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Il Fondo di garanzia del Mediocredito centrale

Uno degli elementi che ha contribuito in questi ultimi anni a facilitare l’accesso al credito da parte delle Piccole e medie imprese italiane (Pmi) è senza alcun dubbio la possibilità di usufruire della garanzia del Fondo del Mediocredito centrale (Mcc). La crisi finanziaria che ha investito il mercato mondiale ha determinato una “tempesta perfetta”: deficit di liquidità per le aziende e contestuale irrigidimento delle banche nella valutazione del merito creditizio. Il Fondo Mcc ha giocato in questa “partita” un ruolo determinante. Le condizioni di accesso al Fondo di garanzia Mcc possono variare, ma in genere coinvolgono parametri come la dimensione dell’impresa, il settore di attività e la finalità del finanziamento richiesto. Lo scopo di questa facilitazione è quello di indirizzare le risorse verso le imprese che possono beneficiare maggiormente di un sostegno finanziario. Ciò può includere sia imprese già consolidate che cercano di espandersi, sia nuove imprese che cercano di avviare la propria attività. Il Fondo di garanzia può estendere la sua protezione su varie forme di finanziamento, inclusi prestiti a breve e lungo termine, scoperti di credito, fidi e altre forme di finanziamento aziendale.

Questa flessibilità consente alle Pmi di adattare la soluzione alle proprie esigenze specifiche, sostenendo così una vasta gamma di attività imprenditoriali. Per accedere alle garanzie offerte dal Fondo, le Pmi devono seguire procedure specifiche che richiedono la presentazione di documentazione dettagliata sulla loro situazione finanziaria e sul progetto o scopo del finanziamento richiesto. Queste procedure mirano a garantire che le risorse siano dirette in modo efficace e che le imprese siano in grado di dimostrare la sostenibilità del proprio piano di sviluppo. Dal 1° gennaio 2024 sono in vigore le nuove disposizioni, introdotte dal Decreto legge n. 145 del 18 ottobre 2023 che riformano l’operatività del Fondo Mcc.

Nello specifico viene confermata la copertura massima della garanzia in merito alle operazioni finanziarie relative a investimenti programmati per l’80 per cento del valore nominale. Inoltre, tale copertura coinvolgerà anche le richieste avanzate da Pmi costituite o che abbiano avviato la loro attività entro i 36 mesi precedenti alla richiesta avanzata agli istituti di credito. La misura massima di copertura sopra menzionata sarà applicata anche a operazioni finanziarie per importi fino a 40mila euro, oppure fino a 80mila euro in caso di operazioni di riassicurazione da parte di soggetti garanti e inoltre anche per operazioni di microcredito per un importo massimo di 50mila euro. Si applicherà una percentuale di copertura massima del 60 per cento per operazioni di liquidità per le Pmi classificabili nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione, mentre per le Pmi rientranti nelle fasce di valutazione 1 e 2 la copertura massima si attesterà sul 55 per cento del valore della richiesta.

Infine, si beneficerà di una copertura del 50 per cento per operazioni con oggetto investimenti nel capitale di rischio dei beneficiari finali. Il modello di valutazione del rischio d’impresa da parte del fondo escluderà a partire dal 2024 le imprese classificabili in fascia 5 (che non potranno più accedere al fondo), ovvero le imprese definite più rischiose (la valutazione del rischio viene effettuata utilizzando benchmark, dati di natura economico-finanziaria e business intelligence). La nuova riforma amplia la platea dei beneficiari permettendo l’accesso al fondo anche per le small-mid cap. Tali imprese, oltre che per portafogli di finanziamenti, potranno accedere alla garanzia anche in relazione a singole operazioni finanziarie, con l’esclusione di quelle relative a investimenti nel capitale di rischio.

In merito a ciò la garanzia si attesta fino alla misura massima del 30 per cento per le operazioni finanziarie per liquidità e nella misura del 40 per cento nel caso di operazioni di finanziamento con finalità di investimento. Saranno anche ammessi gli enti del terzo settore iscritti al Registro unico Runts, nonché al Repertorio economico amministrativo presso il Registro delle imprese. Gli enti del terzo settore non iscritti al Rea e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, invece, saranno ammessi nell’ambito di un’apposita sezione speciale del fondo, di futura istituzione. Per quanto concerne le commissioni da corrispondere al Mediocredito centrale, le microimprese non saranno soggette a commissioni di accesso al fondo, mentre le piccole imprese pagheranno lo 0,5 per cento, le medie l’1 per cento e le small-mid cap (imprese non Pmi sino a 499 dipendenti) l’1,25 per cento dell’importo garantito. La nuova disciplina del fondo applicabile per l’anno 2024 prevede che l’importo massimo garantito per singola impresa è pari 5 milioni di euro, a seguito della scadenza del regime di aiuto speciale, definito come Temporary Framework. Le banche beneficiano delle garanzie fornite dal Fondo di garanzia in quanto riducono il rischio associato ai prestiti alle Pmi. Questo incentivo favorisce una maggiore disposizione da parte delle istituzioni finanziarie a concedere credito alle imprese, contribuendo così a mantenere un flusso costante di finanziamenti nel sistema economico. In un panorama economico in continua evoluzione, il Fondo di garanzia si conferma un alleato cruciale nel promuovere la crescita economica e nel mantenere una base solida di imprese che contribuiscono al benessere complessivo dell’Italia.

Aggiornato il 06 marzo 2024 alle ore 11:30

 

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