L’art. 20 dello schema di decreto legislativo, recante “disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14”, stando alla bozza circolata, contiene modifiche alle disposizioni codicistiche dedicate alla procedura di concordato minore.
L’art. 20, in particolare, modifica in parte qua gli artt. 75, 76, 78, 80, 82 e 83 del DLgs. 14/2019. In primo luogo, la disposizione interviene sull’art. 74 comma 2 del DLgs. 14/2019, chiarendo il concetto di “risorse esterne” nell’ambito del concordato minore liquidatorio, concetto che, ove il correttivo venisse approvato, verrebbe in futuro ancorato ad un incremento, in misura apprezzabile, dell’attivo al momento della presentazione della domanda, piuttosto che a un meno agevole, sotto il profilo dell’accertamento giudiziale, aumento, in misura apprezzabile, della soddisfazione dei creditori.
In secondo luogo, attraverso un mirato intervento sull’art. 74 comma 3 del DLgs. 14/2019, viene meglio delineato il contenuto della proposta, allineandolo alla disciplina dettata per gli altri strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza in una condivisibile ottica di miglioramento applicativo dell’istituto: degna di nota è la precisazione relativa all’ipotesi in cui si renderebbe obbligatoria la formazione delle classi, ravvisabile nel sol caso in cui risultino creditori titolari di garanzie prestate da terzi.
Viene poi modificato l’art. 74 comma 4 del DLgs. 14/2019, precisando l’inapplicabilità, nel contesto del concordato minore, dell’istituto della transazione fiscale di cui all’art. 88 del DLgs. 14/2019. Interessanti appaiono le modifiche apportate all’art. 75 del DLgs. 14/2019: in primo luogo, al fine di eliminare una “ingiustificata disparità di trattamento” tra debitori, viene inserito nella citata norma il comma 2-bis, che consente, analogamente a quanto già avviene nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, al debitore persona fisica che accede al concordato minore di essere autorizzato dal giudice a proseguire nel pagamento del mutuo con garanzia reale gravante sull’abitazione principale; in secondo luogo, in ragione del fatto che il concordato minore è utilizzabile anche dal professionista, lo schema di decreto interviene sul terzo comma, estendendo la possibilità di prosecuzione del mutuo anche ai contratti garantiti da beni strumentali all’esercizio dell’attività “professionale”.
Con le modifiche apportate all’art. 76 del DLgs. 14/2019, mutano, in parte, i contenuti della relazione particolareggiata dell’OCC: per ragioni di celerità ed efficienza, la relazione dovrà contenere l’indicazione degli atti in frode compiuti dal debitore, così come anche la valutazione sulla fattibilità del piano (art. 76 comma 2 lett. c) e d) del DLgs. 14/2019); al contrario, la relazione non dovrà più indicare la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori, né i criteri adottati nella formazione delle classi, trattandosi, come precisato dalla Relazione illustrativa, di dati più propriamente attinenti al contenuto della proposta.
Ed ancora, nell’art. 78 del DLgs. 14/2019 vengono, da un lato, inserite, ai commi 1 e 4, le medesime modifiche apportate all’art. 70 del DLgs. 14/2019 in relazione alla ristrutturazione dei debiti del consumatore (e, dunque, la concessione al debitore di un termine di 15 giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti, la reclamabilità avanti al Tribunale nel termine di 30 giorni e secondo le norme di cui agli artt. 737 e 738 c.p.c. del decreto di inammissibilità, la rimessione degli atti al giudice in caso di accoglimento del reclamo per l’adozione dei provvedimenti conseguenti e l’applicabilità dell’art. 10 del DLgs. 14/2019), ove, dall’altro, vien precisato, in maniera più puntuale, ai commi 2 e 2-bis, il contenuto e la portata delle misure protettive, estese ora anche alle azioni cautelari promosse dai creditori e con conseguenze ben delineate, che, per inciso, non riguardano più la nullità delle azioni intraprese (ma solo l’inammissibilità o l’improcedibilità): la sospensione delle prescrizioni, il fatto che le decadenze non possono verificarsi e l’impossibilità di apertura della liquidazione controllata.
Degna di nota risulta poi la modifica apportata all’art. 80 del DLgs. 14/2019, nella parte in cui – in linea con i criteri direttivi della legge delega fiscale – estende l’operatività del cram down fiscale anche agli “enti territoriali”. Da ultimo, l’art. 20 dello schema di decreto correttivo interviene sulla disciplina della revoca e della conversione in procedura liquidatoria, di fatto inserendo negli artt. 82 e 83 del DLgs. 14/2019 le medesime modifiche apportate agli artt. 72 e 73 del DLgs. 14/2019 (e così, dunque, la legittimazione dell’OCC a domandare la revoca dell’omologazione, l’eliminazione dell’iniziativa officiosa del tribunale, l’eliminazione del riferimento alla “conversione” e la legittimazione, anche del creditore, a domandare, successivamente alla revoca, l’apertura della liquidazione controllata nei confronti del debitore).
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