A cura della Redazione.
Il caso: la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Latina che aveva condannato Tizio per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva e di bancarotta fraudolenta documentale, nella sua qualità di amministratore della società Delta.
Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato propone ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore, deducendo, come primo motivo, vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 24 Cost. e 97,178 e 179 cocl. proc. pen.: il ricorrente rileva che:
– in data 6 giugno 2019, Tizio aveva nominato l’avv. Caio, suo difensore di fiducia; l’avv. Caio, in data 21 ottobre 2021, era stato cancellato dall’Albo degli avvocati;
– il Tribunale, nelle due udienze dibattimentali (del 27 ottobre 2021 e del 13 aprile 2019), costituiva le parti sostituendo il difensore di fiducia avv. Tizio con un difensore nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., non tenendo conto della suddetta cancellazione (intervenuta in data anteriore alla prima udienza dibattimentale), che avrebbe dovuto indurlo a nominare, ai sensi dell’art. 97, comma 1, cod. proc. pen., un avvocato d’ufficio, al quale affidare stabilmente la difesa dell’imputato;
– pertanto, il Tribunale, avendo lasciato l’imputato privo di una stabile difesa, avrebbe determinato una nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del processo.
Per la Cassazione la censura è fondata:
a) l’assistenza dell’imputato nel processo penale, per la sua natura tecnica, presuppone l’iscrizione del difensore nell’albo professionale, da escludersi nel caso di avvocato cancellatosi dallo stesso, sicché, in tal caso, si verifica una nullità assoluta e insanabile degli atti, rilevabile in ogni stato e grado del processo, a norma degli artt. 178, lett. c), e 179, comma l, cod. proc. pen.;
b) alcun rilievo può essere attribuito al fatto che, nelle udienze dibattimentali, l’imputato sia stato, comunque, assistito da un difensore, atteso che la nomina di un difensore d’ufficio di sensi deli’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., è volta a consentire l’assistenza temporanea all’imputato in assenza del suo difensore di fiducia, non rinunciante, o d’ufficio ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen., impedito a partecipare, e non comporta la costituzione di un rapporto difensivo con lo stesso imputato;
c) la difesa non si esaurisce nella mera assistenza tecnica in udienza, ma si articola nel compimento di tutta un’altra serie di attività (a partire dalla predisposizione di una linea difensiva) che implicano l’istaurazione di uno stabile rapporto con l’imputato;
d) pertanto, essendosi verificata, nel corso del giudizio di primo grado, una nullità assoluta che “travolge” tutti gli atti processuali seguenti a essa, devono essere annullate la sentenza impugnata e quella di primo grado.
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