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Guida completa al bonus infissi: detrazioni al 50% (Ecobonus e Ristrutturazione), superbonus per finestre e portefinestre

Dal punto di vista termico, gli infissi costituiscono un punto debole della nostra casa. Proprio per questo motivo, godono degli incentivi dell’Agenzia delle Entrate.

Addirittura, la spesa sostenuta per la sostituzione degli infissi può essere detratta dalle tasse future attraverso differenti bonus: Ecobonus al 50%, Bonus Casa sempre al 50%, e addirittura il Superbonus. La spesa può essere detratta dalle tasse future, oppure – per i soli interventi avviati in passato – ceduta a banche o imprese in cambio di liquidità immediata.

finestre bonus casa eco super

Partirei dalla detrazione più semplice da poter sfruttare:

Nel caso di Ecobonus ordinario, la percentuale di spesa sostenuta da poter portare in detrazione è pari al 50%, per un limite massimo di detrazione ammissibile pari a 60.000 euro per unità immobiliare. Alla detrazione massima di 60.000 € corrisponde una spesa massima detraibile di 120.000 €.

Il 50% della spesa ti verrà restituita in 10 anni, in quote uguali, tramite detrazioni sulle tasse future.

Facciamo un esempio. Immagina di vivere in una villa e di spendere 110.000 € per l’acquisto di infissi e persiane. L’Agenzia delle Entrate ti restituirà il 50% di 110.000 € in dieci anni, pari a 55.000 €, scalandotelo dalle tasse future. In pratica, pagheresti 5.500 € di tasse in meno ogni anno per dieci anni. Qualora pagassi meno di 5.500 € di tasse all’anno, perderesti la quota in eccesso.

Possono accedere tutti i contribuenti che sostengono le spese di riqualificazione energetica e che possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.

Le regole sono poche e chiare:

      • l’edificio su cui si monterà il nuovo infisso, alla data d’inizio dei lavori, dovrà essere “esistente”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
      • l’immobile deve essere dotato di “impianto termico”;
      • l’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti (e non come nuova installazione). Deve trattarsi di una sostituzione! Non sono ammessi nuovi fori;
      • l’infisso interessato dall’intervento deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati. Non rientra nell’incentico, ad esempio, l’acquisto di una finestra installata in garage o in cantina;
      • i valori di trasmittanza termica finale (Uw) devono essere inferiori o uguali ai valori limite riportati nell’allegato E del Decreto requisiti del 6 agosto 2020. Inoltre, devono essere rispettate le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica, di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro);
      • è richiesta l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici e l’asseverazione di congruità dei prezzi da parte di un professionista (ingegnere, architetto, geometra, perito) e quindi il confronto tra i prezzi applicati dall’impresa e il prezzario DEI o regionale. Nel caso optassi per la semplice detrazione dalle tasse degli infissi, al posto delle asseverazioni del professionista, è sufficiente una semplice dichiarazione del fornitore sul rispetto dei requisiti tecnici e sul rispetto dei massimali di costo di cui all’allegato I da parte dell’installatore. In particolare, in quest’ultimo caso. il costo della fornitura dell’infisso non deve superare i 660 € al mq, oppure i 780 € al mq se incluso di oscurante (tapparella o persiana), nel caso in cui tu vivessi in zona A, B o C. Mentre qualora vivessi in zona D, E o F, il costo della fornitura non deve superare i i 780 €, oppure i 900 € al mq se incluso di oscurante. Il costo è da intendersi al netto di IVAprestazioni professionali e opere complementari;

Tra le spese che possono essere portate in detrazione abbiamo:

      • fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso o di una porta d’ingresso; integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati. Ovviamente, ricadono nel beneficio anche i lucernari;
      • fornitura e posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti  e relativi elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro). In questo caso, nella valutazione della trasmittanza termica, si può considerare anche l’apporto termico degli elementi oscuranti, assicurandosi che il valore di trasmittanza termica complessivo non superi il valore limite di cui ai requisiti tecnici;
      • coibentazione o sostituzione dei cassonetti nel rispetto dei valori limite delle trasmittanze previsti per le finestre comprensive di infissi;
      • prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, compreso dove richiesto, l’Attestato di Prestazione Energetica – A.P.E., la direzione dei lavori, invio pratica Enea etc.).

Sono escluse dall’agevolazione le zanzariere.

In alternativa all’Ecobonus al 50%, potresti portare in detrazione l’acquisto degli infissi anche tramite il bonus casa, sempre al 50%.

Difatti, all’interno della guida dell’Agenzia delle Entrate, la “sostituzione degli infissi esterni o serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso” viene inclusa tra gli interventi di manutenzione straordinaria. Le opere di manutenzione straordinaria permettono l’accesso al bonus ristrutturazione.

bonus ristrutturazione e infissi

Ne segue che, la sostituzione degli infissi modificando il materiale o la tipologia di infisso, ricade nel bonus ristrutturazione al 50%. Di conseguenza, potrai sfruttare anche il bonus mobili.

Per modifica della tipologia di infisso si intende: differente modalità di apertura (a battente, a vasistas, a bilico, saliscendi, scorrevole o a libro), diverso numero di ante e/o isolamento termico (vetro singolo, doppio, triplo vetro, a bassa remissività etc.).

Viceversa, se dovessi installare un infisso con le medesime caratteristiche, quest’ultimo non ricadrebbe nell’incentivo a meno che tu non optassi per l’Ecobonus sopra descritto.

Molto importante! Qualora dovessi ampliare la dimensione della finestra o creare nuovi fori, sia per porte-finestre che per finestre, potrai comunque sfruttare il bonus casa al 50%. A differenza dell’Ecobonus e del Superbonus che riguarda la sola sostituzione dell’infisso.

L’aliquota della detrazione è la medesima: 50%. E quindi? Quando optare per uno o per l’atro incentivo?

Io approfitterei del bonus ristrutturazione nel caso in cui:

      • dovessi ampliare o realizzare un nuovo infisso;
      • volessi detrarre anche il costo delle zanzariere;
      • non volessi infissi molto performanti (ti ricordo che per aderire all’Ecobonus occorre rispettare valori di performance termiche molto alti) e quindi più economici;
      • volessi sfruttare il bonus mobili.

Inoltre, molti lettori mi chiedono quali sono:

Questo paragrafo è fondamentale se non vuoi perdere il beneficio.

Sappi che, entro 90 giorni dalla fine lavori, dovrai inviare la comunicazione del rispetto dei requisiti all’EneaNel caso della singola unità immobiliare, e cioè univocamente definita al Catasto, potrai inviare la comunicazione in prima persona, in qualità di soggetto beneficiario. Dopo aver inviato la comunicazione, ti verrà fornito un riepilogo che dovrai firmare e conservare. Alla pratica ti verrà associato un codice CPID.

Questo documento dovrai esibirlo in caso di controlli, insieme a:

      • visto di conformità, nel caso di cessione del credito;
      • schede tecniche di prodotto e marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP);
      • fatture e ricevute di pagamento. Ricorda che i pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico parlante;

Inoltre, per il solo Ecobonus, in aggiunta occorre realizzare: 

      • l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici e l’asseverazione di congruità dei prezzi da parte di un professionista (ingegnere, architetto, geometra, perito) o in sostituzione le dichiarazione del fornitore/assemblatore/installatore del rispetto dei requisiti di legge e la dichiarazione del rispetto dei massimali di costo di cui all’allegato I del decreto 6 agosto 2020 (fac-simile) firmato dal produttore o dall’installatore o congruità dei prezzi;
      •  l’Attestato di prestazione energetica APE solo finale (non ante come per il superbonus) solo nel caso di interventi condominiali.

Le documentazioni raccolte, comprese le asseverazioni a firma del tecnico incaricato, qualora non si optasse per la cessione del credito o lo sconto in fattura, andranno consegnate anche al proprio consulente fiscale/ CAF entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, per i 10 anni successivi a quello dell’intervento.

Un tempo, il Superbonus era l’incentivo più ghiotto. Per approfondire, ti consiglio l’articolo ad hoc.

Purtroppo, ottenere lo sconto in fattura o la cessione del credito sugli infissi, ad oggi non è semplice. Difatti, i vari governi, nel tempo, hanno affossato queste opzione. Semplificando, restano valide queste opzioni solo per i soggetti che:

    1. hanno già avviato l’iter autorizzativo comunale (CILAS, CILA, SCIA o Permesso di costruire) prima del 17 febbraio 2023. Inoltre, con il DL 39/2024 è necessario che al 30 marzo 2024, siano state sostenute delle spese, documentate da fatture, per lavori già effettuati.
    2. alla data del 16 febbraio 2023, hanno già iniziati i lavori per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori (nel caso in cui al 17 febbraio 2023 non risultino versati acconti, l’attestazione che i lavori abbiano avuto inizio entro il 16 febbraio 2023, o che entro detta data sia avvenuta la stipula di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori, deve essere fornita dal cedente o committente e dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio);

Finalmente, la risposta n. 524/2021 dell’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza circa la possibilità o meno di portare in detrazione, tramite Ecobonus o Superbonus, gli infissi ampliati, spostati o ridotti in dimensione.

Secondo l’Agenzia:

“..è possibile fruire dell’Ecobonus anche nell’ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi a condizione che la superficie “totale” degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex ante. Ciò a garanzia del principio di risparmio energetico.”

All’interno della risposta, l’Ente permette l’accesso alla detrazione anche nel caso di variazione della posizione e delle dimensioni dell’infisso, purchè non si aumenti la superficie vetrata totale dell’immobile. Quindi, introduce un nuovo concetto: la superficie totale degli infissi pre e post intervento. Non occorre considerare l’incremento della superficie del singolo infissi, bensì di tutti. Qualora volessi aumentare la superficie di una finestra, per poter detrarre l’acquisto dell’infisso come Ecobonus o Superbonus, dovresti ridurre o tamponare il foro di un altro infisso. 

Resta escluso dal beneficio ecobonus per l’acquisto di infissi installati su nuovi fori. 

Il collega Raffaele, mi ha segnalato che all’interno della risposta n. 369/2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come le spese sostenute per l’eventuale installazione di ulteriori infissi, che nella situazione finale comportano un aumento della superficie complessiva iniziale, rientrino nel bonus casa.

Discorso a parte per la demolizione e ricostruzione, dove possono sono previsti cambiamenti delle dimensioni, della posizione e dell’orientamento.

Spero che l’articolo ti sia stato utile. A presto, Vincenzo.

 

 

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