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In caso di condono, soltanto quando una concessione edilizia in sanatoria è stata ottenuta dall’interessato in base ad una falsa o comunque erronea rappresentazione della realtà materiale, è consentito alla PA di esercitare il proprio potere di autotutela, revocando la stessa.

Il comune non può annullare in autotutela l’atto di sanatoria straordinaria concesso per un’istanza di terzo condono edilizio (DL 269/2003), nella specie, inerente un cambio di destinazione d’uso da industriale a commerciale, se non per errore o falso.

E’ quanto affermato dal Tar Lazio nella sentenza 6789/2024 dello scorso 8 aprile, che ha dato ragione ad un’azienda, bocciando l’operato del comune che era tornato sui suoi passi, annullando in autotutela la concessione in sanatoria straordinaria senza un ‘evidente interesse pubblico’ alla base dell’atto.

 

Condono edilizio: perché il comune ha annullato la concessione in sanatoria

Il condono del 2013 – si legge nella sentenza – era stato rilasciato “a condizione” che venissero ottemperate le prescrizioni contenute nel nulla osta emesso della Regione Lazio in data 26 luglio 1988, tra le quali figura la richiesta e l’ottenimento dei pareri favorevoli della competente Soprintendenza archeologica.

Nel maggio del 2016, successivamente all’emissione del provvedimento, sono pervenuti all’amministrazione comunale, su richiesta dell’ente, i pareri negativi della Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l’Area Archeologica di Roma e della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Comune di Roma. Da qui è arrivato l’annullamento.

 

L’annullamento in autotutela è possibile solo per falsa rappresentazione della realtà

Preliminarmente, il TAR precisa che, contrariamente a quanto sostenuto dall’amministrazione nel provvedimento di autotutela, il condono del 2013 non era condizionato al parere favorevole dell’ente tutorio, ma faceva riferimento esclusivamente all’atto d’obbligo notarile del febbraio 1989, il quale stabiliva che l’opera fosse  considerata precaria e rimovibile su richiesta dell’amministrazione.

Pertanto, qualsiasi intervento sul provvedimento favorevole, oggetto di riesame, deve rispettare i limiti stabiliti dall’ordinamento per l’esercizio del potere di autotutela. Questo potere non può essere fondato semplicemente sulla presenza di un elemento ostativo non esplicitato nell’atto, ma dovrebbe essere acquisito preventivamente  dall’ente, considerando il legittimo affidamento del privato, il quale viene penalizzato da un’inversione procedimentale non prevista.

Per il TAR Lazio questo annullamento è illegittimo, in quanto soltanto quando una concessione edilizia in sanatoria è stata ottenuta dall’interessato in base ad una falsa o comunque erronea rappresentazione della realtà materiale, è consentito alla P.A. di esercitare il proprio potere di autotutela, ritirando l’atto stesso senza necessità di esternare alcuna particolare ragione di pubblico interesse che, in tale ipotesi, deve ritenersi sussistente in re ipsa, non potendo, peraltro, in siffatte evenienze neppure configurarsi un affidamento tutelabile (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 5 settembre 2018, n. 5391).

 

Abusi edilizi: il comune non può ordinare la demolizione prima di aver esaminato l’istanza di condono

Se è certa la pendenza attuale della domanda di condono sul fabbricato abusivo, il Comune non può emettere provvedimenti sanzionatori prima di aver esitato l’istanza di sanatoria, in quanto l’istanza di condono, ai sensi degli artt. 38 e 44 della legge 47/1985, richiamati anche dalle successive leggi sul condono, comporta la sospensione automatica dei procedimenti sanzionatori fino alla definizione delle domande di condono edilizio eventualmente presentate.

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La questione temporale: troppi 3 anni dal condono all’annullamento in autotutela

In secondo luogo, il lungo periodo trascorso tra il rilascio del condono e l’esercizio del potere di autotutela (circa tre anni) solleva interrogativi sulla congruità dell’azione amministrativa, considerando che non era possibile individuare alcuna irregolarità nel provvedimento annullato.

Questa lunga inerzia seguita da un repentino cambiamento di atteggiamento è indicativa di una valutazione negativa del tempo trascorso.


LA SENTENZA INTEGRALE E’ SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

 

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