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L’articolo offre un commento dell’autore alla ordinanza 25 ottobre 2022, n. 31560 (testo in calce) della Corte di Cassazione.


Con decreto del 5 luglio 2013 il Tribunale di Bari dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo della Società Alfa Spa. Il 26 maggio 2014 l’Agenzia delle entrate notificava alla Alfa Spa una cartella di pagamento per la somma di euro 1.964.576,00, contro la quale la Società proponeva opposizione per violazione degli artt. 161, 167 e 168, l.f., rilevando la inammissibilità della notifica degli atti esecutivi.

La Ctp di Bari accoglieva il ricorso per illegittimità della cartella di pagamento in pendenza della procedura concordataria (per il ritenuto contrasto con l’art. 168, l.f.) e la Ctr della Puglia confermava la sentenza di primo grado per l’inammissibilità di azioni esecutive sul patrimonio del debitore sino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione.

Da ciò il ricorso per cassazione della Agenzia delle entrate, depositato il 21.09.2016, sulla base di un unico motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 167 e 168, l.f., nonché dell’art. 15-bis, d.p.r. n. 602/1973, ex art. 360, n. 3, c.p.c., avendo il giudice di seconde cure attribuito al ruolo straordinario di imposta e alla conseguente cartella la natura di atti esecutivi, sostenendo che l’iscrizione a ruolo di un credito fiscale per sanzioni sia atto dovuto, mentre grava sul contribuente l’onere di chiedere la sospensione del titolo esecutivo dovendosi accertare l’entità del passivo e predisporre il piano di riparto. La notifica della cartella esattoriale ha lo scopo di comunicazione al contribuente della emanazione del ruolo ai sensi dell’art. 21 d. lgs. n. 546/1992 e la cartella non ha natura esecutiva, costituendo solo l’atto mediante il quale il contribuente è reso edotto del contenuto del ruolo, atto peraltro che deve essere emesso nel termine decadenziale dell’art. 25, d.p.r. n. 602/1973.

Per la Suprema corte il ricorso è fondato, perché l’art. 168, l.f., nella formulazione pro tempore vigente, stabilisce che alla data della presentazione del ricorso per l’ammissione al concordato preventivo (oggi, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della relativa domanda) e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato proposto diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore. Divieto che sul piano soggettivo è riferito anche ai crediti dell’erario sorti prima della apertura della procedura, per cui anch’essi debbono essere fatti valere nell’ambito della procedura concordataria.

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Stando a Cass., ss.uu., n. 33408/2021, in sede concorsuale il ruolo non rileva come titolo esecutivo poiché non v’è attività espropriativa da compiere ed è preordinato ad individuare i crediti opponibili alla massa e i relativi privilegi (tra le altre, Cass. nn. 9441/2019 e 18425/2021); altrettanto vale per l’estratto di ruolo, il quale, benché non sia atto impositivo, contiene in ogni caso e quindi documenta gli elementi del ruolo (Cass. n. 19704/2015).

La notificazione ha la funzione di informare il curatore della pretesa erariale e l’utilizzazione del ruolo come titolo esecutivo, cioè in funzione dell’azione esecutiva, è disciplinata dall’art. 21, comma 1, secondo inciso, d. lgs. 546/1992, e dall’art. 50, d.p.r. n. 602/1973.

Il profilo contenutistico della cartella di pagamento rende evidente che essa, se concepita in vista della esecuzione forzata, ha una funzione equivalente al precetto, in quanto a) contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata e b) realizza, nel contempo, la notificazione del titolo esecutivo, dovendo indicare l’obbligo risultante dal ruolo e, quindi, fornire l’indicazione del credito per cui si procede.

Dunque nel sistema della riscossione coattiva a mezzo ruolo, disciplinato dal d.p.r. n. 602/1973, la notificazione della cartella di pagamento costituisce atto preliminare all’esecuzione e assolve alle funzioni svolte dalla notificazione del titolo e del precetto. La disposizione dell’art. 50 del citato decreto “depone univocamente in tal senso” (Cass., n. 3021/2018).

È indirizzo confermato dalla Corte (ex multis, Cass., n. 22211/2019) che l’inizio dell’azione esecutiva, vietata dall’art. 168, l.f., deve ricondursi non alla emissione ed alla notifica della cartella di pagamento, ma soltanto all’inizio della vera e propria procedura esecutiva.

La giurisprudenza del resto, nel delimitare i confini della giurisdizione tributaria, ha ribadito che solo con l’atto di pignoramento inizia l’esecuzione con la conseguente giurisdizione del giudice ordinario; derivandone altresì che la cartella esattoriale non rientra nel divieto di cui all’art. 168, l.f., il quale impedisce solo le azioni proprie del processo esecutivo (da ultimo Cass., n. 12759/2022), restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie concernenti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento (in quanto atto prodromico all’esecuzione ed estraneo all’esecuzione forzata, cfr. Cass., ss.uu., nn. 16982/2022, 8770/2016, 23832/2007).

In conclusione, la peculiare natura della cartella di pagamento non impedisce l’emissione e la notifica della stessa anche dopo il deposito della domanda di concordato preventivo, non costituendo l’inizio della procedura esecutiva che è bensì rappresentato dal pignoramento.

La diversa impostazione dogmatica proposta da Cass., ss.uu., n. 33408/2021, secondo cui la notifica della cartella sarebbe incompatibile con la procedura di concordato, non può essere più considerata attuale non solo perché mal si coordina con i principi affermati nelle citate numerose decisioni, ma anche perché essa non risulta più compatibile con la non impugnabilità del ruolo e dell’estratto di ruolo introdotta dal d.l. n. 146/2021.Se la notifica della cartella è il primo atto impositivo, solo la notificazione al curatore e al debitore ne consente l’impugnazione, non essendo più consentito (se non in casi limitati) impugnare il ruolo o l’estratto di ruolo che menzioni l’atto, alla luce dello ius superveniens costituito dall’art. 3-bis, d.l. n. 146/2021 (con inserimento di un comma 4-bis all’art. 12, d.p.r. n. 602/1973), convertito in l. n. 215/2021.

La Corte di cassazione accogliendo il ricorso cassa la sentenza impugnata e rigetta conseguentemente l’originario ricorso della società contribuente.

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