Il Tribunale di Nola ha dichiarato – conformandosi ad un orientamento della Cassazione – l’inammissibilità dell’atto di citazione depositato a seguito di un’opposizione all’esecuzione, in quanto contenente motivi diversi e ulteriori rispetto a quelli formulati nella precedente fase cautelare.
La vicenda trae appunto origine da un’opposizione all’esecuzione immobiliare, promossa dai debitori ai sensi dell’art. 615 c.p.c., con la quale gli stessi chiedevano la rideterminazione del minor credito vantato dalla creditrice procedente (in virtù di un contratto di mutuo fondiario), a causa della mancata contabilizzazione di alcuni pagamenti eseguiti da uno degli opponenti.
Successivamente all’udienza di trattazione, il Giudice dell’esecuzione rigettava l’opposizione e assegnava termini per l’introduzione della fase di merito.
Conseguentemente, gli opponenti notificavano alla creditrice procedente l’atto di citazione e davano impulso al giudizio di merito.
Nell’atto di citazione, tuttavia, venivano sollevate delle eccezioni del tutto differenti da quelle che avevano costituito oggetto di opposizione all’esecuzione.
Nello specifico, gli attori – nel giudizio di merito – non eccepivano più la rideterminazione del credito rispetto a quello vantato dalla creditrice (a causa della mancata contabilizzazione di alcuni pagamenti), ma chiedevano al Giudice ordinario di dichiarare la nullità del contratto di mutuo fondiario a causa del superamento del limite di finanziabilità previsto dall’art. 38 TUB e dell’applicazione di tassi di interesse usurari.
Il Tribunale adito, conseguentemente, ha dichiarato l’inammissibilità dell’atto di citazione, perché nella stessa è stato contestato il diritto della creditrice di agire in via esecutiva sulla base di eccezioni del tutto nuove e mai formulate nel ricorso in opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Aderendo a un orientamento della Corte di Cassazione (espresso, ex multis, con sentenza n. 1328/2011), il Giudice, con la sentenza in esame, ha osservato come nel giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., gli opponenti hanno veste sostanziale e processuale di attori. Conseguentemente, le eventuali “eccezioni” da loro sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono “causa petendi” della domanda proposta con il ricorso in opposizione e, pertanto, sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda.
Chiariti i rapporti tra opposizione all’esecuzione (che si riferisce alla fase cautelare) e giudizio ordinario (relativo, dunque, alla successiva fase di merito), il Giudice ha quindi ritenuto che nell’atto di citazione la domanda non può essere mutata, modificando le eccezioni (già sollevate in fase cautelare e) che ne costituiscono il fondamento. Quest’ultimo, inoltre, neppure potrebbe accogliere l’opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d’ufficio.
Per questi motivi, il Giudice, ha rigettato la citazione formulata dagli opponenti, dichiarandola inammissibile.
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