Nel procedimento di espropriazione forzata promosso da un condomino nei confronti di un creditore del proprio condominio, il creditore procedente è terzo ed estraneo al rapporto contrattuale concluso tra i due.
La quietanza del pagamento effettuato dall’ente, sprovvista di data certa anteriore al pignoramento, gli è quindi inopponibile, ai sensi dell’art. 2704 c.c..
Lo ha affermato la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 14599/2020 (testo in calce), ribadendo il già consolidato principio secondo cui, in sede di accertamento dell’obbligo del terzo (sia nel giudizio a cognizione piena previsto fino al 31 dicembre 2012, sia in quello a cognizione sommaria oggi regolato dall’art. 549 c.p.c.), il creditore procedente che agisce iure proprio è terzo rispetto ai rapporti intercorsi fra il debitore esecutato e il debitor debitoris.
Sommario
Il caso
Una condomina pignorava le somme dovute al titolare di un’impresa edile quale corrispettivo di un contratto d’appalto che questi aveva concluso con il condominio.
Quest’ultimo rendeva però dichiarazione negativa, sostenendo di aver già pagato il dovuto ed esibendo una quietanza di pagamento sprovvista di data certa.
La creditrice procedente contestava la dichiarazione nelle forme di cui all’art. 548 c.p.c., versione antecedente alla modifica attuata con L. 24 dicembre 2012, n. 228.
Il Tribunale di Catania accertava la sussistenza del credito vantato dal debitore nei confronti del condominio.
In particolare riteneva che il terzo non avesse idoneamente provato l’estinzione del debito nei confronti dell’impresa edile prima della notifica del pignoramento: la quietanza di pagamento prodotta dall’amministratore di condominio non presentava infatti data certa, per cui non poteva essere opposta alla creditrice.
Il condominio proponeva appello deducendo che la creditrice, in quanto condomina, non era estranea al rapporto tra il terzo pignorato e l’impresa edile, per cui la quietanza poteva esserle validamente opposta anche se sprovvista di data certa.
La Corte d’appello di Catania accoglieva il gravame, condannando l’appellata al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
La condomina ricorreva quindi per cassazione, cui resisteva il condominio con controricorso.
Con ordinanza interlocutoria, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo in attesa della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite sulla questione della natura giuridica del condominio e dei rapporti intercorrenti fra questo e i condomini.
I motivi di ricorso
La ricorrente lamentava sia l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., sia la violazione o falsa applicazione degli artt. 2917 e 2704 c.c..
Nello specifico sosteneva che la quietanza di pagamento, sprovvista di data certa anteriore al pignoramento, non potesse esserle opposta in quanto terza e quindi estranea al rapporto contrattuale fra l’impresa edile e il condominio.
Citava a tal proposito l’art. 2704 c.c., secondo cui la data della scrittura privata non registrata, con sottoscrizione non autenticata, è computabile rispetto ai terzi solo dal giorno in cui si verifica un fatto che stabilisce in modo certo la formazione anteriore del documento.
Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio
Quanto al primo motivo di ricorso la Corte chiarisce che la censura di cui alla nuova formulazione dell’art. 360 primo comma, n. 5 c.p.c. si fonda esclusivamente sull’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti.
Secondo il combinato disposto degli artt. 366, primo comma n. 6 e 369 secondo comma n. 4 c.p.c., il ricorrente deve quindi indicare il “fatto storico” oggetto di omesso esame, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui risulta esistente, il “come” e il “quando” il fatto è stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”.
Fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio in questione se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice, anche se la sentenza non ha poi dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. SS. UU., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
Nel dichiarare l’inammissibilità del motivo, la Corte rammenta che l’omessa pronuncia su un motivo di appello può tuttalpiù integrare la violazione dell’art. 112 c.p.c., ma non l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti.
Questo perché il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario ma la specifica domanda sottesa alla proposizione dell’appello, quindi se il vizio è dedotto come violazione dell’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. il motivo va dichiarato inammissibile (Cass. Sez. VI – 3, Ordinanza n. 6835 del 16/03/2017).
Obbligazioni condominiali e responsabilità dei condomini
Con la seconda censura, alla Corte è chiesto invece di valutare se il singolo condomino sia contitolare del rapporto contrattuale concluso dal condominio o versi invece in condizioni di terzietà.
L’orientamento prevalente è che ciascun condomino sia contitolare di un autonomo potere individuale, concorrente con quello dell’amministratore, che gli consente di agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario pro quota (Cass. SS. UU. sent. n. 10934 del 18/04/2019), posto che il condominio è un ente di gestione sprovvisto di personalità distinta da quella dei suoi partecipanti (si vedano, fra le tante, Cass. Sez. 2, sent. n. 26557 del 09/11/2017; Cass. Sez. 3, sent. n. 10717 del 16/05/2011).
Il fatto che i condomini rispondano delle obbligazioni assunte dal condominio, stante l’inesistenza di un patrimonio separato, non significa anche che assumano il ruolo di parte in senso tecnico (seppur rappresentata dall’amministratore) nei rapporti contrattuali costituiti da quest’ultimo.
Gli atti giuridici posti in essere dall’amministratore vanno pur sempre riferiti al condominio quale ente di gestione di un interesse collettivo, tant’è che questi dev’essere dotato di un proprio codice fiscale ed effettuare la ritenuta d’acconto sui corrispettivi dovuti per le prestazioni relative a contratti di appalto di opere e servizi, in qualità di sostituto d’imposta.
Quietanza di pagamento condominiale: inopponibilità al condomino pignorante
Muovendo da tali premesse ne consegue che anche la quietanza del pagamento effettuato dal condominio fa stato fra le parti di un rapporto contrattuale cui il singolo condomino resta terzo.
Nei confronti del condomino pignorante la quietanza non è quindi certa e computabile, ai sensi dell’art. 2704 c.c.: ragionando diversamente dovrebbe infatti concludersi per l’opponibilità dell’atto nei soli limiti della quota condominiale millesimale di quel condomino e della sua inopponibilità per il resto.
Il che ovviamente contrasta con la necessaria unicità di effetti dell’atto giuridico.
Conclusioni
In accoglimento del secondo motivo di ricorso la Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, statuendo il seguente principio di diritto: “La quietanza di pagamento sprovvista di data certa anteriore al pignoramento è inopponibile, ai sensi dell’art. 2704 c.c., al condomino che sottoponga ad espropriazione forzata, ex artt. 543 c.p.c. e segg., i crediti del debitore esecutato verso il proprio condominio, in quanto egli è terzo estraneo al rapporto contrattuale da cui origina l’oggetto di pignoramento”.
Principio che va coordinato con quello già affermato dalla Corte, secondo cui in sede di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato (sia nel giudizio a cognizione piena previsto dall’art. 548 c.p.c., fino al 31 dicembre 2012, sia in quello a cognizione sommaria oggi regolato dall’art. 549 c.p.c.), il creditore procedente che non agisce in nome e per conto del proprio debitore bensì iure proprio, è terzo rispetto ai rapporti intercorsi fra il debitore esecutato e il debitor debitoris.
Ne consegue che la quietanza di pagamento rilasciata dal debitore al terzo pignorato può essergli opposta solo se ha data certa anteriore alla notifica dell’atto di pignoramento, ai sensi dell’art. 2704 c.c..
Ma anche quando gli sia opponibile non gode del valore probatorio privilegiato di cui all’art. 2702 c.c., ma ha il mero valore indiziario di una prova atipica (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24867 del 09/10/2018; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6760 del 21/03/2014).
CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.14599/2020 >>SCARICA IL TESTO IN PDF
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