Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con provvedimento motivato entro 45 giorni, decorsi i quali la richiesta si intende accolta. Per la SCIA si scende a 30 giorni, ma attenzione in caso di interventi in zona vincolata.
Abbiamo visto quali interventi possono beneficiare della sanatoria allargata del Decreto Salva Casa e approfondito le modalità per la richiesta del permesso di costruire o della SCIA in sanatoria.
Oggi ci soffermiamo su una novità non da poco, considerando le tempistiche di risposta della pubblica amministrazione alle richieste ‘edilizie’: il Salva Casa ha inserito una nuova casistica per il silenzio assenso, con la conseguenza che, se il comune non si ‘sbriga’, i titoli si considereranno formati dopo 30 (in caso di SCIA in sanatoria) o 45 giorni (in caso di permesso di costruire in sanatoria).
Ma vediamo bene come funziona.
Permesso di costruire in sanatoria: silenzio assenso dopo 45 giorni
In caso di interventi realizzati in
parziale difformità dal permesso di costruire o dalla SCIA (art.34 TUE) ovvero in assenza o in difformità dalla SCIA nelle ipotesi di cui all’art.37, fino alla
scadenza dei termini di cui all’art.34, comma 1 e comunque fino
all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile
dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere
il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di
inizio attività in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla
disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della
domanda, nonchè ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia
vigente al momento della realizzazione.
In questo caso sarà possibile ottenere il permesso in sanatoria, che può essere rilasciato dallo sportello unico per l’edilizia (SUE), subordinatamente alla preventiva attuazione, entro il termine assegnato dallo sportello unico, degli interventi di cui al secondo periodo.
Qui arriva la regola sul silenzio assenso: “sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con
provvedimento motivato entro quarantacinque giorni, decorsi i quali
la richiesta si intende accolta“.
SCIA in sanatoria: silenzio assenso in 30 giorni
Invece, alle segnalazioni di inizio
attività in sanatoria si applica il termine di
cui all’articolo 19, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovverosia 30 giorni.
Interventi senza autorizzazione paesaggistica in zona vincolata
Se, però, si tratta di interventi per i quali era carente anche l’autorizzazione paesaggistica, allora i termini sono sospesi fino alla definizione del procedimento di
compatibilità paesaggistica ex art.1 comma 4 DL 69/2024, il quale precisa che “Qualora gli interventi di cui al comma 1 sono eseguiti su immobili soggetti a vincolo paesaggistico, il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede all’autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all’accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento. L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, il dirigente o responsabile dell’ufficio provvede autonomamente“.
Silenzio assenso: una volta trascorsi i termini il comune non può più intervenire
Decorsi i termini di cui sopra, eventuali successive determinazioni del
competente ufficio comunale sono inefficaci.
Il termine è interrotto
qualora l’ufficio rappresenti esigenze istruttorie, motivate e
formulate in modo puntuale nei termini stessi, e ricomincia a
decorrere dalla ricezione degli elementi istruttori.
In caso di
accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per la sanatoria,
il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale
applica le sanzioni previste.
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