamento di cui al comma 1-ter non è assoggettato all’obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e dalle disposizioni di legge regionale, né al vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150. Per le unità immobiliari poste al primo piano fuori terra il passaggio alla destinazione residenziale è ammesso nei soli casi espressamente previsti dal piano urbanistico e dal regolamento edilizio.
1-quinquies. Ai fini di cui ai commi 1-bis e 1-ter, il mutamento di destinazione d’uso senza opere è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 22, ferme restando le leggi regionali più favorevoli anche con riferimento alla disciplina generale dei mutamenti di destinazione d’uso. Il mutamento di destinazione d’uso con opere è soggetto al titolo richiesto per eseguire le stesse.
1-sexies. Ai fini del presente articolo si intendono eseguiti in assenza di opere edilizie anche mutamenti della destinazione d’uso accompagnati da interventi edilizi non eccedenti la manutenzione ordinaria, di eliminazione di barriere architettoniche, nonché da adeguamenti impiantistici o igienico-sanitari.
1-septies. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d’uso di un intero immobile all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.»
2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione diretta, fatta comunque salva la possibilità per le Regioni di prevedere livelli ulteriori di semplificazione e incentivazione ove non già previsti.»

1.96 Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1), con il seguente:
1) Il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Costituiscono categorie funzionali degli immobili quelle sottoelencate: a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva, direzionale, logistica e commercio all’ingrosso; c) commerciale; d) rurale. ». Conseguentemente al medesimo comma 1, lettera c): a) sostituire il numero 2) con il seguente:
2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Fatte salve le normative regionali e locali di maggior favore, è sempre ammessa la modifica di destinazione d’uso anche di un intero immobile ed ancorché accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, nell’ambito di ciascuna delle categorie di cui al comma 1 o delle eventuali categorie più dettagliate individuate dalle leggi regionali, con prevalenza sulle eventuali previsioni più restrittive degli strumenti urbanistici comunque denominati e anche in deroga alle eventuali prescrizioni e limitazioni previste dagli strumenti urbanistici»; b) dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
2.1) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Nelle zone urbane consolidate, comunque classificate dagli strumenti urbanistici e nelle zone A), B) e C) di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, inclusi i locali al piano terra, è sempre consentito il mutamento di destinazione d’uso ancorché accompagnato dall’esecuzione di opere edilizie, tra le diverse categorie funzionali urbanisticamente rilevanti. 3-ter. Per le singole unità immobiliari, il mutamento di destinazione d’uso di cui al comma 3-bis è sempre consentito ancorché accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie e non è assoggettato all’obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e dalle disposizioni di legge regionale, né al vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150. 3-quater. Le Regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al comma 3-ter entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore; le disposizioni regionali di cui al periodo che precede delegano i Comuni ad indicare nei propri strumenti urbanistici comunque denominati, entro i sei mesi successivi, eventuali destinazioni specifiche ritenute incompatibili per circoscritti ambiti territoriali, per ragioni di ordine pubblico, sicurezza, igiene pubblica e mobilità. Decorsi i termini sopra indicati assegnati alle Regioni e ai Comuni, trova diretta applicazione il comma 3-bis. 3-quinques. Il mutamento di destinazione d’uso senza opere è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ferme restando le leggi regionali più favorevoli

1.99 Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire il capoverso 1-bis con il seguente: 1-bis. Il mutamento della destinazione d’uso della singola unità immobiliare senza opere all’interno della stessa categoria funzionale è consentito nel rispetto delle normative di settore solo nel caso in cui venga garantito il rispetto degli standard urbanistici urbanistici definiti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

1.105 al comma 1, lettera c) , n. 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole da: all’interno fino a: settore con le seguenti: ovvero realizzato con sole tramezzature interne all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito, nel rispetto delle norme igienico sanitarie equivalenti per le destinazioni d’uso da attuarsi e delle normative tecniche applicabili.

1.143 Al comma 1, lettera c), numero 1) capoverso 1-quater, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ai fini del computo della forma di utilizzo dell’unità immobiliare prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell’immobile si tiene conto della sola superficie utile assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell’intero immobile, al netto di eventuali frazionamenti dell’immobile o delle unità immobiliari eseguiti nel corso del tempo.

1.159 Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1-quinquies, sostituire il secondo periodo con il seguente: L’esecuzione di opere edilizie all’interno della medesima unità immobiliare è consentita nel rispetto delle disposizioni del presente testo unico decorsi tre anni dalla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività per il mutamento della destinazione d’uso senza opere di cui ai commi 1-bis e 1-ter.

Segnalazione Certificata Agibilità

1.167 Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) all’articolo 24:
1) al comma 1, dopo le parole: «mediante segnalazione certificata» aggiungere le seguenti: «per i soli interventi edilizi realizzati successivamente al 30 giugno 2003»;
2) al comma 2, dopo le parole: «lavori di finitura dell’intervento» aggiungere le seguenti: «realizzato successivamente al 30 giugno 2003»;
3) il comma 7-bis è sostituito dal seguente:
«7-bis. La segnalazione certificata può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili legittimamente realizzati successivamente al 30 giugno 2003 o regolarizzati mediante rilascio di concessione edilizia in sanatoria, privi di agibilità e che presentano i requisiti definiti dal decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, salvo quanto dal medesimo decreto previsto con riferimento agli immobili di interesse culturale, sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché per gli immobili realizzati prima dell’entrata in vigore del decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975 e ubicati nelle zone territoriali omogenee di tipo A e B, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone ad esse assimilabili in base alla legislazione regionale e ai piani urbanistici comunali, ovvero dai regolamenti edilizi comunali, attestati da apposita dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato.»;
4) dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente: «7-ter. È abrogata ogni altra disposizione in materia di procedura finalizzata al rilascio del certificato di abitabilità ovvero alla certificazione dei requisiti di agibilità emanata precedentemente all’entrata in vigore del presente decreto in quanto incompatibile con i commi 2 e 7-bis.».

Deroghe requisiti igienico sanitari

1.169 Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) all’articolo 24, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Nelle more della definizione dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 1-bis, ai fini della certificazione delle condizioni di cui al comma 1, il tecnico progettista abilitato è autorizzato ad asseverare la conformità del progetto alle norme igienicosanitarie nelle seguenti ipotesi:
a) locali con un’altezza minima interna inferiore a 2,70 metri, fino al limite massimo di 2,40 metri;
b) alloggio monostanza, per una persona, con una superficie minima, comprensiva dei servizi, inferiore a 28 metri quadrati, fino al limite massimo di 20 metri quadrati e, per due persone, inferiore a 38 metri quadrati, fino al limite massimo di 28 metri quadrati.
5-ter. L’asseverazione di cui al comma 5-bis può essere resa laddove sia soddisfatto il requisito dell’adattabilità, in relazione alle specifiche funzionali e dimensionali, di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 e sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
a) i locali siano situati in edifici sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienicosanitarie;
b) sia contestualmente presentato un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell’alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di una adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d’aria trasversali e dall’impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari.
5-quater. Restano ferme le deroghe ai limiti di altezza minima e superficie minima dei locali previste a legislazione vigente.».

1.170 Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: c-bis) all’articolo 24 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «7-ter. Per gli immobili realizzati prima del 1975 e per quelli sanati con provvedimenti derivanti da condoni edilizi o autorizzati con provvedimenti derivanti da leggi regionali derogatorie, l’agibilità di cui al presente articolo può essere rilasciata anche per altezze interne inferiori alle disposizioni di cui al decreto del Ministro della Sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 18 luglio 1975, n.190.».

Paesaggistica

1.284 Al comma 1, lettera g) dopo il numero 1), aggiungere il seguente: 1.1) al comma 1,
le parole: <ed edilizia> sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
<<, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione>>.
Conseguentemente, al medesimo comma 1:
a) alla lettera g, dopo il numero 2) aggiungere i seguenti:
2-bis) il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Il permesso di costruire di costruire in sanatoria e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria seguono la procedura ordinaria di cui, rispettivamente, all’articolo 20 del presente testo unico e all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.>>
2-ter) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

<<3-bis. Nel caso di unità immobiliari ubicate in aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi della Parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al titolo in sanatoria è allegato l’accertamento della compatibilità paesaggistica, effettuato ai sensi dell’articolo 167, comma 5, del decreto legislativo n. 42 del 2004. Si applica la sanzione di cui al medesimo articolo 167, comma 5, terzo periodo, del decreto legislativo n. 42 del 2004. Nei casi di cui al presente comma, l’accertamento della compatibilità paesaggistica è svolto nel rispetto delle seguenti disposizioni: a) decorso il termine di novanta giorni di cui all’articolo 167, comma 5, secondo periodo, il parere negativo emesso dalla Sovrintendenza è inefficace e l’Autorità competente è autorizzata a pronunciarsi sulla domanda; b) decorso il termine di centottanta giorni di cui all’articolo 167, comma 5, secondo periodo senza che l’Autorità competente si sia pronunciata, sulla istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica si intende formato il silenzio-assenso; eventuali successive determinazioni dell’Autorità competente sono inefficaci. Il tecnico abilitato è autorizzato ad attestare la formazione della valutazione positiva di compatibilità paesaggistica.

1.366 Al comma 1, lettera h), dopo il capoverso Art. 36-bis aggiungere il seguente:
Art. 36-ter. 1. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 36-bis si applicano anche agli interventi realizzati entro il 12 maggio 2006 per i quali il titolo legittimante è stato rilasciato da parte degli enti locali senza previo accertamento della compatibilità paesaggistica.

Sanatoria sismica

1.284 3-quater. Per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche di cui all’articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all’uopo indicate nei decreti di cui all’articolo 83, nella dichiarazione di cui al comma 3 il tecnico attesta altresì che gli interventi di cui al presente articolo rispettano le prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della parte II, allegando una asseverazione che le opere realizzate non comportano modifiche alle parti strutturali dell’edificio o agli effetti dell’azione sismica sulle stesse o che le medesime opere rispettano la normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione. Fuori dai casi di cui al primo periodo, l’efficacia della dichiarazione di cui al comma 3 è subordinata alla avvenuta realizzazione dei lavori necessari per rendere le opere conformi alla normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della dichiarazione, previa acquisizione in sanatoria dell’autorizzazione di cui all’articolo 94 o della denuncia dei lavori ai sensi dell’articolo 94-bis, in caso di difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza.>> b) alla lettera h), capoverso articolo 36- bis (L): 1. sostituire il comma 2 con il seguente: Al fine di assicurare l’agibilità dell’immobile, il permesso di costruire e la SCIA presentati ai sensi del comma 1, su istanza dell’interessato, possono prevede la preventiva attuazione, entro il termine assegnato dallo sportello unico, degli interventi anche strutturali, necessari per assicurare l’osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, al superamento delle barriere architettoniche; 2. al comma 3, sopprimere il quarto e il quinto periodo; 3. al comma 4 sostituire le parole da: il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede con le seguenti: trova applicazione da quanto previsto dai commi 4 e 5 dell’articolo 36; 4. sostituire il comma 5 con il seguente: Per gli immobili ubicati nelle zone sismiche di cui all’articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, trova applicazione quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 36.;
5. sostituire il comma 6 con il seguente: Nelle procedure di permesso di costruire di costruire in sanatoria e segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria trova applicazione quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 36. Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono subordinati al pagamento a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura tripla, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari al doppio di quella prevista dall’articolo 16. Nei casi in cui l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento sia al momento della presentazione della domanda l’oblazione di cui al primo periodo è pari al doppio del contributo di costruzione ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, a quanto previsto dall’articolo 16. Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l’oblazione è calcolata secondo i criteri del primo e secondo periodo, con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso o dalla segnalazione di inizio attività.;
6. dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 6-bis. Nelle procedure di permesso di costruire di costruire in sanatoria e segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria trova applicazione quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 36. Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono subordinati al pagamento a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia maggiorato del 20 per cento, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quanto previsto dall’articolo 16 maggiorato del 20 per cento. Nei casi in cui l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento sia al momento della presentazione della domanda l’oblazione di cui al primo periodo è pari al doppio del contributo di costruzione ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, a quanto previsto dall’articolo 16. Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l’oblazione è calcolata secondo i criteri del primo e secondo periodo, con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso o dalla segnalazione di inizio attività.

1.285 Al comma 1, lettera g), dopo il numero 1), aggiungere il seguente: 1.1) al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: Con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni trova applicazione quanto disposto dall’art. 94-ter e l’acquisizione del titolo in sanatoria ivi disciplinato, ove necessario, costituisce condizione per il rilascio del permesso di cui al presente articolo. Ove, nell’ambito del suindicato procedimento vengano prescritte opere di adeguamento, l’esecuzione delle stesse costituisce condizione ai fini del rilascio del titolo in sanatoria di cui al presente articolo.

1.292 Al comma 1, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente: 2.1) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: 3- bis. Per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche di cui all’articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all’uopo indicate nei decreti di cui all’articolo 83, nella dichiarazione di cui al comma 3 il tecnico attesta altresì che gli interventi di cui al presente articolo rispettano le prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della parte II, allegando una asseverazione che le opere realizzate non comportano modifiche alle parti strutturali dell’edificio o agli effetti dell’azione sismica sulle stesse o che le medesime opere rispettano la normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione. Fuori dai casi di cui al primo periodo, l’efficacia della dichiarazione di cui al comma 3 è subordinata alla avvenuta realizzazione dei lavori necessari per rendere le opere conformi alla normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della dichiarazione, previa acquisizione in sanatoria dell’autorizzazione di cui all’articolo 94 o della denuncia dei lavori ai sensi dell’articolo 94-bis, in caso di difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza.

1.294 Al comma 1, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente: 2.1) dopo il comma 3 è inserito il seguente: 3-bis. L’accertamento di conformità è estendibile anche agli aspetti sismici, purché le strutture realizzate in assenza della denuncia preventiva o della mancata richiesta di autorizzazione sismica di cui agli articoli 65, 93 e 94 siano conformabili anche in via postuma alle norme tecniche vigenti sia al momento dell’adozione del provvedimento sanante sia al momento della realizzazione dell’opera. In tal caso il permesso in sanatoria non può essere rilasciato prima della realizzazione dell’adeguamento necessario come autorizzato dal competente ufficio tecnico della regione.

1.383 Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente: i-bis) dopo l’articolo 94-bis, è aggiunto il seguente: <<94-ter. (Autorizzazione in sanatoria) Venerdì 28 giugno 2024 — 71 — VIII Commissione 1. In caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 93 e 94, è possibile acquisire il relativo titolo in sanatoria. Tale titolo è finalizzato alla verifica della conformità delle strutture al momento della realizzazione delle opere oggetto di sanatoria, ferma restante la conformità del progetto strutturale del fabbricato alle disposizioni vigenti al momento della realizzazione dello stesso. 2. Ai fini del rilascio del titolo abilitativo in sanatoria la competenza è attribuita alla medesima amministrazione competente, in base alla disciplina vigente, anche regolamentare, a rilasciare l’autorizzazione ovvero a ricevere il deposito di cui agli articoli 93 e 94. 3. L’ottenimento del titolo di cui al presente articolo ostituisce atto presupposto per l’accertamento di conformità ai sensi degli articoli 36 e 36-bis. 4. Nel caso vengano prescritte opere di adeguamento ai fini della sanatoria prevista ai sensi del comma 1, restano ferme le sanzioni penali di cui alla Sezione del presente Capo, ove applicabili. Nel caso di sanatoria rilasciata senza necessità di esecuzione di opere di adeguamento, è dovuta esclusivamente una sanzione amministrativa da euro 1.032 a euro 30.987, con esclusione dell’applicazione delle sanzioni penali. 5. Le regioni, con proprie leggi e regolamenti, disciplinano competenze e procedimenti, nell’osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo.

Commerciabilità immobili

1.377 Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente: i-bis) all’articolo 46: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 30 giugno 2003, o nei quali sono stati realizzati interventi edilizi mediante segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell’articolo 23, comma 01, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell’alienante, gli estremi del permesso di costruire o della segnalazione di inizio attività ovvero dell’eventuale permesso in sanatoria ottenuto ai sensi dell’articolo 36 e del parere favorevole espresso dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale attestante la completezza e la rispondenza documentale e la corretta liquidazione dei connessi oneri. Ai fini dell’attestazione dello stato legittimo, l’alienante provvede alla consegna di apposita dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato da allegare, a pena di nullità, ai suddetti atti»; 2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Per gli edifici la cui costruzione è iniziata tra il 1° settembre 1967 e il 29 giugno 2003, gli atti di cui al comma 1, devono recare, a pena di nullità, per dichiarazione dell’alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria ovvero gli estremi della domanda di condono edilizio e dell’avvenuto versamento di tutte le somme richieste a titolo di oblazione nonché dell’avvenuto deposito di tutta la documentazione tecnica e amministrativa richiesta per il rilascio del permesso in sanatoria. L’alienante provvede alla consegna di apposita dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato da allegare, a pena di nullità, agli atti di cui al comma 1, attestante lo stato legittimo ovvero la completezza della domanda di condono, l’osservanza delle prescrizioni di legge e l’assenza di cause ostative al rilascio della relativa concessione. 1-ter. Per le opere iniziate anteriormente al 1° settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia, può essere prodotta, a cura dell’alienante, una apposita dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato, da allegare, a pena di nullità, agli atti di cui al comma 1, attestante che l’opera risulta iniziata in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo edilizio abilitativo in quanto non previsto da leggi statali o da regolamenti edilizi vigenti all’epoca della costruzione o trasformazione di un fabbricato esistente. Diversamente, trova applicazione il disposto dell’ultimo periodo del comma 1. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù.»; 3) al comma 4, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «e che rechi allegate le medesime dichiarazioni asseverate di cui ai commi 1-bis e 1-ter.» 4) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «costruire in sanatoria» sono inserite le seguenti: «di cui all’articolo 36» e le parole «notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria» sono sostituite dalle seguenti: «data di conseguita consegna dell’immobile per effetto dell’esecuzione dell’ordine di rilascio». 5) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: «5-ter). Se nel termine prescritto non è presentata la domanda di cui all’articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 per opere abusive realizzate in totale difformità o in assenza della licenza o concessione, ovvero se la domanda presentata, per la rilevanza delle omissioni o delle inesattezze riscontrate, deve ritenersi dolosamente infedele, si applicano le sanzioni di cui al capo I della medesima legge. Le stesse sanzioni si applicano se, presentata la domanda, non viene effettuata l’oblazione dovuta.». Conseguentemente, dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente: Articolo 1-bis. 1.L’articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 è abrogato.

1.031 Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
Articolo 1-bis (Modifiche all’articolo 29 della Legge 27 febbraio 1985, n. 52 sulla dichiarazione di conformità) Al comma 1-bis, primo periodo, dell’articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, le parole da: «dichiarazione, resa in atti dagli intestatari» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, resa dagli intestatari mediante un’ attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale sulla base degli elaborati grafici allegati al titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’immobile, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali».

Al comma 1-bis dell’articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, il secondo periodo è soppresso.

Salva Milano

1.1. Al comma 1, lettera a) premettere la seguente: 0a) all’articolo 3, comma 1, lettera d), terzo periodo, dopo la parola sedime» sono aggiunte le seguenti: «purché nel medesimo lotto» ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «L’articolo 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 è interpretato nel senso che esso si applica agli interventi di nuova costruzione e non agli interventi di cui alla presente lettera».
Conseguentemente:
a) al medesimo comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: bbis) all’articolo 23, comma 01, lettera b), le parole: «in mancanza si prescinde dall’atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l’esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate» sono sostituite dalle seguenti: «in difetto, è sempre possibile la legittima realizzazione degli interventi di cui alla presente lettera, di quelli di cui alla successiva lettera c), nonché degli interventi previsti dall’articolo 3, lettera d), anche tramite accorpamento di volumetrie ubicate su aree di sedime diverse, già realizzati o in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, tramite richiesta di permesso di costruire, da presentarsi entro il termine di 180 giorni, che dovrà essere rilasciato previa corresponsione degli oneri per legge dovuti».
b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. All’articolo 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le opere di cui al presente articolo possono essere altresì realizzate con interventi diretti ove il titolo edilizio attesti la sussistenza delle urbanizzazioni primarie e con atto d’obbligo sia sottoscritto l’impegno a realizzare quota parte delle urbanizzazioni secondarie, ai sensi dell’articolo 16, commi 2 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

1.415 Dopo l’articolo 1, aggiungere i seguenti:
Articolo 1-bis (Interventi in assenza di pianificazione attuativa ai sensi dell’articolo 41-quinquies, comma 6, della 17 agosto 1942, n. 1150 e degli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444)
1. Gli interventi non preceduti dall’approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata di cui all’articolo 41- quinquies, comma 6, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e dagli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, ad eccezione di quelli per i quali sia stata disposta la demolizione o riduzione in pristino con provvedimento definitivo, sono conformi alla disciplina urbanistica nei casi di edificazione di nuovi immobili su singoli lotti ricadenti in ambiti edificati e urbanizzati, sostituzione di edifici esistenti in ambiti caratterizzati da una struttura urbana definita e urbanizzata e interventi su edifici esistenti in ambiti caratterizzati da una struttura urbana definita e urbanizzata che determinino la creazione di altezze e volumi eccedenti i limiti massimi previsti dall’articolo 41-quinquies, comma 6, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ferma restando l’osservanza della normativa tecnica delle costruzioni, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) verifica di adeguatezza delle dotazioni territoriali e degli standard urbanistici sulla base della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici comunali; b) rispetto, limitatamente agli interventi di nuova costruzione, della distanza minima tra fabbricati, derogabile tra fabbricati inseriti all’interno di piani attuativi e di ambiti con previsioni planivolumetriche oggetto di convenzionamento unitario.
2. L’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non può comportare limitazioni dei diritti dei terzi.
3. Restano ferme le disposizioni, comprese quelle emanate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, delle regioni a Statuto ordinario e di quelle a Statuto speciale che, ai sensi degli articoli 116 e 117 della Costituzione, nell’esercizio delle rispettive competenze legislative, concorrenti o esclusive in materia di governo del territorio, disciplinano direttamente ovvero indirettamente, attribuendone la potestà agli strumenti urbanistici locali, le altezze degli edifici, le densità fondiarie, i rapporti tra destinazione d’uso e dotazioni territoriali, anche attraverso il ricorso alla monetizzazione delle dotazioni di standard e le modalità attuative degli interventi edilizi, a decorrere dalla data di emanazione delle medesime leggi regionali ovvero dei medesimi strumenti urbanistici locali.
Articolo 1-ter (Disposizioni in materia di ristrutturazione edilizia) 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con accordo in Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane coordinano l’esercizio delle rispettive competenze al fine di individuare, nell’ambito dei vincoli desumibili dalla normativa nazionale, gli interventi di demolizione e ricostruzione che possono essere qualificati come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, tenuto conto delle esigenze di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale.
2. Nelle more del perfezionamento dell’accordo di cui al comma 1 e fino all’entrata in vigore delle disposizioni legislative conseguenti all’accordo di cui al comma 1, rientrano negli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, quelli di totale o parziale demolizione e ricostruzione, a decorrere dall’entrata in vigore dell’articolo 30, comma 1, lettera a) del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che portino alla realizzazione, all’interno del medesimo lotto di intervento, di organismi edilizi che presentino sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, funzionali e tipologiche anche integralmente differenti da quelli originari, purché rispettino le procedure abilitative e il vincolo volumetrico previsti dalla legislazione regionale o dagli strumenti urbanistici comunali e ferma restando la verifica di adeguatezza delle dotazioni territoriali e degli standard urbanistici sulla base della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici comunali. Resta salvo quanto previsto dal sesto periodo dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 3. Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni del comma 2 gli interventi per i quali sia stata disposta la demolizione o riduzione in pristino con provvedimento definitivo. 4. L’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei terzi.  

1.06 Dopo l’articolo 1, aggiungere i seguenti: Articolo 1-bis. (Interventi realizzati in deroga all’articolo 41-quinquies, comma 6, della 17 agosto 1942, n. 1150 e all’articolo 8 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444)
1. Gli interventi realizzati o assentiti fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione in deroga al requisito dell’approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata di cui all’articolo 41- quinquies, comma 6, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e all’articolo 8 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, ad eccezione di quelli per i quali sia stata disposta la demolizione o riduzione in pristino con provvedimento definitivo, sono considerati conformi alla disciplina urbanistica, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2, nei casi di: a) edificazione di nuovi immobili su singoli lotti ricadenti in ambiti edificati e urbanizzati; b) sostituzione di edifici esistenti in ambiti caratterizzati da una struttura urbana definita e urbanizzata; c) interventi su edifici esistenti in ambiti caratterizzati da una struttura urbana definita e urbanizzata che determinino la creazione di altezze e volumi eccedenti i limiti massimi previsti dall’articolo 41-quinquies, comma 6, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ferma restando l’osservanza della normativa tecnica delle costruzioni.
2. La conformità alla disciplina urbanistica nei casi di cui al comma 1 è, in ogni caso, soggetta al rispetto delle seguenti condizioni: a) la verifica di adeguatezza delle dotazioni territoriali e degli standard urbanistici sulla base della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici comunali; b) il rispetto, limitatamente agli interventi di nuova costruzione, della distanza minima tra fabbricati, derogabile tra fabbricati inseriti all’interno di piani attuativi e di ambiti con previsioni planivolumetriche oggetto di convenzionamento unitario.
3. L’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei terzi.
Articolo 1-ter. (Disposizioni in materia di ristrutturazione edilizia)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con accordo in Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane coordinano l’esercizio delle rispettive competenze al fine di individuare, nell’ambito dei vincoli desumibili dalla normativa nazionale, gli interventi che possono essere qualificati come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, tenuto conto delle esigenze di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale.
2. Nelle more del perfezionamento dell’accordo di cui al comma 1, costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, gli interventi di totale o parziale demolizione e ricostruzione realizzati o assentiti a decorrere dall’entrata in vigore dell’articolo 30, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che portino alla realizzazione, all’interno del medesimo lotto di intervento, di organismi edilizi che presentino sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, funzionali e tipologiche anche integralmente differenti da quelli originari, purché rispettino le procedure abilitative e il vincolo volumetrico previsti dalla legislazione regionale o dagli strumenti urbanistici comunali e ferma restando la verifica di adeguatezza delle dotazioni territoriali e degli standard urbanistici sulla base della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici comunali. Resta salvo quanto previsto dal sesto periodo dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
3. Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni del comma 2 gli interventi per i quali sia stata disposta la demolizione o riduzione in pristino con provvedimento definitivo.
4. L’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non può comportare limitazioni dei diritti dei terzi.

Condono edilizio 2003

1.015 Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente: Articolo 1-bis (Disposizioni in materia di definizione degli illeciti edilizi)
1. Al fine di agevolare la definizione delle istanze di condono presentate ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, trovano esclusiva applicazione, su tutto il territorio nazionale, le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
2. Le procedure di cui al comma 1 sono definite, in caso di vincolo paesaggistico relativo ed introdotto successivamente all’edificazione dell’immobile di cui si chiede la sanatoria, previo rilascio del parere favorevole da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo stesso.

1.028 Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente: Articolo 1-bis
1. Al fine di agevolare la definizione delle istanze di condono presentate ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e nel rispetto di quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 6 febbraio 2006, trovano esclusiva applicazione, per le medesime domande, le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le procedure sono definite, in caso di vincolo paesaggistico relativo, previo rilascio del parere favorevole da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo stesso.

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