I professionisti conquistano la scena della crisi d’impresa, andando a rafforzare la spinta privatistica e negoziale degli strumenti di ristrutturazione previsti dal Codice della crisi d’impresa (dlgs 14/2019, Ccii). Lo dimostrano le scelte operate dal testo del decreto correttivo al Ccii approvato ieri dal Consiglio dei ministri. A partire dal professionista indipendente (art. 2, lett.o), passando dall’esperto della Cnc, sino ad arrivare ai controllori sindaci e revisori, tutto il percorso della crisi d’impresa, precoce e interno al risanamento, esalta l’intervento degli iscritti agli albi professionali, la cui formazione varrà anche per l’iscrizione all’elenco dei gestori della crisi ex art. 356 e per l’iscrizione varranno anche le esperienze dell’ultimo quinquennio quale attestatore, curatore, commissario giudiziale o liquidatore giudiziale, in proprio o in collaborazione con professionisti iscritti all’elenco.
Accolte le proposte dei commercialisti
Le modifiche accolgono le proposte del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti avanzate tramite il confronto continuo avuto tra il presidente Elbano de Nuccio e il viceministro alla giustizia Paolo Sisto, tanto che nell’art. 2 lett. o) i presupposti del professionista indipendente rimarcano che possono esercitare tale attività solo coloro che sono in possesso dei requisiti di professionalità previsti nell’art. 358, comma 1 lett-a) e b) Ccii.
E’ stata, così fatta chiarezza in ordine alle competenze del professionista attestatore incaricato dal debitore per valutare la veridicità e della fattibilità dei piani e che nella vecchia legge fallimentare poteva essere unicamente un iscritto all’ albo dei commercialisti e degli avvocati in possesso dell’iscrizione nel registro dei revisori legali. La norma prevede ora anche di sostituire l’albo ministeriale ex art. 356 con un semplice obbligo di iscrizione all’elenco dei gestori della crisi e si ribadisce che i professionisti sono vigilati dagli ordini a loro volta vigilati dal Ministero. Le modifiche, inoltre, vanno ad eliminare ogni riferimento all’ultroneo obbligo di tirocinio previsto nell’art. 4, comma 5, lett. c), decreto del Ministero della giustizia 24 settembre 2012, n. 202, riducendo anche gli obblighi di formazione e aggiornamento continui a 18 ore.
Alternative da comparare
Nelle nuove disposizioni del Ccii, inoltre, viene enfatizzata la necessità di comparazione della proposta del debitore all’alternativa liquidatoria che può essere valutata dal solo professionista indipendente, che trova un importante ruolo anche nell’accordo con le agenzie fiscali nell’ambito della Cnc. Per dimostrare che lo stralcio dei tributi (diversi da quelli comunitari come l’Iva) sarà, infatti, necessario che un professionista attesti la convenienza dell’alternativo scenario. Infine, viene ripristinata la vecchia previsione dell’originario Ccii in tema di controlli dei revisori. Il dlgs 83/2022 aveva previsto che solo i sindaci siano obbligati alla segnalazione ex art. 25 octies per l’emersione della crisi d’impresa e l’avvio della Cnc.
Maggiore certezza applicativa
La riformulazione della predetta disposizione recepisce la proposta dei commercialisti volta a garantire maggior certezza applicativa e responsabilità meglio definite per i componenti dell’organo di controllo chiamati, dal 2022, a effettuare la segnalazione delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario, secondo i parametri dell’art. 3 del Ccii.
La segnalazione agli amministratori, così, dovrà essere eseguita sia dai sindaci sia dal soggetto incaricato della revisione legale, al verificarsi di situazioni di crisi o di insolvenza e non al verificarsi di situazioni in cui esista unicamente probabilità di crisi, considerate le incertezze relative a una oggettiva definizione della condizione di pre-crisi, anche con riferimento al criterio temporale, così fissando un termine di 60 giorni dalla rilevazione della crisi.
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