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Com’è noto l’entrata in vigore della cd. “Riforma Cartabia” (D.lgs. n. 149/2022) ha profondamente innovato alcune dinamiche del processo civile, con particolare riferimento alla fase introduttiva e all’articolazione delle memorie di trattazione ed istruttorie.

Infatti, il novellato art. 163 c.p.c. ha portato da 20 a 70 giorni il termine entro il quale il convenuto è invitato a costituirsi per non incorrere nelle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.

Al contempo è stato portato da 90 a 120 giorni il termine che deve intercorrere tra la data della notificazione della citazione e la data dell’udienza di comparizione indicata nel medesimo atto.

La ragione di una simile dilatazione dei sopra richiamati termini processuali risiede nel fatto che le memorie di trattazione ed istruttorie, ora disciplinate dall’art. 171 ter, dovranno essere depositate anteriormente alla prima udienza di comparizione, per consentire al Giudice Istruttore di avere sin dal primo incontro con le parti una visione più completa del petitum, della causa pretendi e delle eventuali istanze istruttorie, così da poter regolare auspicabilmente in maniera più rapida ed efficace l’andamento del processo.

Tuttavia, se da una parte l’intento del legislatore appare chiaro e coerente con la revisione delle norme processuali sopra tratteggiate, dall’altra sono emerse specifiche criticità con riferimento ad uno dei procedimenti di più largo uso: quello di opposizione a decreto ingiuntivo.

Infatti la Riforma Cartabia ha lasciato immutato il testo dell’art. 648 c.p.c., a norma del quale il Giudice, alla prima udienza di comparizione, se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere l’esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell’articolo 642 c.p.c.

Da ciò discende che, qualora il Giudice si pronunciasse in ordine alla concessione della provvisoria esecutorietà alla prima udienza di comparizione delle parti di cui all’art. 183 c.p.c., la predetta decisione finirebbe per essere assunta in una fase molto avanzata del processo, perdendo di fatto buona parte della sua efficacia cautelare.

Le prime pronunce di merito sembrano segnare la strada verso un superamento di questo gap processuale, mediante la fissazione di un’udienza ad hoc per la decisione sulla provvisoria esecutorietà, come si vedrà nel prosieguo.


La vicenda

Un condominio ricorreva al Tribunale di Arezzo allo scopo di veder soddisfatto un diritto di credito reclamato nei confronti di una società operante nell’ambio dell’edilizia.

La pretesa del condominio traeva origine da un contratto d’appalto in relazione al quale i condomini avevano esercitato il diritto di recesso in conseguenza di un asserito inadempimento posto in essere dall’appaltatrice nell’esecuzione del contratto medesimo.

A seguito dell’ottenimento e della notifica di un decreto ingiuntivo da parte del Condominio, l’appaltatrice introduceva con atto di citazione un giudizio di opposizione al predetto decreto ingiuntivo, invitando i convenuti opposti a comparire nel rispetto dei termini di cui al novellato art. 163 c.p.c.

Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata i condomini, nel richiedere la concessione della provvisoria esecutorietà ai sensi dell’art. 648 c.p.c., formulavano istanza, in via preliminare di rito, affinché il Giudice disponesse la fissazione di un’udienza ad hoc per la discussione e la decisione sulla provvisoria esecutorietà.

La domanda di fissazione udienza ad hoc formulata dai convenuti opposti

Il condominio fondava la predetta istanza sulla considerazione che l’art. 648 c.p.c. non è stato modificato dalla riforma del 2022 e che il riferimento alla “prima udienza” ivi contenuto non impone un esclusivo richiamo all’udienza ex art. 183 c.p.c., così come disciplinata dalla riforma Cartabia.

Richiamando un recentissimo precedente giurisprudenziale (Tribunale di Bologna, provvedimento del 21/09/2023), i convenuti opposti sostenevano la tesi della accoglibilità di un’istanza per la fissazione di un’udienza ad hoc ai fini della decisione sulla concessione della provvisoria esecutorietà, rilevando ulteriormente che:

  • la ratio della previsione di cui al sopra richiamato art. 648 c.p.c. è quella di integrare la possibilità dell’adozione di un provvedimento sull’istanza di concessione della provvisoria esecutorietà sin dal primo contatto tra parti e giudice, anche anteriormente al formarsi delle barriere preclusive di merito e istruttorie;
  • la nuova disciplina processuale, in assenza di indicazioni contrarie, non è di ostacolo ad una decisione sull’anzidetta istanza, resa all’esito di un’udienza anteriore a quella regolata dal novellato art. 183 c.p.c..

In ragione di tali assunti i convenuti opposti sostenevano dunque che sarebbe tuttora possibile, così come lo era nei procedimenti instaurati ante riforma, assumere allo stato degli atti, ossia quando non sono ancora compiutamente maturate le preclusioni assertive e istruttorie, una decisione che conceda o neghi la provvisoria esecuzione del decreto opposto.

La fissazione di una simile udienza, in definitiva, non si sostanzierebbe in un’anticipazione della prima udienza di comparizione delle parti ex art. 183 c.p.c., ma esclusivamente nella fissazione di un’udienza che risponderebbe a specifiche esigenze cautelari, che tuttavia possono essere soddisfatte solo in presenza di determinati presupposti.

I presupposti per l’accoglimento dell’istanza

Con provvedimento ampiamente motivato ed argomentato del 09/01/2024 (testo in calce) il Giudice Istruttore, ritenuto che la riforma Cartabia, sebbene non abbia sancito una espressa inammissibilità di una pronuncia sulla provvisoria esecutorietà formulata prima dell’udienza ex art. 183, comma primo, c.p.c., neppure ha espressamente previsto l’obbligatorietà, in caso di richiesta, della fissazione di detta udienza, giungeva alla conclusione che occorre valutare caso per caso se sia opportuno o meno fissare una udienza ad hoc per provvedere prima della summenzionata udienza ex art. 183.

Tale valutazione di opportunità deve contemperare, a parere del Giudice del Tribunale, due esigenze:

  • da un lato, le ragioni di urgenza – che devono essere rappresentate dall’istante attraverso specifica allegazione e/o documentazione;
  • dall’altro, il principio di economia processuale, nonché il carico di lavoro del Giudice e la necessità di dover dare priorità alla cause anteriormente instaurate – in ossequio al Programma di gestione dei procedimenti civili previsto dal P.N.R.R.

Secondo il Giudice di merito, tuttavia, il requisito dell’urgenza non sarebbe indispensabile, giacché anche difettando, permarrebbe la possibilità di accogliere l’istanza qualora la fissazione di un udienza ad hoc per la decisione sulla concessione della provvisoria esecutorietà non vada ad incidere in modo apprezzabile sul carico delle udienze e sulla necessità di dover dare priorità alle cause antecedentemente iscritte – in ottemperanza al programma di gestione dei procedimenti civili previsto dal P.N.R.R.

Ragionando a contrario, si potrebbe pertanto desumere che, in presenza del presupposto di una documentata e comprovata urgenza cautelare, il Giudice potrebbe dare priorità all’udienza per la decisione sulla provvisoria esecutorietà, anche rispetto alle cause antecedentemente iscritte.

La concessione della provvisoria esecutorietà a seguito della fissazione di un’udienza ad hoc: un provvedimento dall’esito (quasi) scontato?

Nel tentativo di effettuare una valutazione prognostica su quali potranno essere gli esiti dell’udienza ad hoc, l’interprete viene posto di fronte ad un’interessante questione ermeneutica circa la possibile valenza anticipatoria del giudizio, insita già nel solo accoglimento dell’istanza di fissazione dell’anzidetta udienza.

A tal riguardo, non si può fare a mano di rilevare che all’accoglimento dell’istanza per la fissazione dell’udienza ad hoc seguirà, con buona probabilità, anche la concessione della provvisoria esecutorietà.

Appare infatti assai poco verosimile che il Giudice Istruttore possa determinarsi a convocare le parti in una specifica udienza per la decisione in ordine alla concessione della provvisoria esecutorietà, senza essere effettivamente già orientato nel concederla.

Ciò in quanto, nel caso in cui il giudicante ritenesse – allo stato degli atti – non integrati i presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà, il semplice rigetto dell’istanza di fissazione di un’udienza ad hoc, determinerebbe il medesimo risultato sostanziale di un esplicito provvedimento di diniego in ordine alla concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.

Pertanto, nel rispetto dei principi di economia processuale posti dal Tribunale di Arezzo alla base del provvedimento in commento, il Giudice Istruttore sarà chiamato ad effettuare, ogni qual volta sia richiesta la fissazione di un’udienza ad hoc, una – se pur sommaria – valutazione, circa la sussistenza dei requisiti per la concessione della provvisoria esecutorietà ai sensi dell’art. 648 c.p.c., rimasti immutati rispetto al previgente regime processuale.

In ultima analisi le riflessioni che precedono potrebbero condurre l’interprete, con la doverosa cautela richiesta ogni qual volta si proceda con l’analisi di una giurisprudenza ancora acerba, a ritenere che il solo accoglimento dell’istanza di fissazione dell’udienza ad hoc possa costituire chiaro indice prognostico circa il successivo provvedimento di concessione della provvisoria esecutorietà.

Conclusioni

In conclusione, se da una parte il mutato assetto normativo ha portato con sé una potenziale situazione di impasse processuale con specifico riferimento alle previsioni di cui all’art. 648, comma 1, c.p.c., tale da potersi ripercuotere negativamente sull’interesse del creditore ad una spedita decisione in ordine alla concessione della provvisoria esecutorietà, da un’altra parte le prime risposte giurisprudenziali sembrerebbero essere in grado di arginare simili rischi.

Infatti, la fissazione di un’udienza ad hoc ai fini della decisione in ordine alla provvisoria esecutorietà, potrebbe rendere ancora più ravvicinato nel tempo il momento dell’assunzione del provvedimento cautelare rispetto a quanto già non avvenisse con il precedente regime processuale.

Ciò in quanto la semplicità della decisione da assumere e la specifica esigenza cautelare insita nella natura del provvedimento in esame, potrebbe far si che l’udienza venga fissata in termini ancora più brevi rispetto a quelli che si sarebbero configurati nel previgente regime processuale per la fissazione della prima udienza di comparizione ex art. 183, in vigenza del quale l’unico rimedio esperibile dal convenuto opposto per ottenere una pronuncia sulla provvisoria esecutorietà il più rapidamente possibile, era quello di richiedere, ove necessario, un’anticipazione della prima udienza di comparizione delle parti.

Rimarrebbe fortemente auspicabile, ad avviso dello scrivente, un intervento correttivo da parte del legislatore, finalizzato ad armonizzare il primo comma dell’art. 648 del Codice di procedura civile, con il rinnovato impianto normativo introdotto dalla riforma del 2022, così da restituire alla norma sopra richiamata un’adeguata coerenza sistematica e sostanziale.

Manuale breve della riforma CartabiaManuale breve della riforma Cartabia, Passanante Luca, Ed. CEDAM, 2024. Il testo si concentra, oltre che sui principi generali e sulle novità in tema di PCT e notificazioni, sul processo civile ordinario, sul nuovo rito semplificato, sui mezzi d’impugnazione, sul processo del lavoro, sull’esecuzione e sulle ADR.
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