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Quali sono gli incentivi e i bonus per l’impianto fotovoltaico. Novità Superbonus.

Fino al 31 dicembre 2024 è possibile sfruttare il bonus ristrutturazione 50% che riguarda anche la fornitura e l’installazione dell’impianto fotovoltaico e di tutti i componenti. Difatti, la posa in opera dei pannelli fotovoltaici è un’operazione che ricade nella manutenzione straordinaria, condizione necessaria per accedere a questo tipo di detrazione fiscale.

Molto più interessante è il Superbonus introdotto con il Decreto Rilancio che concede la detrazione delle spese al 70% dal 2024 e 65% nel 2025.

 

 

1.1 interventi trainanti il fotovoltaico.

Installare il solo impianto fotovoltaico non ti permette di accedere al Superbonus.

Usufruendo del Superbonus, potrai detrarre anche le spese effettuate per l’installazione di impianti fotovoltaici e i relativi accumuli qualora tale intervento avvenga contestualmente a:

      • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (quindi non sugli infissi) che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell‘unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Quindi dovresti isolare termicamente una parte dell’edificio o dell’appartamento qualora tu viva in un’unità con accesso indipendente! Puoi isolare le pareti esterne, i pavimenti a contatto con luoghi freddi (terreno o cantine) e la copertura.
      • interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti in condominio con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, a pompa di calore, ibridi o geotermici. In questo caso si parla della sostituzione dell’impianto condominiale o della sola caldaia esistente con un qualcosa di più efficiente.
      • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, pompa di calore, ibridi o geotermici. Quindi, l’ultimo intervento trainante riguarda la sostituzione degli impianti di edifici unifamiliari con sistemi più all’avanguardia.
      • interventi ricadenti nel Supersismabonus;

Scopri le scadenze aggiornate del Superbonus.

1.2 Secondo requisito: il salto di due classi energetiche.

Quindi, per trainare il fotovoltaico nella detrazione, o opti per il Supersismabonus, oppure, nel caso di Superecobonus, non ti sarà sufficiente realizzare uno di questi interventi, ma dovrai migliorare anche la certificazione energetica APE del tuo edificio di almeno 2 classi. Ad esempio, qualora vivessi in una villetta in classe G, dovresti passare almeno alla E. La legge ti agevola in ciò: per ottenere questo risultato, oltre agli interventi che ricadono nella detrazione superbonus, potresti aiutarti con le opere ricadenti nei benefici 65% o 50%: sostituzione degli infissi, installazione del solare termico, del fotovoltaico ecc.

Facciamo un esempio. Immagina di isolare con il sughero metà delle superfici disperdenti del tuo edificio. Dal calcolo del termo-tecnico, l’operazione risulta insufficiente per ottenere il balzo di due classi. A quel punto, la legge ti permette di realizzare ulteriori interventi al fine di raggiungere l’obiettivo, tutti rientranti nel 110%. Ad esempio, l’installazione dell’impianto fotovoltaico, di nuovi infissi, del portone blindato ecc. Insomma, in una maniera o nell’altra, dovresti farcela.

Oltre alle unità residenziali, grazie al decreto semplificazioni di maggio 2021, potranno aderire all’incentivo anche gli edifici ricadenti nelle categorie: B/1, B/2 e D/4. L’agevolazione non riguarda le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1: abitazioni di tipo signorile, A/8: Abitazioni in ville e A/9 castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.

Infine, per gli addetti ai lavori, il fotovoltaico, anche se non presente nella situazione attuale, deve essere considerato per determinare il salto di due classi. Ovviamente, se non viene accoppiato ad una pompa di calore elettrica contribuirà in maniera poco significativa al salto delle classi energetiche. Questo perchè, lil fotovoltaico non è un servizio energetico, ma è a servizio dei vari impianti.

1.3 Collegamento alla rete pubblica

Come ti accennavo, gli impianti fotovoltaici dovranno essere collegati alla rete pubblica. Quindi, non cercare di sovradimensionare l’impianto, in quanto la quota di energia prodotta che eccede i tuoi consumi andrà immessa nella rete pubblica. 

Dovrai cedere in favore del GSE (gestore dei servizi energetici), con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell’energia non auto-consumata in sito oppure non condivisa per l’autoconsumo (nell’ambito delle comunità energetiche). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico emanato ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 42-bis, sono individuati i limiti e le modalità relativi all’utilizzo e alla valorizzazione dell’energia condivisa prodotta da impianti incentivati.

1.4 Ampliamento impianto esistente o su pertinenze

La supercircolare 30/E dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che se:

“In un edificio è già presente un impianto fotovoltaico da 3 kW, che fruisce del conto energia. Se sul medesimo edificio viene effettuato un intervento ammesso al Superbonus di rifacimento del cappotto termico è possibile anche trainare un intervento di potenziamento dell’impianto fotovoltaico esistente? Si, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dai commi 5 e 7 dell’articolo 119 del decreto Rilancio e fermo restando l’impossibilità per la quota parte di impianto potenziato di accedere a qualunque altro beneficio.”

Inoltre, la stessa circolare ha chiarito che il Superbonus spetta anche nel caso in cui l’installazione sia effettuata in un’area pertinenziale dell’edificio in condominio, ad esempio, sulle pensiline di un parcheggio aperto.

Infine, nella risposta 171 del 2021, l’agenzia delle Entrate, ha rilasciato una risposta positiva circa la possibilità di installare il fotovoltaico sul terreno/giardino di pertinenza dell’abitazione oggetto di interventi di riqualificazione energetica.

Ma attenzione, esistono dei tetti massimi di spesa:

1.5 Massimali Superbonus

Per ogni unità immobiliare, al massimo potrai portare in detrazione:








Intervento

Abitazioni uni- familiari o con accesso indipendente

Edifici da 2 a 8 unità

Edifici con più di 8 unità

Isolamento termico

50.000 €

40.000 €

30.000 €

Sostituzione impianto

30.000 €

20.000 €

15.000 €

Impianti fotovoltaici

2.400 € per ogni kW di potenza nominale (max 48.000 €)

Sistemi di accumulo

1.000 per ogni kWh (max 48.000 €)

Come puoi notare, per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica spetta fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese di euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico. In caso di interventi in ristrutturazione edilizia, urbanistica o nuova costruzione, ai sensi del DPR 380/2001, il limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

La detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema.

Facciamo un esempio, se dovessi installare un impianto da 3 kW con un accumulo di 4,8 kWh, il tetto massimo di spesa per il fotovoltaico sarà pari a 2,400 x 3 + 1000 x 4,8= 12.000 €. Mentre per l’isolamento e l’impianto di riscaldamento, il massimale varia in base alla “consistenza dell’edificio”.

Questa detrazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.

Attenzione, nel caso che l’impianto fotovoltaico venga trainato solo dal Sismabonus, ai sensi dell’art. 16 bis del DPR 917/86, il massimale di spesa è il medesimo del bonus casa/sismabonus. In pratica, tutte le spese ricadenti nel bonus casa/sismabonus/fotovoltaico avranno come massimale 96.000 € per ogni unità immobiliare. Il massimale di 48.000 € si sblocca solo nel caso che l’intervento trainante sia il cappotto o l’installazione di generatore (Decreto Rilancio, ecobonus 110%).

Come chiarito dalla circolare 30/E del 2020, se l’impianto è al servizio del condominio, il limite massimo di potenza installabile è di 20 kW, riferito all’edificio condominiale. Se invece l’impianto è al servizio delle singole unità abitative, tale limite va riferito alla singola unità

Per approfondire, ti consiglio la lettura dell’articolo sull’SuperEcobonus.

1.6 I vecchi pannelli fotovoltaici possono essere sostituiti o modificati con aggiunta delle batterie?

Secondo la circolare 30 e del 2020 è possibile potenziare l’impianto. E’ possibile inoltre realizzare un secondo impianto autonomo. In entrambi i casi la contabilizzazione dovrà essere separata, in quanto i nuovi pannelli non possono aderire ad altri incentivi, come il conto energia.

Per quanto attiene la sostituzione dell’esistente, non ci sono chiarimenti. Nell’art. 119 del Decreto Rilancio, si parla comunque di installazione e non di sostituzione. Detto questo, in maniera cautelativa, direi che non è possibile sostituire i pannelli, ma solo integrare con nuovi pannelli

Anche per quanto attiene le batterie di accumulo non è presente alcun chiarimento. Personalmente, li farei rientrare nell’incentivo solo in caso di integrazione.

1.7 Pannelli su edificio adiacente

Secondo la risposta n. 614/2021 dell’Agenzia delle Entrate,  è possibile fruire del Superbonus 110% anche per le spese relative all’installazione di un impianto fotovoltaico su un edificio diverso da quello oggetto degli interventi agevolati.

1.8 Intervento condominiale: fotovoltaico anche a servizio di appartamenti privati? 

Circolare 30e/2020: se il condominio realizza uno degli interventi trainanti (cappotto o caldaia) è possibile beneficiare del Superbonus anche per l’installazione di un impianto fotovoltaico a servizio della singola unità immobiliare. Gli impianti fotovoltaici, i sistemi di accumulo e le colonnine possono essere installati sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio medesimo. Il limite massimo di potenza per l’intervento trainato di installazione di un impianto fotovoltaico è di 20 kW per unità abitativa o di 20 kW qualora fosse a servizio delle parti comuni dell’edificio. 

Ne segue che l’impianto può essere connesso sia al POD (codice che identifica l’utenza) delle parti comuni, sia al POD della singola utenza.

Inoltre, secondo la circolare 30e, se l’impianto fosse al servizio del condominio, il limite di 20 KW sarebbe riferito all’edificio condominiale. Se invece l’impianto fosse al servizio delle singole unità abitative tale limite andrebbe riferito alla singola unità.

 

Qualora non potessi sfruttare il 110%, non scoraggiarti. Attraverso il bonus ristrutturazioni, l’Agenzia delle Entrate, nell’arco di 10 anni, ti restituirà il 50 % di quanto hai speso. Capisco che il 50 non è il 110, ma meglio di niente..

Ti faccio un esempio. Immagina di acquistare e posare un impianto da 3Kw e di spendere 10.000 €. L’Agenzia delle Entrate ti restituirà il 50 % in detrazioni Irpef. Quindi, l’Agenzia, non ti verserà sul conto 5.000 € (50% di 10.000 €), ma ti restituirà la somma scalandola dalle tasse future, in 10 rate annuali. In pratica, ogni anno pagherai 500 € di tasse in meno. 

Il limite massimo di spesa per il bonus fotovoltaico è di 96.000 euro per ogni unità immobiliare. Questo può interessarti nel caso in cui tu voglia sostenere energicamente il quartiere, oppure, qualora tu faccia altri lavori.

Puoi detrarre, l’impianto fotovoltaico e tutti gli accessori, la manodopera, le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, il compenso per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti, le spese per perizie e sopralluoghi, l’IVA, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le comunicazioni di inizio lavori.

Se hai letto con attenzione, tra le spese detraibili, è presente la parcella del professionista. Difatti, per l’installazione di questo impianto, dovrai avvalerti di un ingegnere, architetto o geometra che rediga la pratica CILA e la relazione energetica “ex-legge 10” che attesta il rispetto della normativa sull’efficienza energetica.

Inoltre, solo se la fornitura dell’impianto è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto, quindi se l’impianto viene acquistato dalla ditta installatrice, avrai diritto ad un’IVA al 10% e non al 22%.  L’impresa, in questo caso, acquisterà i prodotti dal fornitore con l’IVA al 22% e poi ti applicherà l’imposta al 10% (andando quindi in “credito d’IVA” nei confronti dello Stato);

I pagamenti dovranno avvenire attraverso bonifico parlante, un bonifico identico a quelli standard ma con causali specifiche. Molte banche hanno predisposto dei bonifici pre-compilati. Sicuramente tra i servizi online della banca troverai questa opzione. Comunque, le corrette diciture delle causali sono le seguenti:




Causale: “Bonifico relativo a lavori edilizi che danno diritto alla detrazione prevista dall’articolo 16-bis del Dpr 917/1986 Pagamento fattura n. ___ del ______ a favore di _______________ partita Iva _________________ Beneficiario della detrazione _________ codice fiscale______________”. 

Importante! La detrazione Irpef del 50% per le spese di ristrutturazione edilizia spetta a chi effettua il pagamento.

L’incentivo vale solo nel caso in cui, alla data della richiesta di detrazione, l’immobile sia “esistente”, accatastato o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi;

Entro 90 giorni dalla data di fine lavori, bisogna comunicare all’Enea la spesa sostenuta e le caratteristiche dell’impianto. Andrà indicato anche il codice pod per identificare l’utenza.

La documentazione raccolta, comprese le asseverazioni a firma del tecnico incaricato, andrà poi consegnata al proprio consulente fiscale/caf entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Inoltre, tramite il bonus ristrutturazione potresti usufruire anche del bonus mobili.

Visto che in molti mi chiedono chiarimenti, l’impianto fotovoltaico non è ammesso alla detrazione fiscale volta al risparmio energetico ECOBONUS, nella misura del 65%. Così come il conto energia, i cui incentivi non sono stati più applicati dal 6 luglio 2013.

4. Scambio sul posto

Altro incentivo, che in realtà non è un bonus, è la vendita o lo scambio sul posto. Ho voluto segnalarti questo meccanismo, poiché oltre ad ammortizzarti l’investimento iniziale, viene anche incentivato.

In pratica, potresti decidere di vendere l’energia elettrica che produci o di usufruire del servizio di scambio sul posto con convenzioni vantaggiose.

5. Quale pratica edilizia occorre?

L’installazione dei pannelli fotovoltaici è un intervento che ricade tra le opere in edilizia libera, e quindi che non necessitano di titolo per essere legittimate. Non occorre inviare nulla al Comune.

Tuttavia, bisogno prestare attenzione alle normative locali e specialmente al fatto che l’immobile potrebbe ricadere in zona vincolata dalle Belle Arti. Prima di installare l’impianto, confrontati con il tuo professionista di fiducia.

Mentre, per quanto riguarda il Superbonus, dovrai sicuramente depositare la CILAS: vedi approfondimento.

6. Fotovoltaico da balcone plug & play e mini-fotovoltaico

Se come me vivi in un condominio e ti ritieni fortunato in quanto possiedi un briciolo di balcone, penso potrebbe interessarti anche il solare plug&play installabile su ringhiera. Clicca qui per approfondire.

7. Sconto in fattura e cessione del credito.

La spesa sostenuta ti verrà restituita in diversi anni in base all’incentivo sfruttato, a meno che tu non ceda il credito alle imprese o agli intermediari finanziari. Nel prima caso, l’impresa pagherà al tuo posto tramite lo sconto in fattura, per poi recuperare i soldi come creditore d’imposta nei confronti dello Stato. A sua volta, l’impresa ha la facoltà di cedere il credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito (banche ecc.) ed altri intermediari finanziari. Ma potresti by-passare questo passaggio, cedendo direttamente agli intermediari finanziari, come le banche .Ti ricordo che, con il decreto-legge 11/2023, potrai beneficiare dello sconto in fattura e della cessione del credito solo qualora avessi già avviato l’iter autorizzativo comunale (CILAS, CILA, SCIA o Permesso di costruire) prima del 17 febbraio 2023 e siano state sostenute delle spese, documentate da fatture, per lavori già effettuati.

Sperando che l’articolo ti sia stato utile, ti consiglio la lettura dell’articolo sui prezzi del fotovoltaico.

 

 

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