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Integrazione del contraddittorio; opposizione al precetto intimato sulla base dell’ordinanza di assegnazione.

Necessità di un titolo esecutivo conseguito in sede di cognizione

La locazione “a canone vile” stipulata in data anteriore al pignoramento non è opponibile all’aggiudicatario ai sensi dell’art. 2923, comma 3, c.c. ed è inopponibile anche alla procedura o ai creditori che ad essa danno impulso, stante l’interesse pubblicistico al rituale sviluppo del processo esecutivo e, quindi, per un motivo di ordine pubblico processuale, il quale impone l’anticipazione degli effetti favorevoli dell’aggiudicazione e del decreto di trasferimento, col peculiare regime di efficacia “ultra partes” di quest’ultimo: ne consegue che è pienamente legittima l’emanazione diretta, da parte del giudice dell’esecuzione, dell’ordine di liberazione – con la successiva attuazione da parte del custode e senza che sia necessario munirsi preventivamente di un titolo giudiziale conseguito in sede cognitiva – avvalendosi delle stesse inopponibilità previste per l’aggiudicatario, potendo i vari soggetti coinvolti o pregiudicati da tale provvedimento trovare tutela delle loro ragioni nelle forme dell’opposizione agli atti esecutivi.

Cassazione civile sez. III, 28/03/2022, n.9877

Ordine di liberazione dell’immobile pignorato locato a canone vile

Il terzo, originariamente estraneo al processo esecutivo, locatario del bene immobile pignorato, può dispiegare opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordine di liberazione del bene emanato ai sensi dell’art. 560 c.p.c. sul presupposto della non opponibilità del contratto stesso per essere il canone ritenuto inferiore di un terzo a quello giusto ai sensi dell’art. 2923 c.c., comma 3; poiché in detta opposizione sono litisconsorti necessari anche i debitori ed i creditori e la non integrità originaria del contraddittorio è rilevabile d’ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità, ove gli uni o gli altri non abbiano partecipato al giudizio, va disposta la cassazione con rinvio, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3 e art. 354, c.p.c. al giudice di unico grado di merito, affinché il giudizio stesso sia celebrato a contraddittorio integro anche con i litisconsorti necessari pretermessi.

Cassazione civile sez. III, 28/03/2022, n.9877

Titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato

Il ricorso per cassazione con cui venga denunciata la violazione, da parte del giudice dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, dell’art. 2909 c.c. riguardo al titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato, deve contenere, a pena di inammissibilità, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., la specifica indicazione del precetto sostanziale violato, nei cui limiti deve svolgersi il sindacato di legittimità, e, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., della parte del provvedimento giurisdizionale passato in giudicato contenente il precetto sostanziale di cui si denuncia l’errata interpretazione, nonché dell’eventuale elemento extratestuale, ritualmente acquisito nel giudizio di merito, che sia rilevante per l’interpretazione del giudicato.

Cassazione civile sez. un., 21/02/2022, n.5633

Regolamento di competenza

È inammissibile il regolamento di competenza richiesto d’ufficio per risolvere un conflitto tra giudici dell’esecuzione ed attinente all’individuazione del giudice competente per l’esecuzione forzata, posto che non viene in discussione la “potestas iudicandi” ma solo l’osservanza delle norme che attengono al regolare svolgimento del processo esecutivo (e, dunque, al “quomodo” dell’esecuzione forzata), che è assicurata per il tramite di ordinanze del giudice dell’esecuzione, avverso le quali è proponibile il rimedio generale dell’opposizione agli atti esecutivi.

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2022, n.4506

Mezzi di tutela

Il terzo che vanti un diritto reale sul bene immobile oggetto di esecuzione forzata, se ha partecipato al procedimento esecutivo, può proporre soltanto opposizione agli atti esecutivi mentre, se non vi ha partecipato, durante il giudizio di esecuzione può proporre opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. e dopo la vendita e l’aggiudicazione può rivendicare il bene nei confronti dell’aggiudicatario.

Cassazione civile sez. II, 08/02/2022, n.4005

Impugnazione per vizi formali

L’opposizione con cui sono dedotti vizi formali della cartella di pagamento emessa per la riscossione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che la competenza spetta, per materia, al tribunale (e non al giudice di pace) e, per territorio, al giudice del luogo di notifica della cartella ex artt. 617, comma 1, e 480, comma 3, c.p.c.. (Nella fattispecie, la S.C. – qualificata come opposizione agli atti esecutivi la contestazione riguardante l’irregolare notificazione della cartella, in quanto eseguita da un indirizzo p.e.c. non inserito in pubblici elenchi – ha accolto il regolamento dell’opponente avverso l’ordinanza del tribunale che aveva declinato la propria competenza in favore del giudice di pace del luogo in cui era stata commessa la violazione del C.d.S.).

Cassazione civile sez. VI, 04/02/2022, n.3582

Opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi

Come è noto il creditore di una P.A. ha diritto di procedere ad esecuzione forzata solo dopo che siano trascorsi centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo: pertanto il decorso di tale termine è condizione di efficacia del titolo esecutivo e la sua inosservanza rende nullo il precetto, con la conseguenza che la relativa opposizione si traduce in una contestazione del diritto di procedere all’esecuzione forzata e come tale integra un’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., non concernendo solo le modalità temporali dell’esecuzione forzata. In sostanza l’opposizione proposta dalla P.A. avverso il precetto intimato prima del decorso del termine previsto dal D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14, (convertito in L. 28 febbraio 1997, n. 30), così come modificato dalla L. n. 388 del 2000, art. 147 deve qualificarsi come opposizione all’esecuzione e non come opposizione agli atti esecutivi

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Tribunale Ascoli Piceno sez. lav., 28/01/2022, n.20

Nullità sanabile della notificazione dell’atto di pignoramento

La nullità della notificazione dell’atto di pignoramento è sanata per il raggiungimento dello scopo quando l’opposizione agli atti esecutivi è proposta al solo scopo di lamentare tale nullità , non anche a quello di far valere la nullità correlata dell’ordinanza di assegnazione, quale atto conclusivo del processo esecutivo, che sia stato invalidamente introdotto, e di chiedere, pertanto, la revoca o l’annullamento dell’ordinanza medesima, la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi può sanare il vizio di notifica dell’atto di pignoramento, per raggiungimento dello scopo, in quanto ne determina di per sé la conoscenza, ma non potrebbe sanare il vizio dell’attività processuale svolta in modo irregolare e, in particolare, gli eventuali vizi dell’ordinanza di assegnazione.

Tribunale Milano sez. III, 25/01/2022, n.523

Intimazione ad adempiere

Se in tema di riscossione di contributi previdenziali l’opposizione contro l’avviso di mora (ora intimazione ad adempiere) con cui si faccia valere l’omessa notifica della cartella esattoriale e si deducano fatti estintivi del credito ha la funzione di recuperare l’impugnazione non potuta esercitare contro la cartella non notificata, che costituisce presupposto indefettibile dell’avviso, sicché l’opposizione va qualificata come opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. e non agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., a fortiori ha natura dì opposizione all’esecuzione l’azione proposta contro l’iscrizione a ruolo e prima d’una intimazione ad adempiere.

Tribunale Modena sez. lav., 20/01/2022, n.16

Fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo

Se l’esecuzione si fondi su un titolo di formazione giudiziale, l’eventuale nullità del titolo o le ragioni di infondatezza del credito in esso accertato possono essere fatte valere con il rimedio finalizzato alla caducazione del titolo stesso (nell’ipotesi di decreto ingiuntivo mediante opposizione ex art. 645 e/o 650 c.p.c.); qualora, invece, si tratti di contestazioni sull’esistenza del titolo esecutivo o altri vizi del procedimento esecutivo ovvero ancora di fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo, questi possono essere fatte valere solo con l’opposizione a precetto.

Tribunale Bergamo sez. II, 19/01/2022, n.94

Processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo

In tema di opposizioni esperibili dal debitore esecutato, secondo la quale mentre, di regola, il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto è viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., se l’esecuzione è intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., ove deduca l’inesistenza della notifica del provvedimento monitorio, oppure l’opposizione tardiva di cui all’art. 650 c.p.c., qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all’inesistenza.

Tribunale Roma sez. IV, 20/12/2021, n.19773

Omessa notifica del titolo esecutivo: l’opposizione agli atti esecutivi

In tema di omessa notifica del titolo esecutivo, la disciplina dell’opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli, sicché con l’opposizione ex art. 617 c.p.c. non possono farsi valere vizi – quale la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto – che devono considerarsi sanati per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., u.c., in virtù della proposizione dell’opposizione da parte del debitore, quella al precetto in particolare costituendo la prova evidente del conseguimento della finalità di invitare il medesimo ad adempiere, rendendolo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno.

Nè in contrario vale invocare il disposto dell’art. 617 c.p.c., comma 2, attinente alla diversa ipotesi in cui il vizio della notificazione per la sua gravità si traduce nell’inesistenza della medesima, così come la circostanza che per effetto della nullità della notificazione possa al debitore attribuirvi un termine per adempiere inferiore a quello minimo di dieci giorni previsto dall’art. 480 c.p.c..

Tribunale Roma sez. IV, 18/07/2019, n.15120

Domande introdotte con rito sommario di cognizione

Sulle domande introdotte con il rito sommario di cognizione, non rientranti tra quelle in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, ritenute dal giudice inammissibili in ragione di una rilevata “incompabilità strutturale del rito sommario con l’oggetto della domanda”, va disposto il mutamento del rito ai sensi dell’art. 702 ter, comma 3, c,p.c. e non dichiarata l’inammissibilità della domanda ai sensi dell’art. 702 ter, comma 2, c.p.c.; con la conseguenza che l’eventuale decisione di inammissibilità, non rientrando tra le ipotesi per cui è espressamente prevista la non impugnabilità, è di norma appellabile ovvero, se adottata nelle diverse ipotesi in cui per legge è escluso il doppio grado di giudizio, come nel caso dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., essa è direttamente ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., o comunque censurabile con lo specifico mezzo di impugnazione previsto.

Cassazione civile sez. III, 09/07/2019, n.18331

Verifica della necessità di integrare il contraddittorio

Nelle opposizioni agli atti esecutivi, la necessità di integrare il contraddittorio con tutti i soggetti controinteressati rispetto all’azione spiegata dall’opponente, nel rispetto della regola del litisconsorzio necessario, deve essere verificata con riferimento al momento della proposizione della domanda.

(Nella specie, la S.C. ha escluso che il contraddittorio tra il debitore opponente, il creditore procedente e quelli intervenuti, dovesse essere esteso anche all’aggiudicatario, essendo l’aggiudicazione intervenuta dopo la proposizione dell’opposizione.)

Cassazione civile sez. III, 28/06/2019, n.17441

Contribuente contesta la regolarità formale di un titolo esecutivo

Deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l’azione con cui il contribuente contesta la regolarità formale del titolo esecutivo, dell’intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all’esecuzione forzata, quali la nullità della cartella o dell’intimazione per omessa motivazione, le violazioni del c.d. statuto del contribuente, l’omessa notifica della cartella, la

nullità della notifica della cartella o dell’intimazione di pagamento.

Tribunale Catania sez. lav., 19/06/2019, n.3001

Opposizione agli atti esecutivi per motivi formali

Ai sensi dell’art. 24 comma 5 d.l. n. 46/1999, che disciplina l’opposizione all’iscrizione a ruolo per motivi di merito, il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

Nel caso in cui le doglianze afferiscano a vizi relativi alla fase successiva a quella di formazione della cartella, come quelli attinenti al difetto di notificazione dell’atto, si ritiene applicabile il termine di venti giorni di cui all’art. 617 c.p.c., in materia di opposizione agli atti esecutivi.

In ogni caso è il soggetto che agisce in giudizio e che propone l’opposizione all’iscrizione al ruolo per motivi di merito, o l’opposizione agli atti esecutivi per motivi formali, che è tenuto a fornire evidenza in ordine al rispetto dei termini decadenziali, eventualmente applicabili alla fattispecie concreta dedotta.

Tribunale Milano sez. lav., 12/06/2019, n.1043

Pignoramento viziato dall’omessa notifica della cartella esattoriale

In materia di esecuzione forzata tributaria, l’opposizione agli atti esecutivi riguardante l’atto di pignoramento, che si assume viziato per l’omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o degli altri atti presupposti dal pignoramento), è ammissibile e va proposta — ai sensi degli artt. 2, comma 1, secondo periodo, art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, art.57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e art. 617 cod. proc. civ. — davanti al giudice tributario.

Tribunale Roma sez. IV, 10/06/2019, n.12175

Rinuncia all’atto di precetto: determina l’estinzione del giudizio di opposizione?

La rinuncia al precetto consiste in un negozio abdicativo unilaterale che non richiede, neppure in pendenza di opposizione agli atti esecutivi, l’accettazione della controparte.

Pertanto, la rinuncia all’atto di precetto, contro il quale sia stata già proposta opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., non determina l’estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, alla quale accede la liquidazione delle spese del giudizio in ossequio al criterio della soccombenza virtuale.

Tribunale Roma sez. IV, 29/04/2019, n.9006

Opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione

Le contestazioni afferenti ai vizi (di rito o di merito) del procedimento di assegnazione ex art. 553 c.p.c., al di fuori dei casi di effettiva inesistenza del titolo, possono essere fatte valere unicamente con l’opposizione agli atti esecutivi tempestivamente proposta avverso la relativa ordinanza, e non già attraverso l’opposizione al precetto successivamente intimato.

Cassazione civile sez. VI, 23/04/2019, n.11191

Opposizione agli atti esecutivi avverso l’atto di pignoramento

L’opposizione agli atti esecutivi avverso l’atto di pignoramento, asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e correttamente proposta -ai sensi degli artt.2, comma 1, e 19 del D. Lgs. n.546 del 1992, dell’art.57 del D.P.R. n.602 del 1973 e dell’art.617 c.p.c. – davanti al giudice tributario, risolvendosi nell’impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario.

Parimenti, spetta al Giudice Tributario esaminare le questioni concernenti le cause estintive o modificative della pretesa tributaria che sono sorte prima, oppure in costanza, della notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di intimazione ex art.50 D.P.R. n.602 del 1973.

Comm. trib. prov.le Benevento sez. I, 10/04/2019, n.213

Opposizione avverso iscrizione ipotecaria

L’opposizione con cui si contesti, unitamente alla legittimità dell’iscrizione ipotecaria, la mancata notifica o l’intervenuta prescrizione delle cartelle di pagamento o degli avvisi di addebito presupposti, costituisce un’opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. e non un’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e, pertanto, non è soggetta al termine di decadenza di venti giorni dalla data di conoscenza dell’atto esecutivo fondato sulla cartella di pagamento, ma al diverso termine di decadenza di quaranta giorni previsto per le eccezioni afferenti al merito della controversia.

Tribunale Bergamo sez. lav., 29/03/2019, n.225

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