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Decreto ingiuntivo emesso a carico del condominio: il singolo condomino può proporre opposizione?

La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni. Questo pratico volume è consigliato per fornire la chiave per la risoluzione dei problemi più comuni: Manuale di sopravvivenza nel condominio

Manuale di sopravvivenza in condominio

La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni. L’abuso degli spazi comuni, la suddivisione delle spese, la revoca dell’amministratore, che non risponde mai al telefono, ma anche la convivenza con l’odore di soffritto e il cane del vicino, le spese personali o condominiali?Uno sguardo all’indice ci consente di riconoscere i casi in cui ognuno di noi, almeno una volta nella propria esperienza, si è imbattuto.Questa pratica guida, che nasce dalla lunga esperienza in trincea nel mondo del condominio dell’Autore, non solo come avvocato, ma anche come giornalista, è scritta in modo chiaro e comprensibile a tutti, professionisti e non, amministratori e condòmini, per fornire la chiave per risolvere i problemi più ricorrenti.Luca SantarelliAvvocato cassazionista, giornalista pubblicista, politico e appassionato d’arte. Da sempre cultore del diritto condominiale che ritiene materia da studiare non solo sotto il punto di vista giuridico. Già autore di monografie, dal 2001 firma rubriche nel quotidiano la Nazione del gruppo QN e dal 2022 tiene rubriche radiofoniche per Radio Toscana. Relatore a numerosi convegni nel territorio nazionale, isole comprese.

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1. La vicenda

Con atto di citazione una condomina proponeva opposizione al decreto che intimava al condominio il pagamento della somma di euro 102.566,90 in favore di un’impresa edile, a titolo di prezzo per l’esecuzione di lavori dati in appalto. L’atto di opposizione veniva notificato, oltre che alla società ingiungente, che si costituiva in giudizio, anche al condominio, che invece rimaneva contumace.
Il Tribunale rigettava nel merito l’opposizione. La Corte d’Appello dichiarava il difetto di legittimazione dell’attrice alla domanda, affermando che il decreto ingiuntivo era stato emesso nei confronti del condominio, il quale era l’unico legittimato ad opporvisi e che ai singoli condomini può essere riconosciuta una legittimazione processuale autonoma soltanto nelle controversie in materia di diritti reali concernenti le parti comuni dell’edificio condominiale. Di conseguenza i giudici di secondo grado annullavano la decisione impugnata e dichiaravano definitivo il decreto ingiuntivo per mancata opposizione.
La condomina ricorreva in Cassazione, denunziando l’erroneità della decisione impugnata per contrasto con i principi e le norme che reggono il condominio e ne disciplinano l’attività; in particolare sosteneva che la presenza dell’amministratore non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a tutela dei propri diritti, sicché essi non possono considerarsi terzi rispetto a pretese vantate nei confronti del condominio.
La ricorrente, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, sosteneva, perciò, che ciascun condomino è legittimato ad impugnare personalmente il provvedimento ingiuntivo emesso nei confronti del condominio, tanto più nell’inerzia di quest’ultimo.
La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni. Questo pratico volume è consigliato per fornire la chiave per la risoluzione dei problemi più comuni:

2. Decreto ingiuntivo a carico del condominio e opposizione del singolo condomino: la soluzione

Secondo i giudici supremi, come è emerso dagli atti di causa, il credito vantato in via monitoria dal terzo riguardava somme per l’esecuzione di lavori sulle parti comuni dell’edificio, in forza di una regolare delibera da parte dell’assemblea condominiale e di un contratto di appalto concluso dall’amministratore.
Per la Suprema Corte, quindi, il debito del condominio (vantato in via monitoria) è risultato pacificamente relativo a spese per la manutenzione di beni comuni, assunte nell’interesse dei condomini.
Alla luce di quanto sopra la Cassazione ha ricordato che il singolo condomino non ha autonoma legittimazione a proporre opposizione a decreto ingiuntivo emesso a carico del condominio per debiti derivanti dalla gestione dei beni comuni, spettando essa unicamente all’amministratore.

3. Le riflessioni conclusive

Secondo la giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo oggetto della domanda è un credito vantato dall’ingiungente nei confronti dell’ingiunto, con la conseguenza che, dal punto soggettivo, le parti del processo possono essere esclusivamente colui che ha proposto la domanda e colui contro cui tale domanda è diretta (Cass. civ., sez. III, 02/11/2010, n. 22284; Cass. civ., Sez. Un., 15/11/2005, n. 23022). In applicazione di tale principio (pienamente valido in ambito condominiale) è stato affermato che, nelle controversie condominiali, la legittimazione ad agire può essere riconosciuta ai singoli condomini solo nel caso in cui la lite investa il diritto degli stessi sulle parti comuni dell’edificio, nei cui confronti il condomino vanta la posizione di comproprietario pro quota e, quindi, è titolare di un’autonoma situazione giuridica soggettiva distinta dal condominio e dagli altri partecipanti (Cass. civ., sez. III, 24/07/2023, n. 22116; Cass. civ., Sez. Un, 18/04/2019, n. 10934). I singoli condomini, perciò, non sono legittimati a proporre opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio (Cass. civ., sez. VI,13/06/2018, n. 15567). In quest’ottica è stato affermato che qualora la controversia non abbia ad oggetto la tutela o l’esercizio di diritti reali su parti o servizi comuni, ma posizioni di natura obbligatoria volte a soddisfare esigenze comuni della collettività condominiale, la legittimazione spetta al solo amministratore, potendo il singolo condomino svolgere intervento adesivo dipendente, ma non anche proporre impugnazione avverso la sentenza che abbia visto il condominio soccombente. Si è esclusa, quindi, la legittimazione autonoma del singolo condomino a proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna pronunciata nei confronti del condominio per un debito dello stesso, essendo essa dichiarativa del solo fatto costitutivo dell’obbligazione dell’intera somma, senza fare stato sulla ripartizione tra i singoli condomini degli oneri da essa derivanti: in altre parole, il singolo condomino non può far valere un autonomo interesse ad accertare l’insussistenza del proprio debito parziale (Cass. civ., sez. II, 14/07/2023, n. 20282).

 

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