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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 giugno 2024 il DDL autonomia differenziata.

Il DDL divenuto legge mira a decentralizzare il potere decisionale dello Stato dando alle Regioni a statuto ordinario, forme di autonomia su 23 materie, come previsto dall’articolo 116 della Costituzione. Le materie includono Salute, Istruzione, Ambiente, Energia e altri possibili settori deiniti.

Secondo la maggioranza, il decentramento della nuova legge semplifica le procedure, mentre per le opposizioni c’è il rischio di accentuazione delle diseguaglianze territoriali.

In questa guida vi spieghiamo cosa prevede il DDL autonomia differenziata e, ora che è divenuto Legge, cosa cambia per il mondo del lavoro, nelle PA e nel sistema amministrativo italiano. A fine articolo, mettiamo a vostra disposizione anche il testo della legge in PDF pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

COS’È L’AUTONOMIA DIFFERENZIATA DELLE REGIONI

L’autonomia differenziata è un principio che prevede la possibilità per alcune Regioni o entità territoriali di acquisire una maggiore autonomia legislativa e amministrativa rispetto al Governo centrale.

Questo principio, parte clou del DDL autonomia differenziata, ora legge di Stato, consente alle Regioni di gestire in modo più indipendente determinate competenze e settori e avere una maggiore influenza sulle decisioni relative a questioni particolari.

L’obiettivo proclamato dai sostenitori del DDL è quello di adattare la gestione delle competenze alle specificità di ciascuna Regione, tenendo conto delle diversità territoriali e delle esigenze locali. Tuttavia, la questione dell’autonomia differenziata può sollevare dibattiti e preoccupazioni.

Scopriamo cosa prevede la Legge sull’autonomia differenziata.

COSA PREVEDE IL DDL AUTONOMIA DIFFERENZIATA

Con 172 voti favorevoli e 99 contrari, la Camera ha approvato in via definitiva il DDL autonomia differenziata. Ossia, è divenuto legge il testo firmato dal Ministro leghista Calderoli “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”, che cambia gli equilibri di potere decisionale tra Stato e Regioni italiane.

Il testo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 giugno 2024 (GU Serie Generale n.150 del 28-06-2024), punta tutto sulla cosiddetta “autonomia differenziata”, resa possibile dalla Costituzione secondo termini di massima, dall’articolo 116, terzo comma.

Le nuove norme valgono per le Regioni a statuto ordinario, ossia Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto. Restano escluse, salvo specifiche richieste, le Regioni a statuto speciale, ovvero Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta.

Di fatti alcuni temono che possa portare a disuguaglianze tra le Regioni o addirittura minare l’unità del Paese. Per farci un’idea informata sul Disegno di Legge sull’autonomia differenziata, scopriamo insieme cosa prevede, spiegando ogni passaggio in modo chiaro, imparziale e dettagliato.

1) PIÙ AUTONOMIA ALLE REGIONI SU 23 MATERIE

La legge sull’autonomia differenziata permette di decentralizzare il potere statale, concedendo alle Regioni a statuto ordinario autonomia su 23 materie, come specificato nell’articolo 116 della Costituzione. Queste materie sono quelle relative a:

  1. rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni;
  2. commercio con l’estero;
  3. tutela e sicurezza del lavoro;
  4. istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
  5. professioni;
  6. ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi;
  7. tutela della salute;
  8. alimentazione;
  9. ordinamento sportivo;
  10. protezione civile;
  11. Governo del territorio;
  12. porti e aeroporti civili;
  13. grandi reti di trasporto e di navigazione;
  14. ordinamento della comunicazione;
  15. produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;
  16. previdenza complementare e integrativa;
  17. coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
  18. valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
  19. casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
  20. Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale;
  21. organizzazione della giustizia di pace;
  22. norme generali sull’istruzione;
  23. tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

2) PRINCIPI PER L’ATTRIBUZIONE DI NUOVE FUNZIONI

Il testo del Disegno di Legge sull’autonomia differenziata stabilisce i principi generali per attribuire alle Regioni a statuto ordinario ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. La norma si basa sui seguenti principi:

  • decentramento amministrativo per favorire la semplificazione delle procedure;
  • accelerazione procedimentale;
  • depurazione burocratica;
  • distribuzione delle competenze in linea con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Ogni nuovo “potere concesso alle Regioni” avviene in ottemperanza all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, prevedendo delle intese tra lo Stato e una Regione.

2) VIA ALLE INTESE TRA STATO E REGIONI

La Legge sull’autonomia differenziata parte dall’avvio un processo di intesa tra lo Stato e le Regioni, con un Decreto legislativo per il trasferimento di funzioni e risorse. Le intese possono durare fino a 10 anni e essere rinnovate o revocate dallo Stato, ma con un preavviso di almeno 12 mesi.

La procedura per raggiungere un’intesa tra lo Stato e la Regione però, avrà una durata minima di 5 mesi, compresi i 60 giorni concessi al Parlamento per esaminare le richieste. È previsto che sia la Regione, previa consultazione degli Enti locali e nel rispetto delle modalità stabilite all’interno della propria autonomia statutaria, a deliberare la richiesta di ottenere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Poi l’iter per ottenere l’autonomia non è semplice:

  • prima c’è lo schema di base tra Stato-Regione;
  • poi gli emendamenti di Conferenza unificata e commissioni parlamentari;
  • a seguire l’approvazione del Consiglio regionale;
  • infine un disegno di legge del Consiglio dei Ministri che il Parlamento dovrà esaminare e votare.

3) LA TUTELA DEI LEP

Il testo chiarisce che l’assegnazione di funzioni relative a ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia riguardanti materie o ambiti di materie legate ai diritti civili e sociali garantiti su tutto il territorio nazionale, è subordinata alla determinazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) relativi a tali diritti.

Ricordiamo che i LEP o “Livelli essenziali delle prestazioni” sono gli standard minimi dei servizi che devono essere garantiti in tutte le Regioni. In questo DDL, in sostanza, l’assegnazione di maggiore autonomia alle Regioni su materie relative ai diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, sarà permessa solo dopo la determinazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP). Questi LEP saranno definiti considerando una valutazione della spesa storica dello Stato in ciascuna  Regione nell’ultimo triennio.

Tale processo “salva LEP”, secondo il Governo e la maggioranza parlamentare, mira a assicurare un trattamento leale e trasparente nei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali. Il testo sottolinea, infatti, la necessità di:

  • promuovere un’equa e efficiente allocazione delle risorse;
  • garantire il completo superamento delle disparità territoriali nella fruizione delle prestazioni legate ai diritti civili e sociali.

4) CAMBIA LA DISTRIBUZIONE RISORSE NELLE REGIONI

All’articolo 5 del DDL autonomia differenziata si legge che le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per consentire alle Regioni l’esercizio di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia saranno stabilite da una Commissione paritetica Stato-Regione. Tale Commissione includerà:

  • per lo Stato, un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministro dell’economia e delle finanze, e un rappresentante per ciascuna delle Amministrazioni competenti;
  • per la Regione, saranno presenti i corrispondenti rappresentanti regionali.

5) BENEFICI PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE

Grazie all’articolo 10 del DDL, inserito al Senato e votato dalla Camera, anche le Regioni a Statuto speciale possono richiedere i “benefici” dell’autonomia differenziata, ma tenendo conto di quanto previsto dal loro Statuto. Resta confermato l’esercizio del potere sostitutivo del Governo, ai sensi dell’articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

COSA PUÒ CAMBIARE PER SCUOLA, FISCO E MONDO DEL LAVORO

Previa intesa con lo Stato, ogni Regione con la Legge sull’autonomia differenziata ha il potere di decidere autonomamente su questioni come l’istruzione, la fiscalità e vari aspetti del mondo del lavoro. Per tali motivi, una Regione potrebbe concordare con lo Stato, ad esempio, di mantenere per sé l’intero gettito fiscale.

Lo stesso discorso vale per il settore dell’istruzione, dove una Regione potrebbe stabilire regole diverse per l’accesso alle graduatorie dei docenti e del personale ATA. In sintesi, tutte le opzioni sono possibili anche per quanto riguarda le professioni e l’accesso ai concorsi pubblici a livello territoriale.

Il rischio è che le Regioni più povere, come quelle del Sud, potrebbero restare sempre indietro e verrebbe meno il principio economico “solidaristico” alla base dell’unità del nostro Paese. Una cosa impossibile, secondo i sostenitori della riforma, ma più che certa, per chi la contesta.

Sarà necessario valutare attentamente ogni singola intesa tra la Regione e lo Stato per comprendere quali potrebbero essere gli impatti in termini di sanità, mondo del lavoro, ambiente e accesso ai servizi sanitari. Proprio questo è uno degli aspetti più delicati di questa procedura normativa.

IL TESTO PDF DEL DDL AUTONOMIA DIFFERENZIATA

Mettiamo a vostra disposizione il testo integrale del DDL autonomia differenziata divenuto Legge e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 giugno 2024 (GU Serie Generale n.150 del 28-06-2024).

ALTRI AIUTI E AGGIORNAMENTI

E a proposito di interventi legislativi varati dal Parlamento nel 2024, che delineano quella che è la linea di intervento del Governo Meloni, vi consigliamo di approfondire i nostri articoli sul Decreto scuola 2024, sulla riforma Costituzionale della magistratura 2024 o quello sul condono edilizio 2024, ossia il Decreto salva casa.

Da leggere anche l’articolo su un’altra riforma epocale, quella sul premierato.

Vi invitiamo inoltre a scoprire tutte notizie sulle nuove leggi in questa pagina

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di Valeria C.


Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.

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