Un importantissimo pronunciamento del TAR Sicilia può aiutare a dirimere una questione delicata a livello nazionale.
Guarda il video
Cosa fare in caso di abuso edilizio in una zona nella quale solo successivamente è stato previsto il vincolo paesaggistico? Come accedere al condono edilizio? Le regole generali prevedono la richiesta dell’autorizzazione paesaggistica e il pagamento della sanzione pecuniaria così come previsto dall’articolo 167 del Decreto Legislativo 42/2024 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e la normativa nazionale non è molto chiara in merito. Ma c’è una norma regionale che può essere utile a chiarire questo aspetto.
Dal TAR Sicilia al Codice dei beni culturali e del paesaggio
La sentenza 1345/2024 del TAR Sicilia può rivelarsi utile a dirimere la questione sulla regolarizzazione di un abuso edilizio in un’area sulla quale solo successivamente allo stesso è sopraggiunto il vincolo paesaggistico. Il TAR Sicilia, infatti, si è espresso proprio sull’articolo 167 del Decreto Legislativo 42/2024 che tratta dell’Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria.
Alla base del pronunciamento del TAR Sicilia c’è quanto accaduto ad Agrigento dove i protagonisti della vicenda hanno ereditato un immobile che è stato costruito abusivamente nel 1983 all’interno della zona B. Questa è un’area relativa alla Valle dei Templi. I proprietari di questo immobile hanno espresso richiesta di beneficiare del condono edilizio ma per la loro istanza è stato applicato quanto previsto, appunto, dall’articolo 167 del Decreto Legislativo 42/2024.
I proprietari dell’immobile in questione hanno contestato l’applicazione della sanzione in ragione del fatto che il vincolo paesaggistico su quell’area era stato apposto solo successivamente alla costruzione dell’immobile. A conferma delle loro posizioni c’è la legge regionale 17/1994 che espressamente disciplina la necessità di richiedere solamente il nulla-osta all’autorità preposta. L’articolo 5 comma 3 di detta legge regionale indica come tale richiesta valga “anche quando il vincolo sia stato apposto successivamente all’ultimazione dell’opera abusiva”. Per poi aggiungere subito dopo che è “esclusa l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie”.
Per i giudici del tribunale amministrativo regionale siciliano hanno valutato che la norma regionale può essere utilizzata per dirimere la questione della norma nazionale considerando che questa non prevede norme specifiche per questi casi. La ragione è molto semplice: non si può sanzionare qualcuno per un illecito che non ha commesso essendo quell’illecito inesistente al momento in cui è stato commesso il fatto (la costruzione dell’immobile in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico).
La sentenza del TAR Sicilia fa espresso riferimento anche a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale che proprio in merito all’articolo 5 della legge regionale siciliana ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale. La Cassazione ha ritenuto che quella norma non è in contrasto con la disciplina nazionale in quanto questa non affronta espressamente il caso in cui il vincolo paesaggistico venga promulgato successivamente all’abuso edilizio.
Il TAR Sicilia ha quindi accolto il ricorso dei proprietari dell’immobile annullando gli atti che sono stati da essi impugnati stabilendo che la sanzione non può essere applicata proprio perché il vincolo paesaggistico sull’area è stato posto solo successivamente.
Vincolo paesaggistico dopo abuso edilizio: foto e immagini
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui