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Il Titolo I reca “Misure di riforma della politica di coesione” e include otto Capi, dall’articolo 1 all’articolo 35-bis.

Il Capo I reca “disposizioni in materia di utilizzo delle risorse delle politiche di coesione europea”, dall’articolo 1 all’articolo 8.

L‘articolo 1 individua i principi e le finalità del provvedimento, afferma che il decreto-legge è volto a definire il quadro normativo nazionale finalizzato ad accelerare l’attuazione ed incrementare l’efficienza della politica di coesione europea (2021-2027) nei seguenti settori strategici: risorse idriche; infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell’ambiente; rifiuti; trasporti e mobilità sostenibile; energia; sostegno allo sviluppo e all’attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde. Il decreto-legge reca disposizioni per dare attuazione alla riforma 1.9.1 del PNRR, finalizzata ad incrementare l’efficienza della politica di coesione per rafforzare il livello di efficacia e di impatto degli interventi prioritari cofinanziati.

L’articolo 2 definisce l’ambito di applicazione delle disposizioni del decreto-legge, indicando che si applicano ai Programmi nazionali e regionali attuativi della politica di coesione 2021-2027.

L’articolo 3 configura la Cabina di regia per il Fondo Sviluppo e Coesione, nella sua composizione integrata, quale sede di confronto tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per l’attuazione della politica di coesione europea 2021-2027.

L’articolo 4 interviene sulle modalità per l’individuazione degli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione europea 2021-2027, precisando che tali interventi devono essere corredati da cronoprogrammi procedurali e finanziari. L’articolo 4 modifica anche il procedimento di approvazione del Piano strategico della ZES unica e introduce una deroga al fine di definire la localizzazione degli impianti del Piano Italia 5G nelle aree bianche.

L’articolo 5 reca “Disposizioni in materia di monitoraggio rafforzato degli interventi prioritari” e prevede che le Amministrazioni titolari di programmi di politica di coesione trasmettano al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell’economia e delle finanze (Ragioneria generale dello Stato) relazioni semestrali sullo stato di avanzamento degli interventi prioritari nei settori strategici.

L’articolo 6, interviene in materia di rafforzamento della capacità amministrativa, stabilisce nuove competenze del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud per il supporto tecnico-specialistico ai soggetti e agli organismi di attuazione e coordinamento delle politiche di coesione, prevede che il Dipartimento citato possa stipulare apposite convenzioni con la società in-house Eutalia s.r.l. del MEF. Le modifiche all’articolo 6 introdotte nel corso dell’esame al Senato incrementano le risorse per i contributi straordinari finalizzati a favorire la fusione dei comuni, autorizzano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) ad assumere personale, prevedono l’istituzione, nell’ambito dell’Ufficio del Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) di un Nucleo operativo in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, riformano il Testo unico degli enti locali (TUEL) per una semplificazione della gestione della liquidità volta a favorire, tra l’altro, una regolarizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali.

L’articolo 6-bis autorizza, per l’anno 2024, la spesa di € 1.330.000,00, per lo svolgimento della procedura concorsuale finalizzata all’assunzione di 245 unità di segretari comunali e provinciali, procedura già autorizzata con DPCM 30 novembre 2023.

L’articolo 7 istituisce un meccanismo di premialità per le Regioni e le province autonome che portino tempestivamente a compimento gli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione. Si disciplinano altresì le procedure di ricorso ai poteri sostituitivi e di superamento del dissenso.

L’articolo 8 reca norme finalizzate ad attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795, istitutivo della piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (Strategic Technologies For Europe Platform – STEP).

Il Capo II del Titolo I reca “Misure di semplificazione amministrativa e contabile e di rafforzamento della capacità amministrativa” e include gli articoli 9 e 10.

L’articolo 9 stabilisce che nell’ambito della dotazione complessiva di personale del Nucleo per le politiche di coesione (NUPC) presso la Presidenza del Consiglio, cinque unità di personale siano addette alle “attività di controllo di programmi e progetti di investimenti pubblici e di Autorità di audit”.

L’articolo 10 introduce la possibilità di assegnare con delibera del CIPESS le risorse del Fondo sviluppo e coesione, quale anticipazione, anche a quelle regioni con le quali non sia stato ancora sottoscritto l’Accordo per la coesione (attualmente, le Regioni Campania, Puglia e Sardegna), definendo criteri e modalità procedurali. Il medesimo articolo prevede altresì un incremento delle risorse per sostenere gli interventi per spese in conto capitale della regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico.

Il Capo III del Titolo I reca “Disposizioni per lo sviluppo e la coesione territoriale” e include gli articoli dall’11 al 15-ter.

L‘articolo 11 reca disposizioni in tema di perequazione infrastrutturale del Mezzogiorno, indicando che il relativo fondo è destinato al finanziamento dell’attività di progettazione e di esecuzione di interventi da realizzare nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna per infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, idriche, nonché per strutture sanitarie, assistenziali, per la cura dell’infanzia e strutture scolastiche. L’articolo 11 eleva al 40 per cento la quota delle risorse ordinarie in conto capitale che le amministrazioni centrali dello Stato devono destinare alle regioni del Mezzogiorno e stabilisce tale criterio per il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull’intero territorio nazionale, per le risorse dei Fondi per gli investimenti delle amministrazioni centrali finalizzate a interventi prioritari per la perequazione infrastrutturale. L’articolo citato interviene anche in merito alla Strategia per le aree interne ai fini della predisposizione del Piano strategico nazionale delle aree interne (PSNAI).

L’articolo 12 interviene sulla materia dei contratti istituzionali di sviluppo (CIS) conferendo alcune attribuzioni al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud. Si incarica il Dipartimento di effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione degli interventi dei CIS già stipulati.

L’articolo 13, che reca disposizioni in materia di zone logistiche semplificate, introduce un contributo sotto forma di credito di imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, regolando l’ambito di applicazione, le condizioni per l’accesso e la fruizione del beneficio, i controlli, il limite di spesa complessivo e le modalità di finanziamento.

L’articolo 13-bis dispone l’istituzione della zona logistica semplificata anche nelle aree portuali delle regioni in transizione non ricomprese nella ZES unica Mezzogiorno e demanda quindi ad un D.P.C.M. la definizione della disciplina delle procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate per le Regioni Umbria e Marche, le modalità di funzionamento, le condizioni per l’applicazione di determinate misure di semplificazione fiscale e amministrativa.

L’articolo 14 reca disposizioni in materia di interventi da realizzare nel territorio del Mezzogiorno affidati a Commissari straordinari di governo e introduce disposizioni riguardanti il risanamento del sito industriale di Bagnoli-Coroglio, modifica la disciplina della Commissione PNRR-PNIEC (Piano Nazionale Integrato Energia e Clima). L’articolo 14 reca alcune modifiche al decreto-legge n. 181 del 2023, il quale aveva nominato il Presidente della Regione Sicilia come Commissario straordinario per il completamento di una rete impiantistica integrata per la gestione del processo di smaltimento dei rifiuti. Si prevede che il Commissario straordinario possa avvalersi del supporto tecnico di un numero massimo di quattro esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione. Ulteriori modifiche sono state previste rispetto alla disciplina del Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell’area di Taranto.

L’articolo 15 reca disposizioni in materia di investimenti al fine di assicurare l’efficacia delle azioni di sostegno alle piccole e micro imprese situate nelle aree interne. Si introduce anche una deroga al divieto, per regioni a statuto ordinario, enti locali e loro aziende e organismi, di ricorrere all’indebitamento per il finanziamento di aziende o società, nel caso specifico a favore della società Risorse Idriche Calabresi S.p.A. (So.Ri.Cal.) e della società Aeroportuale Calabrese S.p.A. (S.A.CAL). Tale indebitamento è possibile, a determinate condizioni, al fine di consentire un aumento di capitale per la realizzazione di infrastrutture pubbliche, la ristrutturazione finanziaria o l’attuazione di un programma di investimenti già approvato. L’articolo 15 integra anche la disciplina del Fondo italiano per il clima, specificandone il sistema dei limiti di rischio e modifica la disciplina delle agevolazioni fiscali connesse al pacchetto Transizione 5.0.

L’articolo 15-bis, dispone che le Università creditrici – per sentenza passata in giudicato avente ad oggetto il risarcimento danni – nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti e con debito superiore al 60% della spesa corrente, possono concludere con i comuni interessati degli accordi volti a regolare anche il debito finanziario tra le parti in misura almeno pari al 40%.

L‘articolo 15-ter proroga, per l’anno 2024, dal 30 giugno al 20 luglio il termine entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.

Il Capo IV, recante “disposizioni in materia di lavoro“, include gli articoli dal 16 al 28-ter.

L’articolo 16 prevede la definizione di specifiche azioni a sostegno dell’avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali nell’ambito della strategia nazionale delle politiche attive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione attiva e l’inserimento al lavoro. Le misure individuate sono l’autoimpiego nelle regioni del Centro-Nord Italia e Resto al Sud 2.0.

L’articolo 17 prevede la disciplina della misura denominata Autoimpiego Centro-Nord Italia, finalizzata a sostenere l’avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel centro-nord Italia per giovani di età inferiore ai 35 anni che si trovano in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, o sono inoccupati, inattivi e disoccupati, ovvero sono disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL).

L’articolo 17-bis dispone che l’erogazione dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) sia accompagnata – e non più condizionata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale.

L’articolo 18, istituisce e disciplina la misura denominata Resto al Sud 2.0, finalizzata a sostenere l’avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel Mezzogiorno d’Italia.

L’articolo 19 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvalga, quali soggetti gestori delle misure “Autoimpiego Centro-Nord Italia” e “Resto al Sud 2.0”, delle società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa – Invitalia S.p.A. e dell’Ente Nazionale Microcredito.

L’articolo 20 reca la copertura per gli oneri derivanti dall’attuazione delle misure Autoimpiego Centro-Nord Italia e Resto al Sud 2.0 pari a 800 milioni di euro complessivi, di cui 80 milioni di euro per l’anno 2024 e 720 milioni di euro per l’anno 2025.

L’articolo 21 prevede un esonero contributivo transitorio in favore dei soggetti disoccupati che avviino sul territorio nazionale, nel periodo 1° luglio 2024-31 dicembre 2025, un’attività imprenditoriale nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica e che abbiano, al momento di tale avvio, meno di trentacinque anni di età.

L’articolo 22 prevede un esonero contributivo transitorio in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni effettuate nel periodo 1° settembre 2024-31 dicembre 2025, stabilisce che i contratti in oggetto devono essere di lavoro subordinato a tempo indeterminato e riguardare personale non dirigenziale (sono esplicitamente compresi anche i casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato), ne definisce infine le modalità attuative. L’articolo 22 reca infine una disposizione che precisa come l’applicabilità di questa misura sia subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione europea.

L’articolo 23 dispone nuove misure per favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell’ambito della Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica, riconoscendo in particolare uno sgravio contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati, che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono a tempo indeterminato donne in situazioni di svantaggio.

L’articolo 24 prevede un esonero transitorio dalla contribuzione previdenziale in favore di alcuni datori di lavoro privati per le assunzioni effettuate nel periodo 1° settembre 2024-31 dicembre 2025 e relative a sedi o unità produttive ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, corrispondenti all’ambito territoriale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno, al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale e contribuire alla riduzione dei divari territoriali. L’applicabilità delle misure dell’articolo 24 è subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione europea.

L’articolo 24-bis proroga di nove mesi l’attività delle agenzie per la somministrazione e la riqualificazione del lavoro nei porti.

L’articolo 25 amplia la platea di soggetti iscritti al Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), prevedendo l’iscrizione d’ufficio a tale Sistema anche dei percettori della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) e dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL).

L’articolo 26 disciplina, integrando ed aggiornando la normativa vigente, il funzionamento del Sistema Informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), stabilendo i criteri ed i termini mediante cui occorrerà dare concreta attuazione al funzionamento della piattaforma SIISL e agli obiettivi di pianificazione e di programmazione che si intendono perseguire mediante il monitoraggio sui dati occupazionali.

L’articolo 27 prevede, con decorrenza dal 1° luglio 2024, l’istituzione di una Cabina di regia nazionale per la gestione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG).

L’articolo 28 interviene sulla disciplina che prevede l’obbligo di verificare la congruità dell’incidenza della manodopera negli appalti pubblici e privati per lavori edili, modificando i valori complessivi di tali appalti al di sopra dei quali si applicano le sanzioni previste in caso di versamento del saldo finale in assenza di esito positivo della suddetta verifica (o di previa regolarizzazione da parte dell’impresa affidataria dei lavori). In particolare, dispone che tali sanzioni operino per tutti gli appalti pubblici, e non solo per quelli  di valore complessivo superiore a 150.000 euro come previsto finora, e per gli appalti privati di importo pari o superiore a 70.000 euro, in luogo del precedente limite di 500.000 euro. La norma dispone altresì che il soggetto tenuto alla verifica di congruità dell’incidenza della manodopera negli appalti privati, nonché responsabile in caso di mancata verifica, non è il committente, come previsto sinora, ma il direttore dei lavori; la responsabilità del committente è configurabile solo in assenza di nomina del direttore dei lavori. Negli appalti pubblici la responsabilità resta invece confermata in capo al responsabile del progetto.

L’articolo 28-bis prevede la proroga dal 30 giugno 2024 al 31 dicembre 2024 del termine per la possibilità di applicazione di alcune convenzioni relative ai lavoratori socialmente utili stipulate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con alcune regioni (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia), al fine di garantire il pagamento dei sussidi nonché l’attuazione di misure di politiche attive per il lavoro in favore dei lavoratori socialmente utili.

L’articolo 28-ter dispone, per il 2024, in relazione alle domande pervenute, un incremento di un limite di spesa per un intervento in favore di lavoratori di Alitalia-Società aerea italiana S.p.A. e di Alitalia Cityliner S.p.A. e, correlativamente, un identico incremento del trasferimento di risorse dallo Stato al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

Il Capo V, recante “disposizioni in materia di istruzione, università e ricerca“, è composto da tre articoli, dall’articolo 29 all’articolo 31.

L’articolo 29, reca disposizioni in materia di istruzione e di contrasto alla povertà educativa individuando, tra l’altro, tre distinti piani, a valere sul Programma nazionale «Scuola e competenze», nell’ambito del periodo di programmazione dell’Unione europea 2021-2027, a beneficio delle regioni meno sviluppate d’Italia. Tali misure sono finalizzate al potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole, per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali, al fine di potenziare l’istruzione tecnica e professionale, per la fornitura di arredi didattici innovativi, al fine di rafforzare e migliorare l’offerta educativa nella fascia di età da zero a sei anni.

L’articolo 30 dispone circa le priorità che regolano l’attribuzione delle risorse, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, in favore dell’intervento concernente “Ecosistemi per l’innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati”, nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.

L’articolo 31 riporta “Misure per il potenziamento dell’attività di ricerca” e attribuisce al Ministro dell’università e della ricerca il compito di definire, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, un Piano di azione denominato «RicercaSud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027», per lo sviluppo di capacità di ricerca e di innovazione nelle aree della ZES unica del Mezzogiorno, e la promozione della mobilità, anche dall’estero, verso le aree del Mezzogiorno. Si prevede che per tale piano siano individuate risorse pari a un miliardo e 65,6 milioni di euro nell’ambito del Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027» (PN RIC 2021-2027) e a 150 milioni di euro nell’ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027.

Il Capo VI, recante “disposizioni in materia di investimenti“, è composto da quattro articoli, dall’articolo 32 all’articolo 33-ter.

L’articolo 32 introduce disposizioni in materia di interventi di rigenerazione urbana e di contrasto al fenomeno del disagio socio – economico e del disagio abitativo. È prevista altresì l’emanazione di un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, indicante le iniziative ammissibili a finanziamento, a valere sulle risorse del Programma nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021 – 2027, nonché le loro modalità attuative. Il medesimo articolo, introduce una disposizione transitoria in base alla quale, fino al 31 dicembre 2026, sono considerate come attività di edilizia libera le opere necessarie alla realizzazione di parcheggi temporanei ad uso pubblico fino a 500 posti, nelle more dell’approvazione dei piani urbani della mobilità sostenibile, ove previsti dalla normativa vigente, ovvero dell’approvazione degli strumenti di pianificazione dell’accessibilità dei parchi nazionali e regionali attuativi dei Piani del parco. In particolare, tali opere che realizzano parcheggi temporanei ad uso pubblico fino a 500 posti non sono sottoposte alle procedure di valutazione ambientale previste alla Parte Seconda del Codice dell’ambiente e all’autorizzazione paesaggistica.

L’articolo 33 reca disposizioni per il recupero dei siti industriali, stabilisce le procedure per individuare i criteri per la selezione di investimenti nel territorio delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia per la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche termica, destinata all’autoconsumo delle imprese, e per l’incremento del grado di capacità della rete di distribuzione e di trasmissione di accogliere quote crescenti di energia da fonte rinnovabile, nonché allo sviluppo di sistemi di stoccaggio intelligenti.

L’articolo 33-bis autorizza la spesa complessiva di 18 milioni di euro per garantire la copertura degli extra costi per la messa in opera del prolungamento della linea M1 della metropolitana di Milano. In particolare, per le annualità 2024-2028, si tratta di una integrazione di un milione di euro l’anno del finanziamento già autorizzato, mentre per il 2029 (13 milioni di euro) si tratta di un nuovo finanziamento.

L’articolo 33-ter riconosce contributi finanziari per investimenti infrastrutturali di carattere locale, per complessivo 1 milione di euro per l’anno 2024 a favore del Comune di Trissino, finalizzati alla sistemazione straordinaria della strada comunale Via Pianacattiva di mezzo, del Comune di Torricella Verzate, per i lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale e dell’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, per la riqualificazione del Padiglione Mazzoleni.

Il Capo VII, recante “disposizioni in materia di cultura“, è composto dal solo articolo 34.

L’articolo 34 demanda a un decreto del Ministro della cultura l’approvazione di uno specifico Piano di azione, contenente l’individuazione della tipologia delle iniziative da ammettere al finanziamento nelle sette regioni del Mezzogiorno, privilegiando i progetti suscettibili di determinare un maggiore impatto in termini di valorizzazione dei territori interessati. In particolare, il Piano ha il fine di sviluppare e rafforzare le iniziative di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dei luoghi della cultura, di promozione della creatività e della partecipazione culturale, di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzate da marginalità sociale ed economica, di riqualificazione energetica e di prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali dei luoghi della cultura, di promozione delle imprese nei settori culturali e creative.

Il Capo VIII, recante “disposizioni in materia di sicurezza“, è composto dagli articoli 35 e 35-bis.

L’articolo 35 al fine di rafforzare la legalità nelle regioni meno sviluppate riconosce “di importanza strategica” alcuni progetti finanziati o finanziabili a valere del Programma nazionale «Sicurezza per la legalità 2021-2027».

L’articolo 35-bis autorizza il Ministero dell’interno alla realizzazione di un piano d’interventi per il completamento del servizio di telecomunicazioni relativo alla rete nazionale Te.T.Ra sull’intero territorio nazionale, con prioritaria copertura delle aree territoriali interessate dai Giochi olimpici invernali 2026 e istituisce il Fondo per il potenziamento della capacità di cybersicurezza e delle tecnologie satellitari nello stato di previsione del Ministero della difesa.

Il Titolo II prevede “ulteriori disposizioni in materia di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” e include l’articolo 36 e l’articolo 37.

L’articolo 36 prevede che le norme recanti l’istituzione di una cabina di coordinamento presso ogni prefettura-ufficio territoriale di Governo – con funzioni di monitoraggio e supporto in favore degli enti territoriali interessati – non si applichino alle attività di monitoraggio relative all’investimento del PNRR concernente “Misure per la gestione del rischio alluvioni e la riduzione del rischio idrogeologico” (M2C4 – Investimento 2.1b).

L’articolo 37 incrementa di 80 milioni di euro per l’anno 2024 e di 250 milioni per l’anno 2025 l’autorizzazione di spesa per il finanziamento dei contratti di sviluppo relativi ai progetti di sviluppo industriale di cui alla legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 253, della legge n. 213 del 2023).

Il Titolo III reca le “Disposizioni finali” del decreto-legge e include l’articolo 37-bis e l’articolo 38.

L’articolo 37-bis stabilisce che le disposizioni del decreto-legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, solo se non in contrasto con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche in riferimento alla clausola di maggior favore introdotta dall’articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Ai sensi dell’articolo 38 il decreto-legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal giorno 8 maggio 2024.

ultimo aggiornamento: 27 giugno 2024

 

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