Le sanatorie del decreto «salva casa», pubblicato mercoledì 29 maggio in Gazzetta ufficiale, riguardano anche la pubblica amministrazione. «Le disposizioni di cui all’articolo 34‐bis, commi 1‐bis, 2‐bis e
3‐bis, e all’articolo 36‐bis, ad eccezione del comma 5, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del
2001 si applicano, in quanto compatibili, anche all’attività
edilizia delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», si legge all’articolo 3 del decreto. Con la dicitura attività edilizia delle amministrazioni pubbliche si comprende un’ampia gamma di immobili che vanno dalle scuole alle case popolari.
Nessuna sanzione per la PA
La pubblica amministrazione, inoltre, è esentata dal pagamento delle sanzioni fino a 31 mila euro previste dal decreto per i privati. In proposito si legge: «Le amministrazioni pubbliche interessate dalle disposizioni di cui al presente comma provvedono agli adempimenti ivi previsti nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
Le nuove regole sulle tolleranze costruttive
La Pubblica amministrazione potrà avvalersi anche delle nuove regole in materia di tolleranze costruttive ed esecutive. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio scorso i limiti restano del 2% per una superficie superiore a 500 metri quadri, ma passano al 3% per una superficie tra i 300 e 500 metri quadri, al 4% tra i 100 e 300 metri quadri e al 5% sotto i 100 metri quadri. «Le predette amministrazioni possono dichiarare le tolleranze di cui all’articolo 34‐bis, commi 1‐bis e 2‐bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 mediante il proprio personale deputato allo svolgimento delle ordinarie mansioni tecniche nel settore dell’edilizia», precisa il decreto. Per poter sfruttare i nuovi limiti sulle tolleranze quindi gli uffici comunali o regionali non dovranno ricorrere a tecnici esterni.
Le semplificazioni sugli accertamenti di conformità
Allo stesso modo la Pubblica amministrazione potrà beneficiare anche delle semplificazioni previste dal decreto in materia di doppia conformità. Finora, infatti, l’accertamento di conformità poteva essere chiesto solo quando veniva dimostrata la «doppia conformità». L’opera doveva cioè essere conforme alla normativa edilizia e urbanistica vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della presentazione dell’istanza. Il decreto salva-casa semplifica la normativa, richiedendo la doppia conformità solo nei casi più gravi.
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