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Superbonus: sconto integrale in fattura

Una fattura inviata allo SdI, ma dallo stesso scartata, non viene a giuridica esistenza e non può considerarsi emessa. Va, tuttavia, aggiunto che lo scarto non pregiudica di per sé la tempestiva emissione del documento laddove il problema che vi ha dato corso venga corretto nei  cinque giorni successivi alla ricezione del messaggio che dà conto dello scarto stesso. In questo senso si era già espressa la circolare n. 13/E del 2 luglio 2018, dove si  è precisato che in «caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata ­ entro 5 giorni, una ”ricevuta di scarto” del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale  con cui è stato inviato il file al SdI. In tali ipotesi la fattura elettronica (o le fatture del lotto) di cui al file scartato dal SdI si considera non emessa.

In tutti i casi, a fronte della mancata emissione della fattura, è necessario documentare correttamente l’operazione sottesa. In  questo  senso,  valgono  i  principi  generali  in  materia,  legati  non  solo  alla  tenuta di una ordinata contabilità, ma anche ai requisiti legislativamente previsti per l’emissione e la registrazione dei documenti in esame.

Si ritiene, dunque, fermi i chiarimenti già resi con la risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013 sull’identificazione univoca del documento ­ nonché quelli della risposta  al quesito precedente ­ che la fattura elettronica, relativa al file scartato dal SdI, vada preferibilmente emessa (ossia nuovamente inviata tramite SdI entro cinque giorni dalla notifica di scarto) con la data ed il numero del documento originario.

Deve pertanto ribadirsi il principio in base al quale una fattura inviata allo SdI nei termini di cui all’articolo 21 e ss. del d.P.R. n. 633 del 1972 – dallo stesso SdI scartata e nuovamente inviata nei cinque giorni successivi con medesimo numero e data ­ si ha per tempestivamente emessa.

In tutti i casi, a fronte della mancata emissione della fattura, è necessario documentare correttamente l’operazione sottesa. In  questo  senso,  valgono  i  principi  generali  in  materia,  legati  non  solo  alla  tenuta di una ordinata contabilità, ma anche ai requisiti legislativamente previsti per l’emissione e la registrazione dei documenti in esame.

Si ritiene, dunque, fermi i chiarimenti già resi con la risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013 sull’identificazione univoca del documento ­ nonché quelli della risposta  al quesito precedente ­ che la fattura elettronica, relativa al file scartato dal SdI, vada preferibilmente emessa (ossia nuovamente inviata tramite SdI entro cinque giorni dalla notifica di scarto) con la data ed il numero del documento originario.

Deve pertanto ribadirsi il principio in base al quale  una fattura inviata allo SdI nei termini di cui all’articolo 21 e ss. del d.P.R. n. 633 del 1972 – dallo stesso SdI scartata e nuovamente inviata nei cinque giorni successivi con  medesimo numero e data ­ si ha per tempestivamente emessa.

Peraltro,  come  recentemente  ricordato  durante  i  periodici  incontri  con  la  stampa specializzata, «stanti  i  tempi  legislativamente previsti per la documentazione delle operazioni a mezzo fattura, non diversamente da quanto avvenuto al 1° gennaio­ momento di entrata in vigore dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica tramite SdI ­ va ribadito quanto chiarito con la circolare n. 14/E del 2019, ossia che in considerazione del fatto che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo SdI,  quest’ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente  e  all’Amministrazione  finanziaria)  la  data  (e  l’orario)  di  avvenuta  ”trasmissione”,  è  possibile assumere che la data riportata nel campo ”Data” della sezione ”Dati Generali”  del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione.

Ciò significa che, anche se l’operatore decidesse di ”emettere” la fattura elettronica  via SdI non entro le ore 24 del giorno dell’operazione (caso tipico della fattura immediata)  bensì in uno dei successivi 10 giorni [ora 12, ndr.] previsti dal novellato articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto IVA, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione e i 10 giorni citati potranno essere sfruttati per la  trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

Osservazioni

Dovendo coniugare i principi espressi nei diversi ambiti, va quindi ulteriormente  precisato  che  laddove  l’emissione  della  fattura  per  i  servizi  resi  non  sia  contestuale  al  pagamento  degli  stessi  (anche tramite  riconoscimento  dello  sconto)  e,  pertanto, il  documento indichi due diverse date [una di effettuazione dell’operazione (ossia di pagamento, anche tramite l’equivalente sconto) ed una successiva di trasmissione allo  SdI],  laddove  la  seconda  sia  rispettosa  dei  termini  di  legge  (ivi  compresi  i  sopra  richiamati cinque giorni dall’eventuale scarto), la fattura risulterà correttamente emessa  e lo sconto applicato.

In  altre  parole,  ai  fini  dell’individuazione  del  momento  di  sostenimento  della  spesa,  in  ipotesi  di  opzione  per  lo  ”sconto  integrale”  in  fattura  applicabile  secondo  le  percentuali  vigenti  in  tale  momento,  è possibile  dare  rilevanza  alla  data  indicata  in fattura, corrispondente all’effettuazione dell’operazione (ossia al pagamento, anche tramite l’equivalente sconto), sempreché la relativa fattura sia stata trasmessa allo SdI  nei termini stabiliti dall’articolo 21, comma 4, del d.P.R n. 633 del 1972 (entro 12 giorni), e ricorrano gli ulteriori requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina del  ”Superbonus 110%”.

Alla luce di quanto sopra, nel caso in esame, laddove la fattura elettronica recante  lo sconto integrale sia stata inizialmente inviata al SdI il 30 dicembre 2023 e, a seguito di  avvenuto scarto, nuovamente inviata nei cinque giorni successivi allo stesso ­ elementi  su cui l’istante non ha fornito specifico ragguaglio, né documentazione a supporto e che  rimangono quindi esclusi da qualsiasi esame o valutazione nella presente sede ­ la stessa  potrà considerarsi emessa nel 2023, con tutte le conseguenze del caso.

Fonte: Risp. AE 13 maggio 2024 n. 103

 

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