In altri termini, se un cittadino vende un immobile entro 10 anni dalla conclusione dei lavori di ristrutturazione eseguiti con interventi agevolati dal superbonus, generando cos una plusvalenza, questa verr tassata.
Si ricorda che il superbonus, disciplinato dallarticolo 119 del decreto Rilancio (D.L. 34/2020), consiste, in estrema sintesi, in una detrazione originariamente stabilita nella misura del 110 per cento delle spese sostenute a partire dal 1 luglio 2020 per la realizzazione di specifici interventi, finalizzati allefficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici. Fra gli interventi agevolati rientrata, a determinate condizioni, anche linstallazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Con la circolare n. 13/E del 13 giugno 2024, lAgenzia delle Entrateha fornito in dettaglio una serie di precisazioni, di seguito enucleate per punti.
Ma su quali immobili si applica la supertassa del 26%?
La nuova fattispecie di plusvalenza imponibile riguarda solo laprima venditaentro i dieci anni dalla fine dei lavori e non le eventuali successive cessioni dellimmobile, ferme restando le altre disposizioni di legge nel caso in cui si configurino altre forme di plusvalenza tassabile.
Sonoesclusigli immobiliacquisiti per successioneoadibiti a prima casadel cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla vendita o se, tra la data di acquisto/costruzione e quella della vendita, siano trascorsi meno di dieci anni, per la maggior parte di tale periodo.
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