Il diniego di autorizzazione paesaggistica e il
conseguente diniego di condono edilizio per
manufatti in zona vincolata, sono illegittimi quando manchi il
parere definitivo e vincolante della
Soprintendenza.
Condono edilizio: senza il parere della Soprintendenza il
diniego è illegittimo
A ricordare l’importanza della corretta scansione procedimentale
e della qualificazione del silenzio di una Pubblica Amministrazione
è il TAR Toscana con la sentenza del 26
giugno 2024, n. 784, con cui ha accolto il ricorso
proposto per l’annullamento del diniego di autorizzazione
paesaggistica e del conseguente diniego sull’istanza di condono
presentata ai sensi della Legge n. 47/1985.
I fatti riguardano la richiesta di condono ex Legge n. 47/1985
(c.d. “Primo Condono Edilizio”) di un locale per
il rimessaggio barche ricadente in zona tutelata ai sensi della
terza parte del codice dei beni culturali e del paesaggio. La
commissione comunale aveva inizialmente espresso parere favorevole,
con la prescrizione della eliminazione dei materiali non consoni
all’ambiente, e aveva trasmesso la documentazione alla
Soprintendenza per l’espressione del parere vincolante di cui
all’articolo 146, comma 7, del d.Lgs. n. 42/2004 (Codice
dei Beni Culturali e del Paesaggio). La Soprintendenza
aveva comunicato il preavviso di rigetto, in quanto l’intervento
sarebbe stato in contrasto con le esigenze di tutela del vincolo
paesaggistico, a cui è seguita la presnetazione di osservazioni da
parte del ricorrente.
Dopo aver constatato che la Soprintendenza non ha mai concluso
il procedimento con un provvedimento definitivo negativo e, dopo
aver più volte chiesto il parere finale, il Comune ha adottato
autonomamente il provvedimento di non autorizzazione
paesaggistica, seguito dal dinego di condono e dall’ordine
di demolizione del manufatto.
Secondo il ricorrente il diniego di autorizzazione paesaggistica
sarebbe stato illegittimo in quanto non fondato su un
parere definitivo reso dalla Soprintendenza, bensì su una
mera comunicazione, resa ex articolo 10 bis della legge sul
procedimento amministrativo, dei motivi ostativi
all’autorizzazione. Essendo state presentate osservazioni della
parte privata, la Soprintendenza avrebbe dovuto concludere il
procedimento con un parere definitivo, in mancanza del
quale il Comune avrebbe dovuto astenersi dal concludere con un
provvedimento di non autorizzazione paesaggistica, che
determinerebbe la illegittimità derivata dei
consequenziali provvedimenti di diniego di condono e di ingiunzione
alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi.
Non autorizzazione paesaggistica e diniego di condono: ci vuole
il parere della Soprintendenza
Una tesi condivisa dal TAR, che ha ricordato le previsioni
dell’art. 32 della legge sul condono edilizio
n. 47 del 1985, secondo cui, con riferimento alle opere
costruite su aree sottoposte a vincolo:
- il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria è
subordinato al parere favorevole delle
amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso; - qualora tale parere non venga formulato dalle suddette
amministrazioni entro 180 giorni dalla data di ricevimento della
richiesta di parere, il richiedente può impugnare il
silenzio rifiuto.
La norma, quindi:
- concede al privato richiedente il condono edilizio la facoltà
di impugnare il silenzio inadempimento dell’amministrazione
preposta alla tutela del vincolo paesaggistico qualora, come nel
caso in esame, essa non abbia reso il parere entro il termine per
la conclusione del procedimento amministrativo; - non consente all’amministrazione comunale di concludere, in
senso negativo, il procedimento di autorizzazione paesaggistica
funzionale al condono edilizio prima che l’amministrazione preposta
alla tutela del vincolo si sia espressa.
Condono in area vincolata: il parere della Soprintendenza è
dovuto e vincolante
Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha più volte
chiarito che la valutazione di compatibilità rispetto al vincolo
insistente sull’area oggetto di intervento costituisce condicio
sine qua non della sanatoria
urbanistico-edilizia, motivo per cui, in caso di parere
sfavorevole, l’amministrazione comunale è tenuta, quale atto dovuto
e vincolato, a rigettare la richiesta di condono (art. 32, comma 4,
L. n. 47/85).
In considerazione della natura vincolante del parere esso si
impone sulle eventuali differenti valutazioni espresse
dall’amministrazione comunale innanzi alla quale pende il
procedimento di condono, senza che quest’ultima, in sede di
definizione dello stesso, possa discostarsene.
Il ricorso è stato quindi accolto: dato che il rilascio del
provvedimento di condono è subordinato al parere vincolante
dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo
gravante sul bene, il cui previo rilascio del parere è
espressamente imposto dall’art 32 della L. 28 febbraio 1985, n. 47,
il diniego di autorizzazione paesaggistica adottato dal Comune in
mancanza del parere della Soprintendenza deve essere ritenuto
illegittimo, in quanto carente del parere obbligatorio e
vincolante.
© Riproduzione riservata
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui