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È ormai pronto il decreto “salva-casa” che va ad intervenire sul condono edilizio 2024. Il decreto andrà a consentire una sanatoria edilizia per molti interventi di trasformazione interna eseguiti senza titolo.

A questo proposito, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto proprio questa mattina, 24 maggio 2024, andando a prevedere nuove misure volte alla regolarizzazione delle lievi difformità edilizie.

Ma quali saranno gli abusi che potranno essere sanati grazie al condono edilizio 2024? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul decreto salva-casa approvato oggi.

Condono edilizio 2024: per quali abusi

Con l’approvazione del decreto salva-casa, sono molti gli italiani che si stanno domandando quali sono le tipologie di abusi che potranno essere sanati.

A questo proposito, nel decreto sono state riconosciute tre diverse tipologie di difformità, tenendo conto dei rispettivi livelli crescenti di irregolarità.

Stiamo parlando di:

  • difformità formali che derivano da incertezze interpretative;
  • difformità edilizie interne;
  • difformità edilizie non sanabili oggi a causa della doppia conformità. 

Cominciando con la prima tipologia, rientrano quelle difformità che fanno riferimento a incertezze di tipo interpretativo in merito alla disciplina attualmente in vigore.

Per la seconda categoria che si riferisce alle cosiddette “tolleranze costruttive”, in questo caso rientrano interventi spesso stratificati nel tempo che sono stati realizzati dai proprietari dell’epoca in assenza di formale autorizzazione. Si tratta di interventi che rendono difficile la possibilità di comprovare lo stato legittimo dell’unità immobiliare.

Infine, rientrano nell’ultima categoria le difformità che potevano essere sanate al momento della realizzazione dell’intervento e che invece non possono essere sanate oggi a causa della disciplina della doppia conformità.

In tutti e tre i casi, il decreto sul condono edilizio 2024 prevede la possibilità di ottenere una sanatoria.

Quanto costa il nuovo condono edilizio

Il rilascio del permesso e la comunicazione di inizio attività in sanatoria richiedono al cittadino il pagamento di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile, conseguente alla realizzazione degli interventi edilizi.

In questo senso, per valore venale intendiamo il prezzo offerto sul mercato per un immobile, ed è il risultato di una valutazione immobiliare. 

La sanzione pecuniaria sarà comunque compresa tra gli importi di 1.032 euro e 30.987 euro.

Decreto sul condono edilizio: le novità sull’edilizia libera

Il piano salva-casa approvato dal Consiglio dei ministri nella giornata di venerdì 24 maggio 2024, va inoltre ad apportare una serie di modifiche al DPR 280/2001. In questo caso, facciamo riferimento alle disposizioni legate innanzitutto all’edilizia libera.

Infatti, sono state introdotte delle modifiche volte ad ampliare le categorie di interventi che potranno essere eseguiti in edilizia libera, senza alcun titolo abilitativo ne permessi e/o comunicazioni, in quanto non impattanti.

Rientrano dunque gli interventi di manutenzione ordinaria, ma anche quelli di installazione di pompe di calore < 12 kw, o ancora interventi volti alla rimozione di barriere architettoniche.

Inoltre, sono stati inseriti nelle categorie di interventi che possono essere eseguiti in edilizia libera anche gli interventi di installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (VEPA).

Si intendono inclusi esclusivamente quelli diretti ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche non solo dei balconi o di logge ma anche di porticati rientranti all’interno dell’edificio.

Nuove regole per lo stato legittimo degli immobili

Con il recente decreto salva-casa sono state anche modificate alcune disposizioni in merito alla disciplina relativa alla documentazione amministrativa legata allo stato legittimo degli immobili, contenuta all’articolo 9-bis del D.P.R. 380/2001.

Le modifiche approvate vanno a determinare lo stato legittimo che lo stato legittimo dell’immobile sia stabilito alternativamente o dal titolo abilitativo che ne ha previsto/legittimato la costruzione, o quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile.

Tra le novità, vi sono alcune modifiche volte a semplificare il riconoscimento dello stato legittimo dell’immobile, soprattutto nei casi in cui si è in presenza di difformità formali.

In tal senso, il decreto è volto a ridurre gli oneri amministrativi che sono a carico dei cittadini italiani. Dunque, lo stato legittimo dell’immobile potrà essere dimostrato anche semplificante presentando il titolo legato all’ultimo intervento edilizio, anche in sanatoria.

Questo significa che le parziali difformità sanate andranno anche a contribuire alla dimostrazione dello stato legittimo dell’immobile.

Le novità sul cambio di destinazione d’uso

Tra le nuove misure contenute nel decreto sul condono edilizio, vi sono anche delle misure volte alla semplificazione del cambio di destinazione d’uso per singole unità immobiliari, nel rispetto delle normative e delle condizioni comunali.

Dunque, secondo quanto proposto all’interno del decreto approvato oggi, all’interno di una categoria funzionale, il cambiamento della destinazione è sempre ammesso.

Se invece, si tratta di un cambiamento di destinazione d’uso tra diverse categorie, questo sarà consentito limitatamente alle categorie residenziali, turistico-ricettive, produttive e direzionali e commerciali.

In ogni caso, va detto che si intendono incluse soltanto le categorie di immobili all’interno delle zone centro storico, residenziali consolidate e residenziali in espansione).

Al contempo, sono escluse le misure relative ad eventuali unità al primo piano fuori terra.

Leggi anche: Condono edilizio per le piccole irregolarità: cosa prevede la norma “salva-casa”.

 

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