Si aggiudicano la casa all’asta presso il Tribunale di Catania ma subiscono l’azione di rivendica da parte di terzi che, nel frattempo, avevano usucapito lo stesso immobile con sentenza della Corte di Appello di Catania, ormai passata in giudicato. E’ quanto accaduto ad una giovane coppia che rischia di perdere la casa e pagare comunque il mutuo, contratto per pagare la stessa casa.
A descrivere il caso anomalo è l’avvocato Salvatore Bidera Miceli del Foro di Palermo: “Designato l’ulteriore giudicante, chiamato a dirimere il conflitto tra l’acquisto per usucapione ‘a titolo originario’ e l’acquisto per decreto di trasferimento ‘a titolo derivativo’, mediante un complesso ragionamento volto all’individuazione del momento in cui si sarebbe verificato l’usucapione rispetto alla trascrizione del pignoramento, pur ribadendo la prevalenza dell’acquisto per usucapione rispetto all’acquisto in seno a pubblica asta, concedendo priorità alla tutela del creditore ipotecario ed alla sussistenza della sua necessaria partecipazione nel contraddittorio, dichiarava l’usucapione non opponibile agli aggiudicatari”.
Il giudice etneo, infatti, scrive: “Dalla sentenza della Corte d’Appello di Catania del 2019, con cui è stata accolta la domanda di usucapione, si ricava che il possesso utile ai fini dell’usucapione risulta documentato a partire dal 1991 con la conseguenza che la Corte accertò verificata l’usucapione ventennale alla data del 2011. Prima di quest’ultima data, l’odierno attore non era proprietario delle unità di cui trattasi, con il logico corollario che legittimamente e correttamente venne avviato il procedimento esecutivo nel 1995 nei confronti della società in quel momento debitrice del creditore procedente e proprietaria a pieno titolo, non essendo maturato in favore dell’attore il termine per l’usucapione. Da ciò discende che l’usucapione non è opponibile ai convenuti, atteso che il decreto di trasferimento coattivo in favore di questi è stato adottato nell’ambito di un procedimento esecutivo avviato e trascritto nel 1995 in danno della società all’epoca proprietaria dei beni oggetto del procedimento esecutivo, laddove parte attrice divenne proprietaria per usucapione in data 2011, oltre quindici anni dopo, per come stabilito dalla sentenza della Corte d’appello di Catania”.
“Con una pronuncia rivoluzionaria – commenta l’avvocato – il giudice etneo ha quindi magistralmente chiarito la complessità delle questioni giuridiche sottese ai due tipi di acquisto – a titolo originario per l’usucapione ed a titolo derivativo per l’aggiudicazione in asta – rigettando l’azione di rivendica e le consequenziali richieste risarcitorie”.
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