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D.Lgs. 19/3/2024 n. 31

 

Il D.Lgs. 19/3/2024 n. 31, recante Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20/3/2024 e in vigore dal 4 aprile 2024, intende fronteggiare alcune criticità applicative, emerse nella fase di prima attuazione della c.d. riforma Cartabia.

L’approccio nomografico propone un’ingegneria normativa che si compone di 10 articoli che operano modifiche, di tipo correttivo, integrativo e ordinamentale, nonché di coordinamento e di armonizzazione con l’ordinamento giuridico, su 36 disposizioni, già oggetto di riforma da parte del D.Lgs. 150/2022.  

Art. 1

Modifiche al codice penale

Due le modifiche derivanti dall’ampia operazione di deprocedibilizzazione su alcuni reati contro la persona e contro il patrimonio, recata dalla riforma Cartabia.

Il comma 1 lett. a), in relazione al delitto di lesione personale, dopo aver soppresso, nel secondo comma dell’art. 582, il riferimento all’ipotesi di cui all’art. 61 n. 11-octies), inserisce la procedibilità d’ufficio laddove ricorra l’ipotesi prevista dal primo periodo del secondo comma dell’art. 583-quater, concernente lesioni cagionate a “personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali”.

Il comma 1 lett. b), al fine di emendare il paradosso – che aveva lasciato la procedibilità d’ufficio per il delitto di danneggiamento di res mobili esposte alla pubblica fede, mentre il più grave fatto di furto commesso sulle stesse cose risulta deprocedibilizzato – estende la procedibilità a querela prevista dal primo periodo del comma 5 dell’art. 635, anche al caso previsto dal comma 2, n. 1, limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell’art. 625 c. 1, n. 7).

Art. 9.

Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità

Conseguentemente, si prevede che per la nuova ipotesi di danneggiamento deprocedibilizzato, commesso prima dell’entrata in vigore della riforma, si osservano le disposizioni dell’art. 85 D.Lgs. 150/2022, ai sensi del quale, il termine trimestrale per la proposizione della querela, decorre dalla data di entrata in vigore della novella. E’ quindi, onere della persona offesa attivarsi per formalizzare l’eventuale volontà punitiva, entro il termine del 4/7/2024. 

Art. 2.

Modifiche al codice di procedura penale

La norma composta da un unico comma, suddiviso in 25 lettere – da a) a dd) – reca una serie di interventi sia di carattere formale, che sostanziale.

La lettera a) interviene sull’art. 111-bis (Deposito telematico), estendendo l’eccezione alla regola del deposito telematico obbligatorio, che consente alle “parti” di depositare gli atti compiuti personalmente in modalità analogica, anche alla persona offesa dal reato.

La lettera b), nel novellare l’art. 129-bis (Accesso ai programmi di giustizia riparativa), riformula il meccanismo di sospensione del processo per lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa al fine di stabilire che: durante la sospensione, per un massimo di 180 giorni, il giudice può acquisire, a richiesta di parte, le prove non rinviabili; sulla richiesta di sospensione prima dell’esercizio dell’azione penale, quando il P.M. abbia disposto la notifica della chiusura delle indagini preliminari, provvede il G.I.P.; nel periodo di sospensione restano sospesi anche il corso della prescrizione e i termini per l’improcedibilità per la durata massima del giudizio di impugnazione, mentre la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare è disposta dal giudice. 

La lettera c) modifica l’art. 133-ter (Modalità e garanzie della partecipazione a distanza) al fine di consentire che il termine di almeno 3 giorni che deve intercorrere tra la notifica del decreto che dispone la partecipazione a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un’udienza e la data fissata per lo svolgimento, possa essere abbreviato nei casi di urgenza.

La lettera d) interviene sull’art. 154 (Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria) per disporre che la notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare o della citazione a giudizio alla persona offesa possa essere eseguita dalla P.G. esclusivamente quando sia necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione o il decorso del termine di improcedibilità, o quando sia in corso l’applicazione di una misura cautelare.

La lettera e) modifica l’art. 157-ter (Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all’imputato non detenuto) al fine di prevedere che, in caso di inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notifiche siano effettuate mediante consegna al difensore. 

La lettera f) prevede che nel decreto con il quale si dichiara la latitanza di cui all’art. 296, debbano essere indicati gli elementi che “dimostrano” l’effettiva conoscenza della misura comminata e la volontà di sottrarvisi. 

La lettera g) introduce nell’art. 304 (Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare) un ulteriore caso di sospensione durante il tempo in cui l’udienza di comparizione predibattimentale è sospesa o rinviata per impedimento dell’imputato o del difensore o su loro richiesta, ovvero a causa della mancata presentazione, dell’allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati. 

La lettera h) elimina dall’art. 324 (Procedimento di riesame) il riferimento all’art. 161 c. 2, ormai abrogato. 

La lettera i) elimina dall’art. 408 (Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato) il riferimento alla persona sottoposta alle indagini quale destinatario delle informazioni relative alla possibilità di accedere a programmi di giustizia riparativa, non trattandosi di atto destinato alla notifica all’indagato. 

La lettera l) reca alcune modifiche all’art. 412, in materia di Avocazione delle indagini preliminari da parte del procuratore generale presso la corte di appello per mancato esercizio dell’azione penale. 

Alla lettera m) vengono abrogati i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies dell’art. 415-bis (Avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari). 

La lettera n) sostituisce integralmente l’art. 415-ter (Diritti e facoltà dell’indagato e della persona offesa in caso di inosservanza dei termini per la conclusione delle indagini preliminari), delineando una diversa disciplina, che si caratterizza per l’intervento del G.I.P. in luogo di quello del procuratore generale. 

La lettera o) interviene sull’art. 420-quater (Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato), per prevedere che l’udienza per la prosecuzione del processo sarà fissata: il primo giorno non festivo di ottobre (anziché di settembre), se l’imputato è stato rintracciato nel primo semestre dell’anno, e il primo giorno non festivo di marzo (anziché di febbraio), se l’imputato è stato rintracciato nel secondo semestre dell’anno. 

La lettera p) modifica l’art. 438 (Presupposti del giudizio abbreviato), stabilendo che il giudizio abbreviato condizionato a un’integrazione probatoria, possa essere concesso se si realizza comunque un’economia processuale in relazione all’istruzione dibattimentale. 

Le lettere q) e r) inseriscono, rispettivamente negli artt. 450 (Giudizio direttissimo) e 456 (Giudizio immediato), un’integrazione concernente l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza, oltre ad altre modifiche. 

La lettera s) interviene sull’art. 459 (Casi di procedimento per decreto), al fine di stabilire che quando sia stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l’imputato possa chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità “anche” senza formulare opposizione al decreto; tuttavia, nel caso in cui la richiesta sia effettuata in mancanza dei presupposti per la sostituzione, il decreto diviene immediatamente esecutivo. 

La lettera t) sopprime il comma 3-bis dell’art. 510 (Verbale di assunzione dei mezzi di prova), che limitava la possibilità di effettuare la trascrizione delle registrazioni audiovisive unicamente se richiesta dalle parti. 

La lettera u) sostituisce l’art. 545-bis (Condanna a pena sostitutiva), per prevedere che il giudice, quando ritenga che ne ricorrano i presupposti, possa immediatamente procedere con la sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva. 

La lettera v) inserisce nell’art. 554-ter (Provvedimenti del Giudice) con riguardo alla pronuncia di sentenza di non luogo a procedere all’esito dell’udienza predibattimentale, il riferimento all’art. 424 commi 2, 3 e 4, in cui si dispone: l’immediata lettura della sentenza; l’immediato deposito in cancelleria; il deposito della motivazione non oltre 30 giorni, nel caso di impossibilità di procedere alla redazione immediata. 

La lettera z) reca alcune modifiche all’art. 598-bis (Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti), in base al quale la corte provvede, in linea di principio, sull’appello in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, se queste non ne fanno espressa richiesta oppure se la corte non ne dispone d’ufficio la partecipazione. 

La lettera aa) interviene sull’art. 599-bis (Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello), precisando che anche nel caso in cui i motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportino la sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva il P.M., l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice la pena sulla quale sono d’accordo.

La lettera bb) interviene sull’art. 601 (Atti preliminari al giudizio di appello), per inserire, nel decreto di citazione per il giudizio di appello, l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza. 

La lettera cc) adegua l’art. 656 (Esecuzione delle pene detentive) disponendo che nell’ordine di esecuzione di una pena detentiva sia contenuto l’avviso al condannato che, ove si sia proceduto in sua assenza, potrà nel termine 30 giorni dalla conoscenza della sentenza, chiedere la remissione nel termine per impugnare o la rescissione del giudicato. La lettera dd) modifica l’art. 676 (Altre competenze) al fine di consentire al giudice dell’esecuzione di applicare d’ufficio la riduzione di un sesto della pena in caso di mancata proposizione di impugnazione della condanna a seguito di giudizio abbreviato.

Art. 3.

Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

Due le modifiche recate alle norme di attuazione del codice di rito penale. 

La lettera a), nel modificare l’art. 63-bis (Comunicazione di cortesia), onera la cancelleria o la segreteria di recapitare al destinatario un “avviso di cortesia” dell’avvenuta notifica a persona diversa dal destinatario ovvero dal suo domiciliatario o dal suo difensore, avvalendosi dei recapiti telefonici o telematici. 

La lettera b) apporta una serie di modifiche all’art. 127 concernente la Comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale.

Art. 4.

Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283

La disposizione modifica l’art. 12-ter (Estinzione delle contravvenzioni per adempimento di prescrizioni impartite dall’organo), limitando il catalogo delle fattispecie suscettibili di estinzione alle sole contravvenzioni punite con la pena dell’ammenda, anche alternativa a quella dell’arresto, espungendo l’ipotesi in cui sia prevista come congiunta. 

Art. 5.

Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689

Due le modifiche alla “legge di depenalizzazione”.

La lettera a) modifica l’art. 58 (Potere discrezionale del giudice nell’applicazione e nella scelta delle pene sostitutive) prevedendo che le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, possano essere applicate solo con il consenso dell’imputato.

La lettera b) modifica l’art. 72 (Ipotesi di responsabilità penale e revoca) prevedendo che il meccanismo di revoca della pena sostitutiva, con conversione nella pena sostituita, si applica anche nel caso di condanna a pena detentiva per un delitto non colposo commesso dopo l’applicazione di una pena sostitutiva. 

Art. 6.

Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274

La norma novella l’art. 17 (Archiviazione) delle disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, adeguando i richiami ivi contenuti alle modifiche apportate dal D.Lgs. 150/2022.

Art. 7.

Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Due le modifiche alla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

La lettera a) sostituisce nell’art. 59 (Contestazione dell’illecito amministrativo) il riferimento all’abrogato comma 1 dell’art. 405 c.p.p. con quello al vigente comma 1 dell’art. 407-bis c.p.p. 

La lettera b) modifica l’art. 61 (Provvedimenti emessi nell’udienza preliminare) introducendo il nuovo parametro decisorio che deve indurre il G.U.P. a emettere sentenza di non luogo a procedere, nel caso in cui gli elementi acquisiti non consentano di formulare una ragionevole previsione di condanna.

Art. 8.

Modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150

La disposizione modifica l’art. 89 (Disposizioni transitorie in materia di assenza) per prevedere che nei procedimenti relativi a reati per i quali non si applica l’art. 159 c. 1, n, 3-bis, c.p., concernente la sospensione della prescrizione, il termine per le ricerche di cui all’art. 420-quater c. 3 c.p.p., è fissato in misura pari al termine di prescrizione.

Art. 10.

Disposizioni transitorie in materia di presentazione dell’atto di impugnazione del procuratore generale presso la corte di appello

La norma integra la disciplina transitoria in materia di processo penale telematico prevista dall’art. 87 (Disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico) D.Lgs. 150/2022, stabilendo che il procuratore generale presso la corte di appello possa depositare l’atto di impugnazione nella cancelleria della corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. 


Articolo di Fabio Piccioni

 

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