Per il Consiglio di Stato è legittimo l’ordine di demolizione. Questo il pronunciamento arrivato con la sentenza presentato da un cittadino contro Comune, Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Circondariale Marittimo- Guardia Costiera di Soverato, non costituiti in giudizio; Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, relativamente alla sentenza del Tar del provvedimento i rigetto dell’istanza di condono edilizio presentata in data 30 settembre 1986, in relazione ad un fabbricato
In sostanza, essendo ricompresa nel demanio marittimo l’area su cui è stato realizzato il manufatto, non sarebbe possibile alcuna sanatoria per l’abuso commesso in tale area.
“Ha ragione infatti il primo giudice a ritenere l’area su cui è stato realizzato il manufatto della ricorrente soggetta al vincolo di tutela paesaggistica ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, in virtù del DM 7 marzo 1966, nonché al vincolo idrogeologico, ai sensi dell’art. 1 titolo 1 Cap. 1 Legge Forestale 30 dicembre 1923 n. 3267 – si legge nel dispositivo. Da ciò consegue l’indispensabile parere delle autorità preposte alla tutela dei citati vincoli paesaggistici e idrogeologici sulle istanze di condono, così come espressamente richiesto dall’art. 32, Legge n. 47 del 1985, che nel caso di specie non risultano emessi. D’altro canto, la natura delle disposizioni richiamate dal primo giudice, che hanno carattere generale, non paiono fondatamente poter essere messe in discussione dagli argomenti sviluppati nel secondo motivo di appello, che ne deduce l’inapplicabilità. Quanto alle considerazioni svolte nell’atto di appello avuto riguardo alla natura del bando pubblico, esse non rivestono profili di fondatezza, essendo di tutta evidenza l’incomparabilità del bando in questione con qualsivoglia titolo edilizio, come pure rilevato dal primo giudice, e ciò non solamente per essere un atto rivolto alla generalità, ma anche per la totale assenza di requisiti essenziali come le indicazioni delle caratteristiche delle eventuali costruzioni.
Relativamente, infine, alla dedotta nullità dell’ordinanza di demolizione, in quanto avente ad oggetto un bene sottoposto a sequestro penale, giova richiamare la sentenza di questa Sezione n. 2643/2024 nella parte in cui, condivisibilmente, rileva che “ (…) l’esercizio del potere repressivo di un abuso edilizio è autonomo rispetto ai poteri repressivi rimessi ad altre autorità (e in particolare: all’Autorità giudiziaria penale), la circostanza che il manufatto abusivo sia oggetto di sequestro penale è irrilevante ai fini del corretto esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità comunale, con il corollario che la pendenza del sequestro penale non rende illegittimo l’ordine di demolizione avente a oggetto lo stesso immobile(…)” . Ed inoltre “(….) in questo senso è, d’altronde, il consolidato indirizzo della Sezione, secondo il quale, ai fini della legittimità di un ordine di demolizione, della sua eseguibilità e della validità dei conseguenti provvedimenti sanzionatori, è irrilevante la pendenza di un sequestro, poiché la misura cautelare reale non costituisce un impedimento assoluto all’attuazione dell’ingiunzione (….) “. L’appello, pertanto, va respinto”.
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