Divieto di nuove installazioni fotovoltaiche con moduli a terra in terreni agricoli, salvi gli impianti agrivoltaici
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 63/2024 (disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale).
Il provvedimento pone fine all’installazione incontrollata di impianti fotovoltaici a terra allo scopo di tutelare le aree vocate alla produzione agricola.
L’obiettivo del Governo è “bilanciare lo sviluppo delle energie rinnovabili con la salvaguardia delle aree destinate all’agricoltura, incentivando nel contempo progetti che integrino efficacemente le attività agricole con la produzione energetica da fonti solari”.
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Impianti a terra solo in caso di interventi di modifica o potenziamento di installazioni già esistenti
Il blocco di nuove installazioni fotovoltaiche con moduli a terra nei terreni produttivi è bilanciato dalla necessità di consentire il raggiungimento degli obiettivi di generazione da energia rinnovabile entro il 2030 previsti da RepowerEu.
Infatti, l’articolo 5 del Decreto agricoltura recante “disposizioni finalizzate a limitare l’uso del suolo agricolo” aggiunge all’art. 20 del Decreto Red II (D.Lgs. 199/2021), il comma 1.bis stabilendo che “l’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all’articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell’area occupata.
In pratica, non si potranno installare nuovi impianti a terra né aumentare l’estensione di quelli esistenti su tutti i terreni potenzialmente agricoli e coltivabili.
Tuttavia, viene ammesso il revamping degli impianti.
Articolo 6-bis, lett. b del D.L. 28/2011
Impianti fotovoltaici a terra: interventi che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell’impianto, comportano una variazione dell’altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento.
Fotovoltaico in agricoltura: salvi gli investimenti Pnrr, le CER e gli impianti agrivoltaici
Lo stop non riguarda gli impianti agrivoltaici, ovvero gli impianti fotovoltaici sospesi 1,3 metri nel caso di attività zootecnica (altezza minima per consentire il passaggio con continuità dei capi di bestiame) o 2,1 metri nel caso di attività colturale (altezza minima per consentire l’utilizzo di macchinari funzionali alla coltivazione).
È possibile, a questo punto, che tutte le autorizzazioni richieste fino a oggi, con l’introduzione della nuova norma, si trasformino da impianti a terra ad agrivoltaici.
Un cambio in corsa che – secondo le associazioni di categoria – comporterà costi aggiuntivi, problemi tecnici legati al vento e alla tenuta delle installazioni, un maggiore impatto visivo e, di conseguenza, un rincaro dell’energia elettrica prodotta.
Il blocco degli impianti a terra nei terreni agricoli non riguarda:
- i progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetiche rinnovabili (CER)
- i progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
Inoltre, le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi della normativa previgente.
Ricordiamo che il percorso autorizzativo del fotovoltaico a terra, in particolare per quelli di potenza superiore al megawatt, prevede una procedura abilitativa semplificata per impianti di una dimensione non elevata e un’autorizzazione unica per quelli di grandi dimensioni, che devono anche ottenere la Via, valutazione di impatto ambientale.
Cosa sono gli impianti fotovoltaici a terra? Qual è la differenza tra impianti fotovoltaici a terra e impianti agrivoltaici?
Mentre nel caso di impianti fotovoltaici a terra il suolo viene reso impermeabile e viene impedita la coltivazione e la crescita della vegetazione, (ragioni per le quali il terreno agricolo perde tutta la sua potenzialità produttiva) nell’agrivoltaico l’impianto è invece posizionato direttamente su pali più alti, e ben distanziati tra loro, in modo da consentire alle macchine da lavoro la coltivazione agricola.
Nessun vincolo per il fotovoltaico a terra in cave, miniere cessate, autostrade e impianti industriali
La norma consente, invece, l’utilizzo del fotovoltaico a terra se installato:
- in cave e miniere non in funzione, abbandonate o in condizioni di degrado ambientale;
- porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- siti e impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;
- siti e impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali;
- aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;
- aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti.
Ti allego il D.L. 63/2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
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