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L’Inps, con propria circolare n. 78 del 3.7.2024, fornisce le istruzioni per l’applicazione dell’articolo 1, commi da 157 a 163, della legge di Bilancio 2024, in materia di aliquote di rendimento a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG), e della disciplina delle decorrenze della pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e della pensione per i lavoratori precoci di cui all’articolo 17 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Quindi le nuove aliquote di rendimento si applicheranno al personale iscritto alla CPDEL, alla CPS, CPI, CPUG.

Si precisa che il personale iscritto alla Cassa Stato – CTPS non rientra nell’applicazione delle nuove tabelle di rendimento.

 

NUOVE TABELLE di RENDIMENTO

Le quote di pensione liquidate a decorrere dal 02/01/2024 con il sistema retributivo con un’anzianità contributiva inferiore a 15 anni maturati entro l’ 01/12/1995 vengono calcolate con l’applicazione dei nuovi coefficienti di resa riportati nella tabella “A” allegata alla legge e che si riporta alla fine dell’articolo.

Il nuovo calcolo riguarda esclusivamente le pensioni per coloro che hanno maturato da 1 anno a 15 anni di contribuzione al 31/12/1995; i trattamenti, per chi ha raggiunto un’anzianità superiore a tale data cioè al 31.12.1995, saranno liquidati con le vecchie tabelle (tabella A legge 965/65).

I coefficienti di resa applicati al personale con meno di 15 anni al 31/12/1995 hanno una resa annuale del 2,5% mentre dopo il 95, come per i lavoratori privati, hanno una resa del 2% per ogni anno di servizio.

 

MEDICI e PERSONALE INFERMIERISTICO

Inoltre, il relativo trattamento pensionistico, ridotto a seguito delle nuove aliquote,  avrà una ulteriore riduzione in misura pari a un trentaseiesimo per ogni mese di posticipo dell’accesso al pensionamento rispetto alla prima decorrenza utile.

La norma riguarda gli iscritti alla cassa per la pensione dei sanitari e per quelli iscritti alla cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali che cessano l’ultimo rapporto di lavoro da infermieri.

Vengono salvaguardate le pensioni di vecchiaia dei medici e per gli infermieri mentre per le pensioni anticipate la decurtazione sarà ridotta per ogni mese di posticipo del pensionamento fino all’annullamento totale se si resta al lavoro per 36 mesi. Inoltre, anche al fine di evitare ogni possibile penalizzazione, per i dirigenti medici e sanitari e gli infermieri del Servizio sanitario nazionale viene prevista la possibilità di presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età.

Per tale personale la riduzione viene temperata in misura pari a 1/36 per ogni mese di posticipo all’accesso del pensionamento rispetto alla prima data di decorrenza utile. In sostanza la riduzione si “azzera” ritardando di tre anni l’accesso alla pensione anticipata.

 

CHI E’ ESCLUSO dall’APPLICAZIONE delle NUOVE TABELLE 

Le aliquote di rendimento di cui all’allegato II della legge di Bilancio 2024 non si applicano ai soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2023 e nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, nonché per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’Amministrazione.

Pertanto, continuano a trovare applicazione le aliquote di rendimento della tabella di cui all’allegato A della legge n. 965 del 1965 e della tabella A allegata alla legge n. 16 del 1986, quest’ultima con riferimento agli iscritti alla CPUG (vecchie tabelle), nei seguenti casi:

  • pensioni anticipate legge Fornero e pensioni per i lavoratori precoci, anche in cumulo con i periodi assicurativi, con i requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023;
  • pensione anticipata, anche in cumulo dei periodi assicurativi nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, nonché per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’Amministrazione;
  • pensione di vecchiaia, anche in cumulo dei periodi assicurativi, con i requisiti previste dalla legge Fornero e per i lavori usuranti;
  • pensione di cui all’articolo 14 e all’articolo 14.1 del decreto-legge n. 4 del 2019 (pensione “quota cento”, pensione con i requisiti di 38 anni di contribuzione e 64 anni di età e pensione anticipata flessibile);
  • pensione di anzianità con il beneficio per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, i quali hanno maturato i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2023;
  • pensione indiretta e pensione di inabilità riconosciuta a qualsiasi titolo.

Con riferimento all’indennità c.d. APE sociale, in considerazione che la prestazione cessa il primo giorno del mese successivo al compimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia (67 anni, fino al 31.12.2026), il relativo importo è calcolato, con riferimento all’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, applicando le aliquote di rendimento della tabella di cui all’allegato A della legge n. 965 del 1965 e della tabella A allegata alla legge n. 16 del 1986, quest’ultima con riferimento agli iscritti alla CPUG (VECCHIE TABELLE).

 

DOPPIO CALCOLO di PENSIONE

Nei casi in cui trovino applicazione le nuove aliquote di rendimento, il relativo trattamento pensionistico non può essere superiore rispetto a quello calcolato secondo la normativa vigente al 31 dicembre 2023. In tali fattispecie, pertanto, deve essere effettuato un doppio calcolo di pensione:

  • pensione calcolata applicando, con riferimento all’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, le aliquote di rendimento di cui all’allegato II della legge di Bilancio 2024;
  • pensione calcolata applicando per le quote di pensione retributive le aliquote di rendimento della tabella di cui all’allegato A della legge n. 965 del 1965 e della tabella A allegata alla legge n. 16 del 1986, quest’ultima con riferimento agli iscritti alla CPUG.

L’importo più basso sarà quello messo in pagamento.  

 

 

RISCATTI

Naturalmente per le domande di riscatto presentate a decorrere dal 1° gennaio 2024 l’onere relativo a domande che si riferiscono a periodi da valutare nella quota retributiva è determinato utilizzando le nuove aliquote.

 

 

DECORRENZE PENSIONI ANTICIPATE e  PENSIONI LAVORATORI PRECOCI – FINESTRE MOBILI

Il personale iscritto alle ex-casse di previdenza amministrate dalle ex INPDAP (CPDEL, CPI, CPS e CPUG), anche quello che ha maturato più di 15 anni di contributi al 31 dicembre 1995, subirà un allungamento della finestra mobile in caso di accesso alla pensione anticipata (cioè 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne; 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini; 41 anni di contributi i lavoratori precoci).

Come è noto attualmente l’accesso alla pensione anticipata è previsto dopo 3 mesi per chi ha maturato il requisito entro il 31 dicembre 2023.

Successivamente a tale data le nuove decorrenze per la pensione sono fissate in:

  • 3 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2024;
  • 4 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2025;
  • 5 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2026;
  • 7 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2027;
  • 9 mesi se i requisiti sono maturati dal 2028 in poi

Nulla cambia in materia di finestra mobile per le altre prestazioni pensionistiche.

 

 

Allegato Nuove Tabelle di Rendimento

 

 

 

 

 

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