A circa due mesi dall’ordinanza della Cassazione sul tasso Euribor manipolato, ci sono nuovi Tribunali che ne prendono atto ed emettono provvedimenti in cui si dà peso a quanto indicato nell’Ordinanza numero 34889 del 13 dicembre 2023, che ha sancito il principio secondo cui «l’accordo manipolativo del tasso Euribor accertato dalla Commissione europea con decisione del 4 dicembre 2013 produce la nullità dei contratti “a valle” che si richiamino per relationem al tasso manipolato» anche se la banca non ha partecipato all’intesa anticoncorrenziale.
Un’orientamento molto impattante sul sistema del credito visto che mette in discussione tutti i contratti indicizzati al tasso europeo in vigore tra il settembre 2005 e il maggio 2008. Fa eccezione Torino invece dove invece il Giudice Enrico Astuni si è pronunciato in maniera opposta alle indicazioni della Suprema Corte.
Ma andiamo con ordine esaminando nel dettagli le decisioni che vanno in senso opposto in due Tribunali che finora avevano rigettato le istanze di ricalcolo affermando, in contrasto a quanto deciso dalla Cassazione, che non sia possibile ritenere nulli i contratti a valle dell’intesa vietata sanzionata dalla Commissione Europea: (furono sanzionate Barclays, Deutsche Bank, Societe Generale e RBS, alle quali si sono aggiunte a seguito della decisione del 7/12/2016 JP Morgan, Hsbc e Crédit Agricole) mentre le banche italiane ne erano escluse.
L’orientamento di Milano
Secondo quanto Il Sole 24-Ore è in grado di anticipare, nel Tribunale meneghino,all’udienza del 10 gennaio 2024, il giudice Viola Nobili, della sesta sezione civile, ha invitato «le parti ad individuare una conciliazione basata sull’eliminazione degli interessi relativi al periodo di violazione della normativa antitrust accertata dalla commissione europea e ha fissato per la verifica degli esiti della conciliazione l’udienza all’11 aprile 2024».«La novità è di non poco conto in quanto potrebbe essere il primo segno di un’apertura del Tribunale di Milano», come riferito dall’ avvocato Mirko Ventura che, insieme a Katia Ventura dell’omonimo studio, difende gli interessi della mutuataria.
La causa riguarda un contratto di mutuo ipotecario stipulato con una delle principali banche italiane nel lontano aprile 2001 da un consumatore che, tra l’altro, ha regolarmente pagato fino all’ultima rata, ma che ha contestato nel termine decennale di prescrizione, le modalità di determinazione degli interessi (in particolare l’ammortamento alla francese). Ora non resta da vedere come evolverà la questione e se le parti, come richiesto dal giudice, troveranno la chiusura conciliativa richiesta dal Tribunale che, evidentemente, ha voluto contenere anche le eventuali spese, applicando la decisione dell’ordinanza della Cassazione, portata in giudizio dall’avvocato del mutuatario.
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