Tra le diverse modifiche introdotte dal
Decreto Legge 29 maggio 2024, n. 69,
recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione
edilizia e urbanistica”, c.d. “Decreto Salva Casa”, una potrebbe
essere particolarmente risolutiva su una tipologia di intervento
che nel tempo ha causato un proliferarsi di contenziosi
amministrativi: la qualificazione come attività edilizia libera
della “pergotenda“, ovvero delle opere di
protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, messa nero su
bianco con l’introduzione della lettera b-ter)
all’art. 6, comma 1 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico
Edilizia).
Pergotenda: per il Decreto Salva Casa è edilizia libera
Nello specifico, la norma dispone che sono attività edilizia
libera «b -ter ) le opere di protezione dal sole e dagli agenti
atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende,
tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo
retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di
protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o
annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture
fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera. In ogni
caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare
la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente
variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche
tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo
l’impatto visivo e l’ingombro apparente e devono armonizzarsi alle
preesistenti linee architettoniche».
In questo modo si mette nero su bianco una consolidata
giurisprudenza amministrativa sul tema. Solo per citare alcune tra
le più recenti sentenze:
- Tar
Lazio del 14 marzo 2024, n. 5524:- affinché una pergotenda possa essere installata in edilizia
libera, è fondamentale innanzitutto che l’opera principale
sia costituita dalla stessa tenda, e non dalla struttura
che la sorregge, che dev’essere qualificabile invece come mero
accessorio di sostegno; - la struttura non deve creare nuovi stabili volumi o superfici
utili, deve essere facilmente amovibile e, a tale scopo, composta
da elementi leggeri e non stabilmente infissi al suolo; - la tenda, peraltro, dev’essere composta in materiale plastico o
tessuto, e dev’essere totalmente
retraibile al fine di non andare mai a creare dei
nuovi ambienti chiusi che possano alterare la sagoma e il prospetto
dell’edificio già esistente. Fondamentale infine è la finalità
dell’installazione, perché in edilizia libera sono ammesse solo le
pergotende utili a proteggere dal sole e dagli agenti
atmosferici l’immobile principale.
- affinché una pergotenda possa essere installata in edilizia
- Consiglio di
Stato, 30 gennaio 2024, n. 916:- la pergotenda è un elemento di arredo esterno non soggetto a
preventivo rilascio di permesso di costruire, ma va inclusa tra le
opere di edilizia libera, ai sensi dell’articolo 6, lettera e.5),
d.P.R. n. 380/2001, in quanto non costituisce intervento di
trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio mediante
nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica; - date le caratteristiche costruttive e funzionali (quando è di
dimensioni contenute), la pergotenda non
costituisce nemmeno intervento di ristrutturazione edilizia
suscettibile di portare ad un organismo edilizio in tutto o in
parte diverso dal precedente e comportante aumento di unità
immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o
delle superfici, ovvero mutamenti della destinazione d’uso; - la pergotenda è un’opera precaria sia dal
punto di vista costruttivo sia da un punto di vista strettamente
funzionale ed esclude la necessità di titolo edilizio e quindi non
necessita di titolo abilitativo; - si tratta solo di un elemento di protezione dal sole e dagli
agenti atmosferici, finalizzato ad una migliore fruizione dello
spazio esterno dell’unità abitativa, è mero elemento
accessorio, trattandosi di struttura di arredo, costituita
da struttura leggera e amovibile,
caratterizzata da elementi in metallo o in legno di esigua sezione,
coperta da telo anche retrattile, stuoie in canna o bambù o
materiale in pellicola trasparente, priva di opere murarie e di
pareti chiuse di qualsiasi genere, costituita da elementi leggeri,
assemblati tra loro, tali da rendere possibile la loro rimozione
previo smontaggio e non per demolizione.
- la pergotenda è un elemento di arredo esterno non soggetto a
TAR Lazio, sentenza 1 giugno 2023, n. 9339:- l’opera principale non è la struttura in sé, ma la tenda, quale
elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici,
finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio
esterno dell’unità abitativa; - il carattere retrattile della tenda esclude che la copertura e
la chiusura perimetrale che essa realizza presenti elementi di
fissità, stabilità e permanenza.
- l’opera principale non è la struttura in sé, ma la tenda, quale
Pergotenda, tende da sole, tende retrattili: tutti interventi
di edilizia libera
Seguendo quindi la giurisprudenza che si è formata
sull’argomento, questa tipologia di opera configura un intervento
di edilizia libera quando:
- non determina la creazione di uno spazio stabilmente chiuso,
con conseguente variazione di volumi e di superfici; - ha caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali
da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente; - si armonizza con le preesistenti linee architettoniche.
Sebbene tempus regit actum, configurando una
sostanziale retroattività della norma per cui i contenziosi già in
corso non potranno fare sicuramente riferimento esplicito alla
nuova lettera b-ter), considerato che la disposizione è frutto di
un consolidato orientamento in materia, gli esiti delle future
sentenze in tema pergotende dovrebbero a questo punto essere
scontati.
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