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Via libera del Consiglio dei Ministri al provvedimento che abolisce la doppia conformità, aumenta le tolleranze costruttive, regolarizza le piccole difformità e consente nuovi lavori in edilizia libera

Abolizione della doppia conformità e regolarizzazione delle piccole difformità negli edifici, incremento delle tolleranze costruttive, cambio di destinazione d’uso con meno vincoli, stato legittimo degli immobili semplificato e nuovi lavori in edilizia libera.

Sono i principali contenuti del Decreto Salva Casa, il decreto-legge ‘Misure urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica’ voluto dal ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, e approvato questa mattina dal Consiglio dei Ministri.

Nella conferenza stampa iniziata alle 11,30, il Ministro Salvini ha espresso grande soddisfazione per l’approvazione del Decreto Salva Casa rivendicando l’evoluzione dal principio del silenzio-rigetto a quello del silenzio-assenso. In realtà il silenzio-assenso in edilizia esiste già per molti casi; attendiamo il testo definitivo per capire la portata della novità.

Salvini ha posto l’accento sulle modifiche volte a regolarizzare tende, grondaie, porte interne, Vepa, ecc. e sull’obiettivo di sbloccare 4 milioni di pratiche edilizie incagliate negli uffici tecnici comunali: “si paga una multa, si regolarizza e si immettono sul mercato immobili anche per abbassare il costo del mattone” – ha detto il ministro.

Salvini ha citato le altre novità: incremento delle tolleranze costruttive e superamento della doppia conformità chiesta dai tecnici. Ha ribadito che la legge non condona la villa abusiva con piscina.

Ecco i contenuti della bozza del provvedimento diffusa ieri:

Abolizione della doppia conformità e sanatoria per le parziali difformità

In primo luogo, il Decreto Salva Casa ricorda la distinzione tra:
– totale difformità, realizzazione di manufatti completamente diversi per caratteristiche tipologiche, planivolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso;
– assenza di titolo, cioè titolo inesistente oppure titolo esistente ma privo di efficacia;
– variazioni essenziali, interventi completamente diversi, per caratteristiche costruttive o destinazione d’uso, rispetto a quanto oggetto di permesso;
– parziali difformità, comprese tra i limiti delle tolleranze costruttive e i limiti delle variazioni essenziali.

Le modifiche della bozza del Decreto Salva Casa intervengono sulle parziali difformità premettendo che, ad oggi, l’accertamento di conformità, necessario per ricondurre alla legalità gli abusi edilizi dovuti all’assenza del titolo abilitativo, può essere chiesto e ottenuto soltanto se sussiste il requisito della ‘doppia conformità’ dell’opera sia alla normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della realizzazione sia a quella in vigore al momento della presentazione dell’istanza.

Poiché – spiegano gli autori del Decreto Salva Casa – raramente un edificio riesce a rispettare il requisito della doppia conformità, ci sono moltissimi manufatti, in genere costruiti molti decenni fa, che sono in una sorta di limbo: formalmente irregolari, non suscettibili di interventi di riqualificazione, incommerciabili. Un enorme capitale immobilizzato, improduttivo, spesso in degrado.

Per cui il Salva Casa propone di limitare la doppia conformità ai casi di assenza, totale difformità o variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire o alla Scia e di abolire il requisito della doppia conformità per i casi di parziali difformità degli interventi al pdc o alla Scia e per i casi di assenza o difformità dalla Scia.

Quindi, per questi interventi, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, potrà ottenere il permesso di costruire e presentare la Scia in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda e ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione dell’intervento.

In sede di esame della richiesta di permesso di costruire, lo Sportello unico edilizia può condizionarne il rilascio alla realizzazione degli adeguamenti ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti, superamento delle barriere architettoniche e la rimozione delle opere che non possono essere sanate.

La richiesta del permesso di costruire o la Scia in sanatoria devono essere accompagnate dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesti le necessarie conformità (per la conformità edilizia, la dichiarazione è resa con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell’intervento).

Il rilascio del permesso e la Scia in sanatoria sono subordinati al pagamento di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi, e comunque in misura compresa tra 1.032 euro e 30.987 euro. (Edilportale)

 

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