Approvata tolleranza edilizia 2% su distanze legali e requisiti igienico-sanitari come regola nazionale
E’ stata estesa l’applicazione delle tolleranze edilizie del 2%, cioè del comma 1 articolo 34-bis, alle distanze legali e ai requisiti igienico-sanitari, primi fra tutti le altezze interne. Tra i vari emendamenti al Decreto Legge n. 69/2024, approvati in via definitiva dalla Commissione Ambiente, vi è il seguente: «Gli scostamenti di cui al comma 1 rispetto alle misure progettuali valgono anche per le misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari»;
Queste nuove tolleranze sanitarie e di distanze fanno riproducono lo stesso criterio indicato per le alle tolleranze costruttive descritte al comma 1 articolo 34-bis T.U.E., applicabili ai parametri delle singole unità immobiliari, il quale stabilisce che queste discordanze o scostamenti di natura edilizia (e adesso anche igienico sanitaria e di distanze) non costituiscono violazione edilizia, in caso di mancato rispetto dell’altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta e ogni altro parametro delle singole unità immobiliari, qualora contenute entro il 2% delle misure previste dal titolo abilitativo.
L’estensione ha suscitato molto interesse perché rende possibile applicare la predetta tolleranza del 2% (e non di quelle più generose introdotte dal D.L. 69/2024), anche a:
- requisiti igienico abitativi, ad esempio i più noti:
- alle distanze legali, ad esempio i 10 metri fra costruzioni o 5 metri dai confini.
Esempi: altezza minima 2,70 metri sarà tollerabile fino a 2,65 metri, 2,40 metri fino a 2,35 m. La celebre distanza minima di dieci metri tra costruzioni ex D.M. 1444/68 sarà tollerabile fino a 9,80 metri. Tale applicazione adesso trova estensione a livello nazionale, superando quei primi interventi regionali in tal senso, come la Toscana con L.R. 65/2014.
La nuova tolleranza “sanitaria” del 2% troverà allora applicazione anche nei requisiti sanitari ridotti proprio con la conversione in legge del Salva Casa, ovvero alle altezze minime riducibili condizionatamente fino a 2,40 m oppure alle superfici minime degli alloggi monostanza o monolocali di 20 e 28 mq.
TOLLERANZE su DISTANZE, ALTEZZE e RAPPORTI ILLUMINANTI – Salva Casa
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