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Il Governo ha approvato, in via definitiva, il 3 luglio 2024, il decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione, in attuazione degli articoli 118 della Legge n. 111 del 2023. In particolare, il provvedimento attua l’art. 18 della Legge n. 111 del 2023.

Tra le modifiche   apportate nell’iter di approvazione si segnala la cartolarizzazione dei crediti non recuperati, l’impugnabilità del ruolo e della cartella, se non validamente notificati. Si procederà, inoltre, a un’operazione di pulizia del magazzino dei crediti non recuperati (1.206,6 miliardi allo stato attuale) dal 2000 al 2024, ma non prima del vaglio della Conferenza unificata, per valutare preventivamente l’effetto del discarico sui tributi locali.

Lo schema in esame è composto di 19 articoli.

Gli articoli da 1 a 10 ridisegnano la disciplina relativa all’inesigibilità dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. In particolare l’art. 1 dispone espressamente la pianificazione annuale delle procedure di riscossione da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, prevedendo che essa sia inserita nell’apposita convenzione tra MEF e Agenzia delle Entrate.

L’articolo 2 definisce espressamente quali sono gli adempimenti che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, sono a carico dell’agente della riscossione.

L’articolo 3 prevede il discarico automatico al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell’affidamento delle quote affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2025 e che non sono riscosse, rimettendone le modalità ad un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

L’articolo 4 prevede deroga alla disciplina del discarico automatico prevista dall’articolo 3, escludendo temporaneamente dal discarico automatico – a specifiche condizioni – le quote affidate dal 1° gennaio 2025 per le quali ricorrono alcuni fattori ostativi (ad esempio la riscossione risulta sospesa, sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali, sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza o sono intervenute dilazioni, ecc.).

L’articolo 5 reca la disciplina del riaffidamento dei carichi. Fino alla prescrizione dei crediti, si prevede che l’ente creditore possa gestirli in proprio, ovvero affidarli in concessione a soggetti privati ovvero riaffidarli, per due anni, all’Agente della riscossione nazionale mediante adesione alle condizioni di servizio pubblicate sul sito istituzionale dell’Agenzia.

L’articolo 6 introduce una nuova disciplina delle attività di verifica e di controllo dell’azione di recupero dei crediti svolta dell’agente della riscossione nonché della responsabilità dell’agente medesimo. In sintesi si disciplina la verifica da parte del MEF, anche avvalendosi della Agenzia delle Entrate, della conformità dell’azione di recupero dei crediti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione rispetto a quanto previsto nella pianificazione annuale.

L’articolo 7 è volto a istituire una commissione che, con il supporto istruttorio dell’Agenzia delle Entrate, proceda all’analisi del magazzino in carico all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e formuli, conseguentemente, soluzioni per conseguire il discarico di tutto o parte del predetto magazzino.

Gli articoli 8 e 9 prevedono una specifica disciplina della riscossione delle quote non riscosse, riguardanti le risorse proprie tradizionali nonché le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, affidate all’agente della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 (articolo 8) nonché quelle affidate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024.

Le norme indicano altresì i termini applicabili per la verifica, da parte dell’ente, della conformità dell’attività di recupero, quelli previsti per il discarico, come pure quelli di esclusione temporanea dalla verifica medesima.

L’articolo 10 prevede l’abrogazione di alcune norme in materia di discarico per inesigibilità, di controllo dell’attività di riscossione, di Comitato di indirizzo e verifica dell’attività di riscossione mediante ruolo, di termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione e delle cause di immediata comunicazione della medesima superate dalla nuova disciplina normativa.

L’art.11 contiene disposizioni complementari a quelle dei precedenti articoli volti a definire profili organizzativi e funzionali connessi alla riforma della riscossione. In particolare stabilisce che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, nel quadro dell’integrazione logistica con l’Agenzia delle Entrate possa avvalersi di tutte le soluzioni allocative nella disponibilità dell’Agenzia delle Entrate, alle medesime condizioni.

L’art.12 modifica le disposizioni dell’art.12 comma 4 bis del DPR 602/73 per l’impugnazione dell’estratto di ruolo. La cartella e l’estratto non notificati validamente sono oggetto di impugnazione.

L’articolo 13 modifica le disposizioni in materia di dilazione del pagamento di somme iscritte a ruolo, introducendo nuove ipotesi di rateazione su richiesta del contribuente che si trovi in una situazione di difficoltà temporanea ed obiettiva.

L’articolo 14 razionalizza le procedure di riscossione di una serie di entrate riscuotibili mediante ruolo, dovute a seguito di atti e di avvisi dell’Agenzia delle Entrate. L’intervento è in forma di novella, che introduce nel D.L. n. 78/2010 un elenco delle tipologie cui applicare le nuove disposizioni.

L’articolo 15 dello schema di decreto sul sistema delle riscossioni riguarda quelle nei confronti dei coobbligati solidali. L’intervento legislativo consiste in tre novelle al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. La principale delle tre vi introduce un nuovo articolo, sugli effetti della richiesta di rateazione della cartella di pagamento in caso di responsabilità sussidiaria.

L’articolo 16, comma 1, novella l’art. 28-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, nell’ottica di facilitare il pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d’imposta, stabilendo dei limiti alle somme e intervenendo per la semplificazione degli adempimenti collegati all’erogazione. Il comma 2 novella l’art. 20-bis del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, prevedendo che il pagamento di tutte le entrate iscritte a ruolo dall’Agenzia delle Entrate, nonché dagli altri enti titolari del credito che si avvalgono dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, può essere effettuato mediante la compensazione volontaria. I commi 4 e 5 contengono ulteriori disposizioni concernenti l’applicazione del succitato articolo 28-ter.

Infine l’articolo 17, di nuova introduzione, introduce disposizioni in materia di resa del conto in materia di giochi.

L’art.18 contiene le disposizioni finanziarie e l’articolo 19 disciplina l’entrata in vigore.

 

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