Sezioni Unite della Cassazione: per l’opposizione all’esecuzione successiva alla notifica della cartella, la giurisdizione è del giudice ordinario e non della Commissione tributaria.
È una decisione che avrà un enorme impatto, dal punto di vista processuale, l’ordinanza della Cassazione a Sezioni Unite emessa qualche giorno fa [1] in materia di opposizione alla cartella esattoriale già notificata. La decisione sancisce – o meglio, riscrive – tutte le regole relative al riparto di giurisdizione e competenza tra giudice ordinario e giudice tributario che, sino ad oggi, i tribunali italiani avevano applicato.
Si cambia dunque tutto per quanto attiene alle liti contro l’agente per la riscossione esattoriale e, in particolare, Agenzia delle Entrate Riscossione.
L’impatto più incisivo che l’ordinanza avrà riguarda l’inflazionato tema della prescrizione della cartella esattoriale e del giudice competente per il relativo giudizio di opposizione ma, più in generale, attiene a qualsiasi eccezione relativa all’opposizione all’esecuzione prevista dal famoso articolo 615 del Codice di procedura civile.
Procediamo con ordine e, dopo aver fatto un esempio pratico, vediamo qual è il succo del nuovo orientamento sposato ora dai giudici supremi.
Notifica cartella esattoriale ed opposizione
La notifica di una cartella esattoriale, come noto, impedisce al contribuente la possibilità di opporsi contro il merito della pretesa, merito che doveva essere contestato già al momento del ricevimento del cosiddetto “atto presupposto” o “atto prodromico”, ossia l’intimazione di pagamento inviata dall’amministrazione titolare del credito (ad esempio, l’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, della Regione o del Comune).
Sicché, come chiarito dalla legge [2] e dalla Corte Costituzionale [3], non è possibile proporre opposizione all’esecuzione contro una cartella già notificata. Fa eccezione il caso in cui l’altro prodromico non sia mai stato notificato o sia nullo o inesistente. Si pensi, ad esempio, a un contribuente che voglia contestare il fatto di non aver mai ricevuto l’avviso di pagamento da parte dell’ufficio delle imposte nonostante la corretta notifica della cartella. In tal caso, l’impugnazione si propone dinanzi al giudice tributario.
Giurisdizione nell’opposizione alla cartella esattoriale
L’ordinanza delle Sezioni Unite allarga l’analisi a tutte le possibili forme di opposizione all’esecuzione e sancisce il seguente principio:
«In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato:
- alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell’atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
- alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell’atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all’epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all’atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell’intimazione».
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Competenza del giudice tributario
Secondo la pronuncia delle Sezioni Unite qui in commento, le opposizioni regolate dall’articolo 615 del Codice di procedura civile spettano alla cognizione del giudice tributario solo se hanno funzione recuperatoria, e cioè se rivolte a dichiarare l’illegittimità di atti anteriori alla notifica della cartella esattoriale (si pensi all’omessa notifica dell’atto prodromico ossia dell’avviso di accertamento).
Al giudice tributario va anche proposta l’opposizione della cartella stessa, se il contribuente ne sia venuto a conoscenza per la prima volta con l’atto di pignoramento a causa della mancata notifica.
Competenza del giudice ordinario
Spettano alla cognizione del giudice ordinario le opposizioni che riguardano fatti successivi alla notifica della cartella di pagamento.
Il giudice ordinario è, dunque, competente per quei fatti che il contribuente può far valere non a causa della mancata conoscenza degli atti antecedenti al pignoramento ma, eventualmente, nonostante essa. È il caso (come vedremo meglio a breve) della
prescrizione che si compie dopo la notifica della cartella, dell’avvenuto pagamento o dello sgravio, che andranno trattati davanti al tribunale e non alle Commissioni tributarie.
Notifica cartella esattoriale prescritta
Ritorniamo al problema della prescrizione. Si possono verificare due diverse ipotesi:
- se la prescrizione si assume verificata prima della notifica della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento, perché questa non è mai avvenuta o è nulla o inesistente e, quindi, non si si è potuta verificare l’interruzione della prescrizione, l’opposizione alla cartella o all’intimazione di pagamento si deve presentare alla Commissione tributaria.
- se invece la prescrizione si è verificata dopo la valida notifica della cartella, è necessario spiegare l’opposizione ai sensi dell’articolo 615 cod. proc. civ. presso il tribunale ordinario, sez. esecuzione forzata. Si pensi al caso in cui un pignoramento sia compiuto in un momento che si colloca oltre il termine di prescrizione.
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