Prestiti personali immediati

Mutui e prestiti aziendali

Utilizza la funzionalità di ricerca interna #finsubito.

Agevolazioni - Finanziamenti - Ricerca immobili

Puoi trovare una risposta alle tue domande.

 

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito
#finsubito news video
#finsubitoagevolazioni
Agevolazioni
Post dalla rete
Vendita Immobili
Zes agevolazioni
   


Fallimento; configurabilità del reato; falsificazione del bilancio societario.

Assoluzione dal reato di falso in bilancio seguito dal fallimento

L’assoluzione dal reato di falso in bilancio seguito dal fallimento non interferisce sulla decisione in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale, stante la diversità dei rispettivi oggetti, potendo quello di bancarotta documentale propria concernere ipotesi di falsificazione di libri o di altre scritture contabili e non di bilanci, costituenti invece l’oggetto della indicata specifica fattispecie di cui all’art. 223, comma 2, n. 1, l. fall.

Cassazione penale sez. V, 07/06/2022, n.37077

Fallimento della società: il reato di falso in bilancio

La bancarotta fraudolenta impropria si distingue dal falso in bilancio che è reato sussidiario punito a prescindere dall’evento fallimentare, sicché verificatosi il fallimento, il fatto di falso in bilancio resta assorbito nell’autonomo e diverso reato della bancarotta fraudolenta impropria. Invero, il legislatore non prende in considerazione il reato di falso in bilancio per punirlo, in caso di fallimento, con pena più elevata, ma considera la condotta consistente nella falsificazione del bilancio societario, per assoggettarla a sanzione penale a titolo di bancarotta fraudolenta, sulla base del principio, insito nella legge fallimentare, che la sopravvenienza del fallimento (o della amministrazione controllata) qualifica in modo autonomo quei fatti anteriori che, altrimenti, sarebbero inquadrabili in un diverso schema di reato.

Cassazione penale sez. V, 22/04/2021, n.30526

La costituzione di parte civile

La revoca della costituzione di parte civile, prevista per il caso in cui l’azione venga promossa anche davanti al giudice civile, si verifica solo quando sussiste coincidenza fra le due domande, ed è finalizzata ad escludere la duplicazione dei giudizi.

(Nella fattispecie, la Corte ha rilevato la diversità della “causa petendi” identificabile nel falso in bilancio per omissione di dati contabili imposti dalla legge, posto in essere dall’imputato in qualità di amministratore in sede penale, e nella richiesta di operatività della garanzia per evizione in sede civilistica).

Cassazione penale sez. V, 16/02/2018, n.21672

Falso in bilancio: quando si configura?

Assumono rilevanza ai fini della possibile configurabilità del reato di falso in bilancio le informazioni societarie che hanno a oggetto dati contabili riferibili a entità economicamente valutabili suscettibili di incidere sulla situazione patrimoniale dell’azienda anche negli anni di esercizio successivi a quello in cui l’entità è venuta a esistenza, onde tali informazioni devono essere riportate necessariamente nei documenti societari che si rivolgono ai soci e al pubblico, onde consentire ai predetti destinatari di compiere consapevolmente le proprie scelte nei rapporti con l’impresa (nella specie, era contestata la corretta informazione circa l’esistenza di un credito vantato da terzi nei riguardi della società).

In tal caso, l’omessa ostensione di dati contabili imposti per legge, suscettibili di incidere sulla consistenza del patrimonio dell’impresa nel tempo, e quindi anche negli esercizi successivi rispetto all’esercizio in cui i valori economici sono venuti a esistenza, è suscettibile di integrare singoli reati istantanei di falso in bilancio, riferiti a ciascun anno di esercizio, fino al momento in cui la condotta reticente non venga a cessare.

Cassazione penale sez. V, 16/02/2018, n.21672

Prova dell’elemento psicologico del reato

L’elemento psicologico del reato di false comunicazioni sociali non si può considerare provato, in quanto “in re ipsa”, sulla sola base della violazione di norme contabili relative all’esposizione delle voci in bilancio, né può essere ravvisato nella volontà di far vivere in modo artificioso la società, ma deve essere desunto da elementi idonei ad evidenziare la consapevolezza, da parte del soggetto che redige il bilancio, delle proprie azioni abnormi o irragionevoli realizzate mediante artifici contabili.

(Nel caso di specie, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza della corte d’appello che, con riferimento all’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 2621 c.c., aveva rilevato che la prova del dolo dovesse ricavarsi dalla mancata esposizione in bilancio del rilevante importo del credito per la vendita di alcuni immobili).

Cassazione penale sez. V, 16/02/2018, n.21672

Bilancio consuntivo condominiale falso

Affermare che il bilancio consuntivo condominiale sia falso costituisce un evidente attacco “ad personam” nei riguardi del soggetto incaricato della redazione del suddetto strumento contabile e cioè l’amministratore condominiale.

Cassazione penale sez. V, 28/11/2017, n.2627

Autorità competente all’irrogazione della sanzione amministrativa

La connessione oggettiva di cui all’art. 24 della l. n. 689 del 1981, richiesta per radicare la competenza del giudice penale nell’accertamento della responsabilità per l’illecito amministrativo, non consiste nella mera identità, totale o parziale, della condotta integrante le fattispecie amministrativa e penale, occorrendo, invece, che l’esistenza del reato dipenda dall’

accertamento della violazione amministrativa, la quale assume, così, carattere pregiudiziale, rappresentandone l’antecedente logico necessario.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia impugnata che aveva escluso tale connessione, ritenendo ontologicamente diversi gli illeciti penali contestati – consistenti in fatti ascrivibili a bancarotta fraudolenta per distrazione e falso in bilancio – dalle violazioni amministrative ascritte al ricorrente – afferenti condotte contestategli in ragione del suo ruolo di Presidente e componente del Collegio Sindacale, quali inosservanza delle disposizioni sul patrimonio minimo, carenze nei controlli ed omesse comunicazioni e segnalazioni, circa le posizioni ad andamento anomalo e previsioni di perdite, all’organo di vigilanza).

Cassazione civile sez. II, 25/07/2017, n.18276

Conservazione nei conti di un credito inesigibile

La conservazione nei conti di un credito inesigibile rappresenta un episodio di falso in bilancio, tale da aggravare il dissesto e condurre alla responsabilità per bancarotta. Ad affermarlo è la Cassazione che ha confermato la condanna per il reato di bancarotta impropria da

falso in bilancio l’amministratore di una società poi fallita che non aveva svalutato un credito in sofferenza.

Cassazione penale sez. V, 09/05/2017, n.29885

Violazione di norme contabili

In tema di bancarotta impropria da reato societario di falso in bilancio, dove l’elemento soggettivo presenta una struttura complessa comprendendo il dolo generico (avente ad oggetto la rappresentazione del mendacio), il dolo specifico (profitto ingiusto) ed il dolo intenzionale di inganno dei destinatari, il predetto dolo generico non può ritenersi provato – in quanto “in re ipsa” – nella violazione di norme contabili sulla esposizione delle voci in bilancio, nè può ravvisarsi nello scopo di far vivere artificiosamente la società, dovendo, invece, essere desunto da inequivoci elementi che evidenzino, nel redattore del bilancio, la consapevolezza del suo agire abnorme o irragionevole attraverso artifici contabili.

Cassazione penale sez. V, 30/06/2016, n.46689

Atti in frode ai creditori

Ai fini della verifica della sussistenza di atti in frode ai

creditori, preclusivi dell’accesso del sovraindebitato alla procedura di liquidazione, il giudice può basarsi su una sentenza penale che, sebbene in via non definitiva, abbia condannato l’istante per bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, e falso in bilancio aggravato, a fronte di illeciti gestori commessi nei confronti di un proprio creditore.

Tribunale Monza sez. fallimentare, 04/05/2016

False comunicazioni e ripartizione illegale degli utili

Con riferimento alla rilevanza penale del cd. “falso valutativo”, deve essere rimessa alle Sezioni Unite la questione relativa alla nuova formulazione del reato di falso in bilancio, al fine di chiarire se la modifica dell’art. 2621 c.c., operata dal comma 1 dell’art. 9 l. 27 maggio 2015 n. 69, nella parte in cui, disciplinando “le false comunicazioni sociali”, non ha riportato l’inciso “ancorché oggetto di valutazioni”, abbia comportato o meno un effetto parzialmente abrogativo della fattispecie.

Cassazione penale sez. V, 02/03/2016, n.9186

Inadempimento della società: responsabilità degli amministratori

A fronte dell’inadempimento contrattuale di una società di capitali, la responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell’altro contraente non deriva automaticamente da tale loro qualità, ma richiede, ai sensi dell’art. 2395 c.c., la prova di una condotta dolosa o colposa degli amministratori medesimi, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito dal terzo contraente.

Ne consegue che, nel caso di bilancio contenente indicazioni non veritiere, che si assumano avere causato l’affidamento incolpevole del terzo circa la solidità economico-finanziaria della società e la sua decisione di contrattare con essa, il terzo che agisca per il risarcimento del danno avverso l’amministratore che abbia concorso alla formazione del bilancio asseritamente falso ha l’onere di provare non solo tale falsità, ma anche, con qualsiasi mezzo, il nesso causale tra il dato falso e la propria determinazione di concludere il contratto, da cui sia derivato un danno in ragione dell’inadempimento della società alle proprie obbligazioni.

Cassazione civile sez. I, 08/09/2015, n.17794

False comunicazioni sociali

Nonostante la legge n. 69 del 2015 abbia espunto dall’oggetto di falsità le valutazioni e introdotto la qualificazione di “rilevanza” per i “fatti materiali”, deve ritenersi che tra la fattispecie previgente e quella di nuova configurazione nell’art. 2621 c.c. sussista un rapporto di c.d. continuità normativa, con conseguente applicazione, ai sensi dell’art. 2, comma 4, c.p., della norma di cui all’art. 2622 c.c. nella sua previgente formulazione, in quanto più favorevole per la maggiore selettività della fattispecie tipizzata. I reati di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c., così come riformati dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, sono reati di pericolo (concreto), configurabili a prescindere dalla causazione di un danno patrimoniale a soci o creditori.

L’eliminazione dell’evento di danno e delle soglie previste nella previgente formulazione degli artt. 2621 e 2622 c.c. da parte della legge 27 maggio 2015, n. 69 (“Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”) ha comportato una rimodulazione delle

condotte tipiche, oggi integrate dall’esposizione in una delle comunicazioni tipizzate di “fatti materiali non rispondenti al vero” ovvero nell’omissione di “fatti materiali la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene”.

Nell’ipotesi prevista dall’art. 2621 c.c., dedicata alle società non quotate, i “fatti materiali” non rispondenti al vero ovvero quelli occultati devono, altresì, essere “rilevanti”. Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, le fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. richiedono il dolo specifico consistente nel fine di procurare per sé o per altri un ingiusto profitto.

Cassazione penale sez. V, 08/07/2015, n.37570

Falso in bilancio e bancarotta fraudolenta

La nuova formulazione degli art. 2621 e 2622 c.c., introdotta dagli art. 10 e 11 l. 27 maggio 2015 n. 69, nella parte in cui, nel prevedere ancora come reato l’esposizione di “fatti materiali non rispondenti al vero”, non contengono più l’inciso “ancorché oggetto di valutazioni”, comporta che non possa più ritenersi sussistente il reato di falso in bilancio e, conseguentemente, quello di bancarotta fraudolenta impropria previsto dall’art. 223, comma secondo, n. 1, l. fall., nella parte in cui si riferisce ai citati artt. 2621 e 2622 c.c., quando trattisi di fatti materiali la cui mancata rispondenza al vero sia frutto di

procedimenti valutativi di realtà comunque sussistenti, pur se sovrastimate o stimate con criteri poi rivelatisi erronei.

Cassazione penale sez. V, 16/06/2015, n.33774

Reato di bancarotta impropria

In tema del reato di bancarotta impropria non risponde il soggetto “extraneus” rispetto al reato proprio, sia perché non è a lui attribuibile l’omissione ex art. 40 c.p, sia laddove manchi la prova sotto il profilo del reato societario, falso in bilancio, del dolo specifico di danno nei confronti di soci e creditori e sotto il profilo del reato di cui all’art. 223 l. fall., della consapevolezza dell’irreversibile dissesto della società, né tanto meno della volontà/accettazione del rischio di aggravamento di tale dissesto.

Tribunale Milano, 13/03/2012, n.14913

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.
Diventa sostenitore clicca qui

 

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Informativa sui diritti di autore

La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni:  la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.

Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?

Clicca qui

 

 

 

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui

La rete #dessonews è un aggregatore di news e replica gli articoli senza fini di lucro ma con finalità di critica, discussione od insegnamento,

come previsto dall’art. 70 legge sul diritto d’autore e art. 41 della costituzione Italiana. Al termine di ciascun articolo è indicata la provenienza dell’articolo.

Il presente sito contiene link ad altri siti Internet, che non sono sotto il controllo di #adessonews; la pubblicazione dei suddetti link sul presente sito non comporta l’approvazione o l’avallo da parte di #adessonews dei relativi siti e dei loro contenuti; né implica alcuna forma di garanzia da parte di quest’ultima.

L’utente, quindi, riconosce che #adessonews non è responsabile, a titolo meramente esemplificativo, della veridicità, correttezza, completezza, del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, della legalità e/o di alcun altro aspetto dei suddetti siti Internet, né risponde della loro eventuale contrarietà all’ordine pubblico, al buon costume e/o comunque alla morale. #adessonews, pertanto, non si assume alcuna responsabilità per i link ad altri siti Internet e/o per i contenuti presenti sul sito e/o nei suddetti siti.

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui