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L’efficacia della sentenza ottenuta nell’ambito di un giudizio promosso nei confronti di un’associazione non riconosciuta si estende anche nei confronti del legale rappresentante di quest’ultima?

La questione è stata affrontata di recente dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 12714/2019, pubblicata il 14 maggio scorso, con la quale gli Ermellini hanno affermato il seguente principio di diritto: “l’efficacia esecutiva del titolo formatosi contro la sola associazione non riconosciuta in un giudizio di cognizione nel quale il creditore non abbia evocato, in proprio, anche l’eventuale soggetto responsabile in via solidale con questa ai sensi dell’art. 38 c.c. (non essendo, quindi, sufficiente che lo stesso sia stato eventualmente evocato solo quale legale rappresentante dell’ente), al fine di ottenere l’accertamento della sua responsabilità solidale e la sua condanna, unitamente a quella dell’ente stesso, non si estende automaticamente nei confronti del predetto soggetto”.

NORMA DI RIFERIMENTO: ART. 38 CODICE CIVILE:

<< Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune . Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione>>.

IL CASO: La vicenda approdata all’esame della Suprema Corte prende spunto dall’opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1, promossa dal presidente di un’associazione al quale era stato notificato un atto di precetto sulla scorta di una sentenza di condanna di pagamento emessa nei confronti della sola associazione. I

l creditore assumeva che il presidente dell’associazione era obbligato solidalmente per i debiti di quest’ultima ai sensi dell’art. 38 cod. civ. Con l’opposizione, l’intimato, invece, sosteneva che il titolo esecutivo ottenuto nei confronti dell’associazione non riconosciuta nel giudizio al quale aveva partecipato solo quale legale rappresentante e non in proprio non era efficace nei suoi confronti anche perché nel giudizio non era stato assolutamente accertato che egli avesse agito in nome e per conto dell’associazione nell’assunzione dell’obbligazione azionata con il suddetto giudizio.

L’opposizione veniva rigettata sia dal Tribunale sia dalla Corte di Appello. Pertanto, avverso la sentenza di secondo grado, l’opponente originario interponeva ricorso per Cassazione.

LA DECISONE: La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione impugnata e, nell’affermare il suddetto principio di diritto, ha accolto il ricorso, evidenziando che:

  1. come affermato dal costante orientamento dagli stessi giudici di legittimità, chi invoca in giudizio la responsabilità personale e solidale prevista dall’art. 38 c.c. di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta è gravato dall’onere di fornire la prova della concreta attività svolta in nome e nell’interesse dell’associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all’interno dell’ente in quanto, la suddetta responsabilità non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, ma all’attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi;

  2. il titolo esecutivo ottenuto nei confronti dell’associazione non riconosciuta non può consentire al creditore di procedere ad esecuzione forzata direttamente nei confronti dei soggetti (che si assumono) solidalmente obbligati con la stessa, senza la previa formazione di un distinto titolo esecutivo nei confronti di questi ultimi. Ciò, in virtù della distinzione soggettiva tra l’ente ed i suoi organi ed in considerazione dei presupposti della eventuale responsabilità accessoria di detti organi;

  3. contrariamente a quanto affermato dagli stessi giudici di legittimità relativamente ai soci illimitatamente responsabili delle società di persone (in virtù dell’automatica estensione ad essi della responsabilità per i debiti sociali), la suddetta estensione non può applicarsi nei confronti dei rappresentanti dell’associazione non riconosciuta, essendo necessario il positivo accertamento in un giudizio di cognizione della circostanza che detti rappresentanti abbiano concretamente agito in nome dell’ente nella costituzione dello specifico rapporto obbligatorio fatto valere;

  4. la responsabilità dei soggetti che hanno agito in nome e per conto delle associazioni non riconosciute prevista dall’articolo 38 del codice civile è radicalmente diversa da quella prevista per i soci illimitatamente responsabili delle società di persone e, per certi aspetti, assimilabile a quella del fideiussore per le obbligazioni del debitore principale (in relazione alla quale non risulta mai prospettata una possibile automatica estensione al garante dell’efficacia del titolo esecutivo ottenuto contro il debitore principale);

  5. la responsabilità prevista per i soci delle società di persone relativa a tutti i debiti sociali è per certi aspetti analoga a quanto avviene, ai sensi dell’art. 477 c.p.c., per gli eredi del debitore: in entrambi i casi l’estensione dell’efficacia esecutiva del titolo non richiede alcun ulteriore accertamento di fatto in ordine ad una condotta del soggetto, quale fatto costitutivo della sua responsabilità per il singolo e specifico rapporto obbligatorio, ma deriva semplicemente dalla sua qualità o “posizione” e riguarda indistintamente tutti i debiti dell’obbligato principale;

  6. la responsabilità del socio delle società di persone deriva direttamente dalla legge (tanto che il socio illimitatamente responsabile di società di persone è automaticamente dichiarato fallito, in caso di fallimento della società), non di una responsabilità solidale per una obbligazione altrui assimilabile alla fideiussione;

  7. invece, i legali rappresentanti delle associazioni non risconosciute (e, in particolare, il presidente) non rispondono dei debiti in base a tale loro qualità;

  8. la responsabilità di cui all’articolo 38 del codice civile è prevista esclusivamente per coloro i quali hanno agito in nome e per conto dell’associazione nell’ambito del singolo e specifico rapporto obbligatorio fatto valere in giudizio;

  9. la responsabilità non riguarda tutti i debiti dell’ente e non si traduce in una obbligazione propria di tali soggetti ma, si tratta di una obbligazione di garanzia per uno specifico debito altrui;

  10. nel caso in cui il creditore dell’associazione non riconosciuta intende valersi della responsabilità di cui all’articolo 38 del codice civile, potrà convenire, nel giudizio di cognizione diretto a ottenere il titolo esecutivo, insieme all’associazione, il soggetto che pretende obbligato in solido con la stessa, in proprio, formulando domanda di accertamento della sua responsabilità solidale, e quindi ottenere la condanna sia dell’associazione che del soggetto solidalmente responsabile per la relativa obbligazione, (allegando e provando in giudizio, naturalmente, che sussistono i presupposti per siffatta responsabilità).

Allegato:

Cassazione civile sentenza n.12714/2019

 

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