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Il condono edilizio non può essere esercitato in relazione ad
abusi edilizi realizzati all’interno di aree tutelate da vincoli
paesaggistici, ad eccezione di specifiche opere
“minori”
che non abbiano determinato impatti sul
territorio.

In tutti i casi per i quali l’intervento abbia comportato
incrementi della superficie utile residenziale,
invece, l’opera non potrà essere considerata come abuso minore, e
non sarà pertanto condonabile neanche se dovesse risultare
conforme alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici
; ciò a prescindere dal fatto che sull’area
sussista un vincolo di inedificabilità assoluta o solo
relativa.

Terzo Condono edilizio in aree vincolate: ecco per quali opere
è ammesso

A ribadirlo è il Consiglio di Stato con la
sentenza
del 21 marzo 2024
, n. 2748, respingendo il ricorso
presentato contro il diniego dell’istanza di condono edilizio ai
sensi del D.L. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, in
riferimento ad opere di ampliamento conseguite in area
vincolata.

La normativa legata al c.d. “Terzo
Condono
 Edilizio” dispone in
particolare che le opere abusive conseguite in aree sottoposte a
vincoli paesaggistici siano suscettibili di sanatoria solo se
configurabili come opere di minore rilevanza ai sensi
dell’Allegato 1 del decreto citato, e comunque
previa acquisizione del parere dell’Autorità
competente in materia di tutela.

Gli abusi minori condonabili nelle aree sottoposte a vincoli ai
sensi del d.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e
del paesaggio
) sono nello specifico quelli elencati alle
Tipologie 4, 5 e 6 dell’Allegato citato, ovvero
gli interventi di restauro e risanamento conservativo e quelli
manutenzione straordinaria conseguiti senza titolo o in difformità
dallo stesso.

Non sono invece suscettibili di sanatoria gli abusi, realizzati
in aree vincolate, di cui alle Tipologie 1, 2 e 3
dello stesso Allegato, ovvero rispettivamente:

  • opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo e non
    conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
  • opere conseguite in assenza o in difformità dal titolo, ma
    conformi agli strumenti urbanistici;
  • opere di ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 3 comma 1,
    lettera d) del d.P.R n. 380/2001 (Testo Unico
    Edilizia
    ), realizzate senza titolo o in difformità dallo
    stesso.

Se quindi l’abuso non è qualificabile nelle tipologie degli
illeciti di minore rilevanza, il condono non può essere ammesso
neanche se gli interventi dovessero risultare
conformi
alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli
strumenti urbanistici, a prescindere dalla natura assoluta o
relativa del vincolo di inedificabilità.

Realizzazione soppalco con ampliamento: serve il permesso di
costruire

È chiaro dunque come all’interno delle aree sottoposte a vincoli
paesaggistici non siano suscettibili di condono edilizio le opere,
realizzate senza titolo o in difformità dallo stesso, che abbiano
comportato aumenti della superficie ad uso
residenziale
, con conseguente impatto sul carico
urbanistico.

Rientra in tale condizione il caso oggetto della sentenza, in
cui è stato realizzato (senza permesso né autorizzazione
paesaggistica) un nuovo soppalco mediante
l’inserimento di un solaio all’interno di un fabbricato, con
ampliamento della superficie utile già esistente.

Si fa presente che l’intervento di realizzazione di un nuovo
soppalco può essere conseguito senza il permesso di costruire solo
se l’opera è di dimensioni modeste e non comporta una sostanziale
ristrutturazione dell’immobile preesistente, né incrementi di
superficie. In tale contesto, si precisa che il soppalco deve
consistere in un vano chiuso, senza finestre o luci, e deve avere
un’altezza interna modesta, tale da non risultare in alcun
modo fruibile
alle persone.

È invece sempre obbligatorio il permesso di costruire se il
soppalco determina modifiche alla superficie utile già esistente,
in quanto ciò comporterebbe, di conseguenza, anche un
incremento del carico urbanistico.

Appurato che l’opera in questione ha comportato aumenti della
superficie utile, non è possibile qualificarla come intervento di
ristrutturazione “leggera” bastevole di SCIA, e quindi tra gli
“abusi minori” condonabili nelle aree sottoposte a vincoli
paesaggistici, in quanto la sua realizzazione necessitava del
permesso di costruire, oltre che dell’apposita autorizzazione
paesaggistica.

Condono edilizio non va confuso con sanatoria
paesaggistico-ambientale

Risulta peraltro irrilevante il fatto che il ricorrente abbia
richiesto la sanatoria paesaggistico-ambientale
“eccezionale” di cui alla Legge n. 308/2004 (Delega
Ambientale
), art. 1, comma 37, che ammetteva – per i
lavori compiuti su beni paesaggistici entro il 30 settembre 2004
senza la prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa –
la possibilità di richiedere la “sanatoria” della compatibilità
paesaggistica dei lavori effettivamente eseguiti nel rispetto di
determinate condizioni, entro il 31 gennaio 2005.

Si osserva infatti che tale disposizione ha effetto al solo fine
di conseguire un condono in ambito penale che comporti l’estinzione
del reato ambientale, mentre non incide in alcun modo in relazione
alle sanzioni amministrative, che dunque rimangono
tali.

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