Il decreto correttivo-ter del Codice della crisi, di cui al DLgs. 14/2019, in attuazione della L. 20/2019 e della L. 53/2021, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, stando all’ultima bozza circolata interviene anche sul tema delle comunicazioni telematiche e dell’assegnazione del domicilio digitale nell’ambito delle procedure di regolazione della crisi di impresa e dell’insolvenza.
La norma vigente, in particolare, prevede che le comunicazioni debbano essere effettuate servendosi del domicilio digitale (PEC) dell’impresa ovvero del professionista destinatario (art. 10 comma 1 del DLgs. 14/2019); diversamente, sorge un preciso obbligo in capo agli organi della procedura, di procedere con l’assegnazione a favore di quei soggetti che non abbiano l’obbligo di munirsene ovvero che abbiano sede o risiedano all’estero (art. 10 comma 2 lett. a) e b) del DLgs. 14/2019).
L’obbligo si estende, ai sensi dell’art. 10 comma 2 lett. c) del DLgs. 14/2019, anche a favore del debitore e del legale rappresentante della società sottoposta a una delle procedure regolate dal medesimo decreto.
In tal senso, con circolare del 27 marzo 2023, è intervenuto il Tribunale di Larino chiarendo che anche nella liquidazione giudiziale corre l’obbligo di assegnare un domicilio digitale a favore di quei soggetti che ne risultino sprovvisti, fornendo un’interpretazione degli artt. 10 e 201 del DLgs. 14/2019 (si veda “Assegnazione del domicilio digitale a carico della liquidazione giudiziale” del 28 aprile 2023).
In particolare, in vigenza della norma attuale, non vi è alcun elemento che lasci propendere per una volontà del legislatore di derogare all’obbligo di dotazione del domicilio digitale anche nella liquidazione giudiziale; piuttosto, si tratterebbe di un non perfetto coordinamento della norma di cui all’art. 201 del DLgs. 14/2019 che, necessariamente, si rivolge a tutti i creditori senza operare alcuna distinzione.
Oltre la previsione di uno specifico onere in capo agli organi della procedura, l’art. 10 comma 6 del DLgs. 14/2019 prevede che i relativi oneri di attivazione ricadano sulla massa dei creditori.
Il decreto correttivo-ter prevede la quasi totale riscrittura dell’art. 10 del DLgs. 14/2019 recando novità di rilievo.
Innanzitutto, si amplia il novero dei soggetti destinatari della comunicazione telematica che potrà essere indirizzata non solo al domicilio digitale delle imprese e dei professionisti risultante dall’INI-PEC ma, anche, al domicilio digitale della P.A. risultante dal sistema IPA ovvero dall’indice nazionale dei domicili digitali (INAD).
Viene meno l’obbligo, posto in capo al professionista, di attivare il domicilio digitale a favore del soggetto sprovvisto costituendo un suo specifico onere e anche nel caso in cui questi abbia sede o residenza all’estero.
Stesso obbligo ricade in capo al debitore persona fisica oltre che al rappresentante legale (amministratore o liquidatore) della società nei cui confronti è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziaria. Tale disposizione, in caso di conferma di tali modifiche, troverebbe applicazione anche nell’ambito della liquidazione controllata (Relazione illustrativa del schema del decreto correttivo-ter).
Non vi dovrebbe più essere, inoltre, alcun deposito in cancelleria delle comunicazioni a favore dei quei soggetti che non abbiano provveduto a munirsi del domicilio digitale o anche nel caso in cui la comunicazione non sia stata consegnata per ragioni a loro imputabili; in tal caso, il deposito dovrebbe essere effettuato nel fascicolo telematico della procedura.
Venuto meno l’obbligo dell’attivazione del domicilio digitale in capo agli organi della procedura, di conseguenza dovrebbe trovare abrogazione la disposizione di cui all’art. 10 comma 6 del DLgs. 14/2019 che prevede che le relative spese siano a carico della massa.
In questo modo si elimina un onere posto a carico dei creditori o, in mancanza di attivo, a carico dell’Erario redendo la procedura meno costosa e, dunque, maggiormente efficace ed efficiente come richiesto dalla direttiva Insolvency (Relazione illustrativa dello schema del decreto correttivo-ter).
Resta fermo l’obbligo attuale di conservare i messaggi inviati e ricevuti per tutta la procedura e per i due anni successivi alla chiusura (art. 10 comma 4 del DLgs. 14/2019).
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