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A partire dal 19 maggio e fino al 30 settembre 2021, i contribuenti possono inviare all’Agenzia delle Entrate il modello 730 precompilato così come è stato predisposto oppure apportandovi alcune modifiche. In questo ultimo caso, però, cambiano notevolmente le conseguenze in termini di controlli che le Entrate possono effettuare anche ai fini della corresponsione di un eventuale rimborso. Se, infatti, accettare la dichiarazione comporta un’esenzione dai controlli formali, la modifica della precompilata ha effetto sul fronte dei controlli, diversi a seconda che la trasmissione sia effettuata direttamente dal contribuente o dal sostituto d’imposta, ovvero mediante CAF o professionista abilitato

Dal 19 maggio 2021, i contribuenti o i loro delegati (sostituti d’imposta, CAF o professionisti) possono inviare la propria dichiarazione dei redditi precompilata. Infatti, l’Agenzia delle Entrate, a partire da questa data, “sblocca” la dichiarazione e, quindi, permette l’invio della stessa aprendo ufficialmente il canale telematico.

Però, non è detto che il contribuente debba necessariamente inviare la dichiarazione come viene proposta dall’Agenzia delle Entrate in quanto, per varie ragioni, potrebbe dover integrarla o correggerla. Quella proposta dall’Agenzia è una bozza che va sempre e comunque verificata e non è detto che in essa siano presenti tutti gli elementi utili a rappresentare fedelmente la realtà reddituale del contribuente.

È bene sapere peraltro che inviare una dichiarazione modificata comporta alcuni aggravi in termini di maggiori controlli che le Entrate possono effettuare.

Alcune FAQ che l’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato sul proprio sito aiutano ad approfondire ulteriormente la questione.

Dichiarazione accettata e inviata senza modifiche

Il modello 730 si considera “accettato” se è trasmesso senza modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ovvero con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta.

Sono considerate tali le seguenti operazioni:

– indicazione o modifica dei dati anagrafici del contribuente, ad eccezione del Comune del domicilio fiscale, che potrebbe incidere sulla determinazione delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF;

– indicazione o modifica dei dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio;

– indicazione o modifica del codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico;

– compilazione del quadro I per la scelta dell’utilizzo in compensazione, totale o parziale, dell’eventuale credito che risulta dal modello 730;

– scelta di non versare o di versare in misura inferiore a quanto calcolato da chi presta assistenza fiscale gli acconti dovuti, mediante la compilazione dell’apposito rigo del quadro F (rigo F6, colonne da 1 a 6);

– richiesta di suddivisione in rate mensili delle somme dovute a titolo di saldo e acconto nei casi consentiti dalla normativa vigente, mediante la compilazione dell’apposito rigo del quadro F (rigo F6, colonna 7).

Il vantaggio di accettare la dichiarazione consiste in un’esenzione dai controlli formali pur restando la possibilità, per l’Agenzia delle Entrate, di controllare la sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, comprese quelle per familiari a carico, e alle agevolazioni nonché degli oneri certificati dai sostituti d’imposta per i quali gli stessi non hanno effettuato le relative trattenute.

In pratica, accettando la dichiarazione diventano definitivi gli eventuali crediti, che non verranno sottoposti a controlli preventivi, ma verranno direttamente rimborsati.

Nel dettaglio, viene previsto che nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati forniti con le certificazioni da parte dei sostituti d’imposta e sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi.

Su tali dati, resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, comprese quelle per familiari a carico, e alle agevolazioni, nonché degli oneri certificati dai sostituti d’imposta per i quali gli stessi non hanno effettuato le relative trattenute (ad esempio, nel caso in cui il 730 contenga, l’indicazione di interessi passivi derivanti da un mutuo contratto per l’acquisto di una casa ove il contribuente non ha più la dimora abituale, l’Agenzia sarà legittimata a recuperare la maggiore imposta con applicazione di sanzioni e interessi).

È evidente che si tratta di una conseguenza logica poiché l’esito del controllo formale relativamente ai redditi e agli oneri indicati forniti all’Agenzia da soggetti terzi, non potrebbe che apparire regolare.

Dichiarazione modificata

Oltre al rifiuto di avvalersi della dichiarazione precompilata (e in tal caso si ricorre ai normali canali di compilazione ed invio), l’altra possibilità che può verificarsi è quella di dover modificare i dati presenti nella dichiarazione. I motivi per farlo possono essere i più svariati. Ad esempio, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate in una FAQ, alcune tipologie di reddito non sono inserite nella dichiarazione precompilata perché la stessa Agenzia non possiede queste informazioni al momento dell’elaborazione della dichiarazione.

Per esempio, non sono precompilati:

– i redditi da indicare nel quadro C del 730 che derivano da pensioni estere;

– i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero o corrisposti da un soggetto non obbligato a effettuare le ritenute d’acconto;

– alcuni redditi da indicare nel quadro D del 730, tra cui i redditi di terreni e fabbricati situati all’estero;

– i redditi di capitale certificati nella CUPE (Certificazione degli utili e dei proventi equiparati) o desumibili da altra documentazione rilasciata dalle società emittenti, italiane o estere, o dai soggetti intermediari.

Se il contribuente ha percepito questi redditi nell’anno d’imposta, deve modificare la sua dichiarazione precompilata inserendo le relative informazioni, prima di procedere all’invio della stessa.

Conseguenze della modifica della precompilata

C’è, però, da chiedersi cosa accade se la dichiarazione viene modificata prima dell’invio.

Le conseguenze variano a seconda che la trasmissione sia effettuata direttamente dal contribuente o dal proprio sostituto, oppure che essa avvenga mediante CAF o professionista abilitato.

Nel primo caso (presentazione diretta ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale) non operano le esclusioni dal controllo di cui si è detto a proposito della dichiarazione accettata. Inoltre, nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro 4 mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle Entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

Invece, nell’altro caso (presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista), il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata; inoltre, non è effettuato il controllo preventivo per i rimborsi di imposta superiore a 4.000 euro.

Resta fermo il controllo nei confronti del contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, comprese quelle per familiari a carico, e alle agevolazioni, nonché degli oneri certificati dai sostituti d’imposta per i quali gli stessi non hanno effettuato le relative trattenute.

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