Il 1° marzo è stata aperta la prima finestra temporale del 2024 per compensare i contributi dovuti a Cassa Forense con i crediti da gratuito patrocinio: c’è tempo fino al 30 aprile per esercitare l’opzione per la compensazione.
Riaperta la finestra temporale per la compensazione dei crediti da gratuito patrocinio con i contributi previdenziali dovuti alla Cassa Forense.
C’è tempo fino al 30 aprile per accedere alla prima finestra del 2024.
La compensazione di imposte e tasse con i crediti degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato era stata introdotta dalla legge di stabilità 2016 (comma 778 art. 1 L. n. 208/2015), ed è stata estesa dalla Legge di bilancio 2023 (art. 1 comma 860 L. n. 197/2022) ai contributi dovuti alla Cassa Forense a titolo di oneri previdenziali.
Per accedere alla compensazione, l’avvocato deve emettere fattura e registrarla sulla piattaforma elettronica di certificazione predisposta dal MEF, dove va esercitata l’opzione per la compensazione, dichiarando che i crediti sono stati liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento non opposto e che il credito non è stato ancora pagato.
La piattaforma comunica al MEF l’elenco dei crediti ammessi in compensazione, con il relativo codice fiscale del creditore e l’importo utilizzabile.
L’elenco delle fatture viene trasmesso al Tribunale per chiudere le posizioni compensate, evitando il doppio pagamento.
Per utilizzare un credito ai fini della compensazione, occorre seguire lo stato dello stesso sul SIAMM.
Quando appare che la fattura si trova nello stato “lordo esecutivo”, è il momento di aprire la procedura di compensazione.
Il pagamento dei contributi in compensazione, fa sapere Cassa Forense può essere effettuato esclusivamente attraverso F24WEB, disponibile su Entratel o Fisconline.
La prossima finestra per esercitare l’opzione per la compensazione è quella che va dal 1° settembre al 30 ottobre.
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