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The nature of the acts implemented by the taxpayer for the purpose of the offense of fraudolent subtraction to the payment of taxes

After a brief introduction on the origin of criminal tax law, we move on to the examination of the individual tax networks. Then the criminal offense referred to in art. 11 Legislative Decree 74/2000 deepening the rationale of the tax crime as well as the motivation of its, today, increasingly frequent dispute. We then proceed to analyze the sanctioning aspect of the case in question, as weel as resulting from the extension of libality pursuant to Legislative Decree 231/2001 to tax offenses. Thus arriving at the examination of the structural elements of the crime de quo in order to deepen, finally, what is the nature that – necessarily – must characterize the acts put in place for the purposes of its configuration, in the light of the United Sections 12213 of 2018.


Sommario: 1. Premessa; 2. La legge dei reati tributari e la posizione occupata allโ€™interno di essa dal delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte; 3. La โ€œratioโ€ della fattispecie criminosa in oggetto e le motivazioni della sua frequente contestazione; 4. Il regime sanzionatorio del reato de quo a seguito dellโ€™estensione della responsabilitร  ex d.lgs. 231/2001 allโ€™ambito penal-tributario; 5. La โ€œstrutturaโ€ del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte; 6. La natura degli atti posti in essere ai fini della configurazione del reato ex art. 11 d.lgs. 74/2000 โ€“ alla luce delle Sezioni Unite 12213/18; 7. Conclusioni in prospettiva โ€œde jure condendoโ€.


1. Premessa


Da un punto di vista storico, appare opportuno sottolineare lโ€™origine e lโ€™evoluzione della normativa nel settore penal-tributario. Ebbene, a tal riguardo, va detto che il diritto penale tributario affonda le proprie radici nel fascismo, infatti, la prima normativa in materia di reati tributari รจ stata la Legge n. 4 del 1929[1].


Con lโ€™avvento della Carta costituzionale, poi, la legge 4/1929 fuโ€™ fortemente criticata perchรฉ giudicata non conforme ai principi cardini del diritto penale e, in particolare, non era tollerabile che il processo penale โ€“ nonchรฉ il relativo esito โ€“ fosse subordinato a quello tributario, non assistito dalle garanzie proprie dellโ€™udienza penale, pertanto, successivamente, la stessa fu dichiarata incostituzionale dal Giudice delle leggi.


Arriviamo, cosรฌ, ad un radicale cambio di rotta, nel 1982, con la Legge n. 516, con la quale furono portati avanti principalmente due obiettivi: quello del โ€œdoppio binarioโ€, che ha comportato la separazione del processo tributario da quello penal-tributario, nel senso che le sorti del primo non condizionano piรน lโ€™inizio del secondo in quanto i due procedimenti camminano parallelamente, in maniera autonoma lโ€™uno dallโ€™altro, senza condizionamenti reciproci[2].


Lโ€™aspetto critico di tale โ€œduplicazioneโ€ รจ rinvenibile nel rischio che un soggetto, che abbia definito in maniera positiva il processo tributario, si veda, invece, condannare in sede penale โ€“ rispetto al medesimo fatto oggetto di contestazione tributaria โ€“ con tutte le conseguenze che ne derivano, prima fra tutte la confisca, o anche al contrario, e cioรจ che venga assolto nel processo penale e, invece, riconosciuto responsabile in sede di accertamento fiscale. Poi, il secondo obiettivo della suddetta legge era quello di prevedere e disciplinare il piรน ampio numero possibile di fattispecie criminose tributarie[3], in quanto veniva attribuita al diritto penale tributario una funzione repressiva.


Tra lโ€™altro, un simile approccio appare in palese contrasto con i principi fondamentali del diritto penale e, piรน precisamente, con il principio di legalitร  e i sub-principi di tassativitร  e divieto di analogia in quanto le fattispecie tributarie penalmente rilevanti, oltre il precetto e la sanzione, hanno un contenuto particolarmente โ€œtecnicoโ€ che deriva da altre branche del diritto, pertanto, le norme che le disciplinano dovrebbero essere limitate nel numero e sufficientemente determinate nei loro elementi costitutivi evitando, cosรฌ, di sfociare nella norma penale in bianco.


Arriviamo, infine, allโ€™attuale legge dei reati tributari, ovvero il D.lgs. n. 74 del 2000, con il quale si รจ perseguito lโ€™obiettivo opposto a quello prefissato con la normativa previgente, ovvero limitare i delitti tributari a poche fattispecie criminose ben determinate nel loro contenuto anche se, come vedremo di qui a breve, lโ€™approfondimento dei singoli delitti tributari โ€“ ย previsti e disciplinati dal d.lgs. n. 74 del 2000 โ€“ restituisce una scena tuttโ€™altro che scevra da interrogativi irrisolti e, soprattutto, contrariamente a quanto perseguito dal legislatore del 2000, dai margini applicativi per niente ben definiti.


2. La legge dei reati tributari e la posizione occupata allโ€™interno di essa dal delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte


Prima di analizzare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, ex art. 11 d.lgs. 74/2000, appare opportuno โ€“ per una piรน completa comprensione della disciplina di settore e per meglio inquadrare la posizione che allโ€™interno di essa occupa la fattispecie criminosa che qui si intende approfondire โ€“ passare alla disamina di quelli che sono i reati tributari.


Ebbene, la legge dei reati tributari[4] disciplina tre categorie di fattispecie delittuose, la prima concerne i โ€œdelitti in materia di dichiarazioneโ€, tra i quali troviamo: a) la Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni[5] inesistenti, che punisce con la reclusione da quattro a otto anni โ€œchiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittiziโ€[6].


Va specificato che, ai fini della configurazione del suddetto reato, รจ irrilevante il quantum di imposta evasa essendo necessario, invece, che la condotta incriminata, consistente nellโ€™indicazione di elementi passivi fittizi, sia stata posta in essere mediante lโ€™utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; b) la Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, che punisce con la reclusione da tre a otto anni โ€œchiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare lโ€™accertamento e ad indurre in errore lโ€™amministrazione finanziaria, indica in una della dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittiziโ€[7].


Con riferimento a questa fattispecie delittuosa โ€“ la quale, insieme a quella di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti rappresentano, tra i delitti in materia di dichiarazione, le due fattispecie che destano maggior allarme sociale โ€“[8] meritano, a parere di chi scrive, di essere menzionati alcuni importanti interventi legislativi che hanno modificato in maniera sostanziale il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.


Va precisato, innanzitutto, che รจ stato eliminato lโ€™elemento caratterizzante della figura di reato consistente nella falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie, ampliando, in questo modo, il novero dei possibili autori del reato potendo lo stesso essere commesso, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 158/2015, anche da soggetti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili. Inoltre, devono ricorrere altre due condizioni che la giurisprudenza di legittimitร [9] considera come elementi costitutivi del reato in oggetto, per cui, nel caso in cui non dovessero essere soddisfatte non verrebbero raggiunte le soglie richieste ai fini della punibilitร , con il conseguente venir meno della sussistenza del reato, e sono: in primo luogo, che lโ€™imposta evasa sia superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro trenta mila; in secondo luogo, che lโ€™ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti allโ€™imposizione, sia superiore al cinque per cento dellโ€™ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, superiore a un milione cinquecentomila euro; c) La Dichiarazione infedele, che consiste nellโ€™indicare in dichiarazioni minori elementi attivi od elementi passivi inesistenti.


E una fattispecie meno grave della dichiarazione fraudolenta e per questo รจ punita con la reclusione da due a quattro anni e sei mesi, inoltre, ai fini della sussistenza del reato lโ€™imposta evasa deve essere superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro centomila e lโ€™ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti allโ€™imposizione, anche mediante lโ€™indicazione di elementi passivi fittizi, deve essere superiore al dieci per cento dellโ€™ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, superiore a euro due milioni[10]; d) Lโ€™omessa dichiarazione.


Per lโ€™integrazione di questa fattispecie di reato, che punisce con la reclusione da due a cinque anni โ€œchiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposteโ€[11], occorre che lโ€™imposta evasa sia superiore a cinquantamila euro e, comunque, il ritardo lieve nella presentazione della dichiarazione comporta solo una sanzione amministrativa, non essendo penalmente rilevante il ritardo non superiore a novanta giorni[12] dalla scadenza del termine.


Per quanto concerne lโ€™elemento psicologico, occorre far presente che sia la dottrina che la giurisprudenza maggioritaria hanno sempre sostenuto che per la configurazione dei delitti tributari – in materia di dichiarazione – fosse necessaria la sussistenza del dolo specifico, consistente nella coscienza e volontร  finalizzata ad evadere le imposte su redditi o sul valore aggiunto. Va segnalata, tuttavia, una recente giurisprudenza della cassazione la quale, contrariamente agli orientamenti precedenti, ha ritenuto โ€œconfigurabile il reato dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti anche in caso di dolo eventuale, da intendersi in termini di lucida accettazione, da parte dellโ€™agente, dellโ€™evento lesivo, e quindi anche del fine di evasione o indebito rimborso, come conseguenza della sua condottaโ€[13].


A parere di chi scrive, una simile conclusione appare poco condivisibile stante lโ€™oggettiva difficoltร  di individuare quelli che sono gli โ€œelementiโ€ o โ€œindicatoriโ€ dai quali desumere la sussistenza del dolo eventuale e, quindi, la sussistenza o meno dellโ€™accettazione del rischio da parte del contribuente di evadere le imposte.


Peraltro, una simile previsione giurisprudenziale appare in evidente contrasto con i principi fondamentali del diritto penale, primo fra tutti quello di tassativitร  o sufficiente determinatezza della fattispecie penale. La seconda categoria di reati tributari, espressamente disciplinata dal d.lgs. 74/2000, รจ quella dei โ€œdelitti in materia di documentiโ€. In questa categoria rientrano:ย  a) Lโ€™emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, che punisce con la reclusione da quattro a otto anni โ€œchiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistentiโ€[14].


Tale disposizione, come sostiene onorevole dottrina, รจ volta a colpire le c.d. cartiere, ovvero quelle imprese che, in maniera illecita, perseguono lo scopo unico di emettere e vendere documentazione volta a supportare lโ€™esposizione in dichiarazione di elementi passivi fittizi[15]; b) Lโ€™occultamento o distruzione di documenti contabili, che punisce con la reclusione da tre a sette anni โ€œchiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui รจ obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affariโ€[16]. Rispetto a questโ€™ultima fattispecie di reato merita di essere quantomeno menzionato il criterio utilizzato di recente dalla Corte di cassazione per ritenere configurato il reato de quo.


Ebbene, i giudici di legittimitร  hanno ritenuto configurato il delitto di occultamento di documenti contabili anche nel caso di mancato rinvenimento di alcuna fattura presso il presunto emittente, ma, bensรฌ, per la colpevolezza di questโ€™ultimo รจ stato ritenuto sufficiente il ritrovamento di una sola fattura presso un terzo, in quanto, ad avviso degli ermellini:


โ€œrisponde a canoni di logica desumere dal rinvenimento di una fattura presso un terzo il fatto che di quel documento esista fisicamente una copia presso chi l’ha emessaโ€. Per cui, continuano i giudici di cassazione, โ€œnon รจ manifestamente illogico desumere dal mancato rinvenimento di detta copia la conseguenza della sua distruzione ovvero del suo occultamentoโ€[17]. A parere di chi scrive, la conclusione a cui sono pervenuti i Giudici della cassazione risulta in palese contrasto con il principio di colpevolezza, in quanto viene ร ncorata la responsabilitร  penale sulla base di elementi che esulano dalla responsabilitร  personale del presunto reo. Piรน precisamente: si attribuisce rilevanza penale a una condotta la cui commissione non รจ in alcun modo provata ma solo โ€œlogicamente desuntaโ€ sulla base del mero ritrovamento documentale presso terzi. Lโ€™ultima categoria di delitti in materia tributaria โ€“ nella quale rientra anche la fattispecie qui oggetto di approfondimento, ovvero la sottrazione fraudolenta โ€“ รจ quella relativa al pagamento delle imposte. In questa categoria rientrano: a) Lโ€™omesso versamento di ritenute certificate, che punisce con la reclusione da sei mesi a due anni โ€œchiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo dโ€™impostaโ€[18]. Seppur il dettato normativo utilizza la parola โ€œchiunqueโ€, va specificato, perรฒ, che il reato di omesso versamento di ritenute certificate puรฒ essere commesso soltanto dai sostituti dโ€™imposta. A tal riguardo, merita di essere menzionata una recente pronuncia della Corte di cassazione, con la quale gli ermellini hanno stabilito che va riconosciuta la circostanza attenuante comune dellโ€™aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale, ex art. 62, comma Iยฐ, c.p., allโ€™imprenditore che non abbia versato le ritenute per salvare il posto di lavoro dei propri dipendenti[19]. A parere di chi scrive, nel caso in cui lโ€™imprenditore non paghi le tasse per salvare il posto di lavoro dei dipendenti, considerati i beni confliggenti โ€“ ovvero il diritto al lavoro da un lato e il dovere di contribuire alle spese pubbliche dallโ€™altro โ€“ andrebbe riconosciuta allโ€™imprenditore insolvente non la mera sussistenza della circostanza attenuante dellโ€™aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale ma, piuttosto, la non punibilitร  per la sussistenza della causa di giustificazione dello stato di necessitร , ex art. 54 c.p., semprechรฉ, beninteso, sia dimostrato che lโ€™imprenditore non poteva percorrere nessun altra strada per evitare il licenziamento dei dipendenti e che quindi il pericolo non era โ€œaltrimenti evitabileโ€. Una simile chiave di lettura, inoltre, trova il supporto di autorevole dottrina, la quale, in contrapposizione allโ€™orientamento prevalente in giurisprudenza โ€“ fermo nel ritenere non applicabile lโ€™art. 54 c.p. nei casi di bisogno economico, sul presupposto che alle carenze dei bisognosi puรฒ oggi far fronte lโ€™organizzazione sociale con i suoi vari istituti โ€“ sostiene che il concetto di necessitร , cosรฌ come inteso dalla giurisprudenza, risulta troppo astratto per cui: โ€œper verificare se una data condotta sia veramente necessaria o no a scongiurare il pericolo di danno, non รจ sufficiente considerare la possibilitร  ipotetica di ricorrere ad altre condotte penalmente lecite ma occorre altresรฌ accertare se queste condotte alternative posseggano in concreto pari o analoga idoneitร  a porre in salvo il bene in questioneโ€[20]; b) Lโ€™omesso versamento dellโ€™imposta sul valore aggiunto, che punisce con la reclusione da sei mesi a due anni โ€œchiunque non versa, entro il termine per il versamento dellโ€™acconto relativo al periodo dโ€™imposta successivo, lโ€™imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo dโ€™impostaโ€[21].ย  Va detto che, dal punto di vista del soggetto attivo[22] del reato di omesso versamento dellโ€™Iva, questo puรฒ essere sia il contribuente persona fisica che il contribuente persona giuridica. Inoltre, merita di essere menzionata la c.d. โ€œimpossibilitร  a versare lโ€™Ivaโ€ che puรฒ scagionare lโ€™imprenditore. Al fine del riconoscimento dellโ€™impossibilitร  scusante, perรฒ, va specificato che deve trattarsi di una impossibilitร  oggettiva, fondata sulla sussistenza di due presupposti: in primo luogo, la totale mancanza di disponibilitร  economiche; in secondo luogo, lโ€™assenza di qualsiasi forma di dolo; c)ย Lโ€™indebita compensazione, che punisce con la reclusione da sei mesi a due anni โ€œchiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistentiโ€[23]. Con riferimento a questa fattispecie di reato, va specificato che ai fini della sua configurazione va superata la soglia di punibilitร  che รจ fissata a cinquantamila euro di imposta evasa per crediti non spettanti o inesistenti. Detta soglia, va calcolata prendendo in considerazione la somma complessivamente non versata dal contribuente, senza distinguere tra i diversi titoli debitori, il che comporta una maggiore possibilitร  di superare la soglia di punibilitร  con conseguente aumento delle probabilitร  di contestazione del reato tributario. Inoltre, sempre con riferimento al reato di indebita compensazione, una recente sentenza della Corte di cassazione ha stabilito che: โ€œIl reato di indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, di cui allโ€™art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in combinato disposto con lโ€™art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997, si configura sia in caso di c.d. compensazione orizzontale, concernente crediti e debiti di imposta di natura diversa, sia in caso di c.d. compensazione verticale, riguardante crediti e debiti per tributi di natura omogenea, in quanto si concretizza in una condotta omissiva supportata dalla redazione di un documento ideologicamente falso, idoneo a prospettare una compensazione fondata su un credito inesistente o non spettanteโ€[24]. Infine: d) Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, fattispecie oggetto di approfondimento in questa sede, che punisce โ€œchiunque aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattivaโ€[25].


3. La โ€œratioโ€ della fattispecie criminosa in oggetto e le motivazioni della sua frequente contestazione


Prima di rivolgere lโ€™attenzione a quelle che sono le caratteristiche che debbono connotare gli atti posti in essere dal contribuente/debitore, ai fini della configurazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte โ€“ alla luce della piรน recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione โ€“ appare opportuno, a parere di chi scrive, soffermarsi, seppur brevemente, sulla โ€œratioโ€ della fattispecie in oggetto e sulle motivazioni che, almeno negli ultimi anni, hanno portato alla sua sempre piรน frequente contestazione, oltre che su alcune peculiaritร  della fattispecie in oggetto che meritano di essere esaminate.


Va detto, innanzitutto, che il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte trova il suo fondamento nel principio costituzionale secondo il quale โ€œtutti sono tenuti a contribuire alle spese pubbliche in ragione della loro capacitร  contributivaโ€[26] e, contestualmente, nel correlato pericolo che i crediti tributari non trovino soddisfacimento nel patrimonio del debitore.


Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte occupa da sempre una posizione centrale tra quelli che sono i reati in materia tributaria, infatti, tale fattispecie criminosa era giร  prevista allโ€™art. 97 del D.P.R. n. 602 del 1973. Seppur profondamente modificata rispetto alla vecchia disciplina, ad oggi, la fattispecie delittuosa di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte trova frequente contestazione grazie alla possibilitร , ora prevista dallโ€™ art. 12 bis del d.lgs. 74/2000, di applicare la confisca per equivalente anche ai reati tributari mediante lo strumento processuale rappresentato dal sequestro preventivo. Il suddetto art. 12 bis riproduce fedelmente la norma dellโ€™art. 322 ter, comma I, c.p. la quale trovava applicazione prima della riforma del 2015; il secondo comma dellโ€™art. 12 bis. del d.lgs. 74/2000, poi, stabilisce che anche in caso di sequestro, la quota che il contribuente si รจ impegnato a versare al Ministero delle finanze, non sarร  confiscata.


Da un punto di vista piรน squisitamente difensivo, dunque, possiamo affermare che รจ possibile evitare la confisca non solo mediante la definizione del processo penale in modo favorevole per il (presunto) reo ma anche rateizzando il debito con lโ€™erario, in modo tale da neutralizzare lโ€™efficacia della confisca giร  disposta ed eliminare, cosรฌ, i vincoli sui rapporti bancari o sugli immobili.


A tal riguardo, corre lโ€™obbligo di rammentare che, secondo un recentissimo orientamento giurisprudenziale, lโ€™art. 12 bis deve essere interpretato nel senso che: โ€œla confisca puรฒ essere adottata anche a fronte dellโ€™impegno di pagamento assunto, producendo tuttavia effetti solo ove si verifichi lโ€™evento futuro ed incerto costituito dal mancato pagamento del debitoโ€[27].


In questi termini, i giudici della Corte di cassazione hanno stabilito che gli effetti del sequestro, e quelli della confisca che eventualmente ne conseguirร , sono โ€œconservatiโ€ fino a quando il debitore โ€“ che abbia deciso di rateizzare il suo debito con lโ€™Erario โ€“ non restituisce lโ€™intera somma evasa e che le somme giร  versate da questโ€™ultimo possono essere considerate solo ai fini della rideterminazione (in termini quantitativi) della misura.


Gli illeciti fiscali, dunque, consentono di โ€œvincolareโ€ il denaro e gli immobili appartenenti al contribuente/debitore per un valore corrispondente a quello dellโ€™evasione realizzata. In questi casi, infatti, si parla di confisca โ€œsospesaโ€, in quanto la misura diventerร  operativa solo nel caso in cui i versamenti rateali saranno interrotti da parte del debitore e, invece, cade o comunque resta non operativa quando il contribuente ha rateizzato il suo debito ed รจ in regola con i pagamenti. Recentemente, i giudici di legittimitร , muovendosi nella stessa direzione hanno precisato che, in tal caso: โ€œla confisca pur essendo regolarmente adottata non รจ eseguibile poichรฉ subordinata a una condizione eventuale e incerta, che si realizzerร  solo in caso di mancato versamento delle somme dovute allโ€™erarioโ€[28].


Risulta evidente, dunque, che ci troviamo di fronte a unโ€™ipotesi di confisca obbligatoria e non facoltativa, che colpisce i beni appartenenti al reo che abbiano un valore corrispondente al prezzo o profitto del reato. A parere di chi scrive, ciรฒ che merita attenzione โ€“ in questa sede โ€“ รจ la motivazione alla base della sempre piรน frequente contestazione del reato ex art. 11 d.lgs. 74/2000, e cioรจ la possibilitร  di sequestrare e confiscare beni immobili e denaro del debitore in caso di commissione di reati tributari.


Ebbene, premesso che non รจ questa la sede piรน opportuna per approfondire il tema della confisca, in considerazione anche delle peculiaritร  nonchรฉ dei dubbi di costituzionalitร  che a parere di chi scrive avvolgono lโ€™applicazione di questa misura, รจ pur vero, tuttavia, che ci sono alcune questioni relative alla confisca che interessano i reati tributari e che, pertanto, meritano di essere approfondite in questa sede non solo per meglio comprendere lโ€™intera disciplina di settore, ma anche per โ€œquantificareโ€ la portata della confisca sulla fattispecie tributaria qui oggetto di approfondimento.


Appare di primo rilievo, innanzitutto, evidenziare che la c.d. confisca allargata o per sproporzione, prevista per i delitti considerati piรน gravi (terrorismo, criminalitร  organizzata, associazione a delinquere di stampo mafioso, usura, estorsione eccโ€ฆ) รจ stata estesa anche ai reati tributari. Si badi, perรฒ, che per lโ€™applicazione della confisca per โ€œsproporzioneโ€ โ€“ che colpisce i beni dei quali il condannato non puรฒ giustificare la legittima provenienza, con ribaltamento dellโ€™onere probatorio a carico dellโ€™imputato โ€“ ai reati tributari, non รจ sufficiente qualsiasi evasione fiscale, ma รจ necessario il superamento delle soglie di punibilitร  stabilite per ciascun reato ex d.lgs. 74/2000.


Inoltre, corre lโ€™obbligo di rammentare che, in tema di reati tributari, secondo una recente pronuncia della cassazione: โ€œla confisca per equivalente puรฒ essere disposta anche in assenza di un precedente provvedimento cautelare di sequestroโ€[29], sempre che lโ€™imputato sia stato attinto da una sentenza di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti. Merita altresรฌ attenzione, sempre in relazione alla possibilitร  di emettere provvedimenti ablativi in caso di commissione di reati tributari, unโ€™altra recentissima pronuncia con la quale i giudici di legittimitร  hanno affermato che: โ€œin tema di reati tributari il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti della persona fisica รจ ammissibile anche nel caso in cui sia intervenuto il fallimento della persona giuridica, che determina il passaggio dei beni nella disponibilitร  della curatela, con conseguente impossibilitร  di ablazione attraverso il sequestro in via diretta nei confronti di detta persona giuridicaโ€[30].


Ma le maggiori perplessitร , a parere di chi scrive, emergono con lโ€™applicazione della confisca โ€“ nei reati tributari โ€“ nella fase โ€œpost rem iudicatamโ€. Infatti, alla questione sottopostagli dalla I sezione penale[31], con una recente sentenza delle Sezioni Unite โ€“ le cui motivazioni non sono state ancora depositate ma la soluzione adottata รจ stata resa nota con una โ€œinformazione provvisoriaโ€ โ€“ la Suprema Corte di cassazione dava la seguente soluzione: โ€œil giudice dellโ€™esecuzione, investito della richiesta di confisca ex art. 240 bis c.p., esercitando gli stessi poteri che, in ordine alla detta misura di sicurezza atipica, sono propri del giudice della cognizione, puรฒ disporla, fermo restando il criterio di ragionevolezza temporale, in ordine ai beni che sono entrati nella disponibilitร  del condannato fino al momento della pronuncia della sentenza per il c.d. reato spia, salva comunque la possibilitร  di confisca di beni acquistati anche in epoca posteriore alla sentenza, ma con risorse finanziarie possedute primaโ€[32].


Appare dunque evidente, con la soluzione adottata dalle Sezioni Unite, che il giudice dellโ€™esecuzione puรฒ disporre la confisca allargata non solo dei beni riferibili al condannato fino al momento della sentenza di condanna, ma anche dei beni acquistati da questโ€™ultimo successivamente alla sentenza, purchรฉ โ€œritenutiโ€ dal giudice appresi mediante il reimpiego di denaro โ€œgiร โ€ esistente al momento della condanna.


Un simile assunto risulta particolarmente penalizzante, soprattutto per i soggetti condannati per reati tributari. Piรน precisamente, la confisca c.d. โ€œallargataโ€ รจ stata estesa ai reati tributari soltanto nel 2019 e si applica alle condotte poste in essere dopo il 25 dicembre 2019 ma, alla luce della statuizione delle Sezioni Unite, la confisca potrร  colpire anche quei beni entrati nel patrimonio dellโ€™autore del reato in unโ€™epoca antecedente. Una simile interpretazione, ad avviso di chi scrive, รจ in palese contrasto con le garanzie costituzionali poste a tutela dei soggetti sottoposti a procedimento penale, con particolare riferimento al principio di legalitร  che, invece, dovrebbe essere la stella cometa che guida sia il legislatore che lโ€™interprete quando in gioco ci sono beni costituzionalmente rilevanti.


Non si dimentichi, infatti, che il diritto penale tributario costituisce un โ€œsettoreโ€ speciale del diritto penale,[33] e non del diritto tributario, pertanto, le fattispecie di reato previste dalla legge dei reati tributari non devono porsi in contrasto con i principi costituzionali sottesi alla libertร  personale, la cui restrizione รจ presa in considerazione solo come extrema ratio e cioรจ soltanto in presenza della violazione di un bene, il quale, se pure non di pari grado rispetto al valore (libertร  personale) sacrificato, sia almeno dotato di rilievo costituzionale[34], nonchรฉ quando gli altri strumenti dellโ€™ordinamento giuridico โ€“ sanzione civile, amministrativa ecc. โ€“ appaiono insufficienti a tutelare un bene giuridico ritenuto meritevole di protezione dal legislatore che si muove nel quadro dei valori costituzionali[35].


4. Il regime sanzionatorio del reato de quo a seguito dellโ€™estensione della responsabilitร  ex d.lgs. 231/2001 allโ€™ambito penal-tributario


Al sorgere del nuovo decennio, si รจ assistito allโ€™estensione della responsabilitร  delle persone giuridiche discendente da reato โ€“ ex d.lgs. n. 231 del 2001 โ€“ allโ€™ambito del penale tributario. Lโ€™opera รจ iniziata con il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 e completata con il d.lgs. 75/2020, entrato in vigore il 30 luglio 2020 a recepimento della direttiva europea 2017/1371, meglio conosciuta come PIF โ€“ relativa alla lotta contro le frodi che ledono gli interessi finanziari dellโ€™Unione mediante il diritto penale โ€“ ma anche dietro la spinta di autorevole dottrina[36].


E appena il caso, in questa sede, di rammentare che per il perseguimento e la repressione delle โ€œfrodi comunitarieโ€ รจ stata istituita โ€“ in ragione di una โ€œcooperazione rafforzataโ€ โ€“ con Regolamento (EU) 2017/1939 del 12 ottobre 2017 e diventata operativa il 1ยฐ giugno 2021, dopo un lungo e travagliato percorso, la Procura Europea (EPPO) acronimo inglese di European Public Prosecutorโ€™s Office[37]. Sui rapporti tra normativa ex d.lgs. 231/2001 e procedimento tributario, in relazione ai problemi della duplicazione sanzionatoria e delle rispettive interferenze si tratterร  appositamente in altra sede, non essendo questo lโ€™oggetto dellโ€™odierno approfondimento.


Ciรฒ che invece rileva, almeno in questa sede, รจ capire come cambia il regime sanzionatorio dei reati tributari a seguito dellโ€™estensione agli stessi della normativa โ€œ231โ€. Innanzitutto, perรฒ, occorre premettere che, in considerazione del fatto che la confisca per equivalente puรฒ aggredire solo i beni di cui il responsabile dellโ€™illecito ha la disponibilitร  โ€“ in quanto la normativa precludeva la possibilitร  di applicare la misura sanzionatoria allโ€™ente giuridico nel cui patrimonio รจ effettivamente reperibile il profitto del reato posto in essere โ€“ la โ€œratioโ€ dellโ€™estensione della disciplina โ€œ231โ€ allโ€™ambito penale tributario va ravvisata nellโ€™esigenza di poter applicare la confisca per equivalente ai reati tributari – anche – nei casi in cui lโ€™autore del reato (persona fisica) diverge dal contribuente (societร ) che incamera il profitto del reato fiscale. Sul punto, giร  da tempo, i Giudici di legittimitร  avevano segnalato le criticitร  derivanti dalla mancata previsione dei reati tributari nellโ€™ambito del catalogo dei reati presupposto della responsabilitร  ex d.lgs. 231/2001.


In particolare, si fa riferimento a una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la quale il massimo consesso ha osservato che: โ€œil mancato inserimento dei reati tributari fra quelli previsti dal d.lgs. 231/2001, rischia di vanificare le esigenze d tutela delle entrate tributarie, a difesa delle quali รจ stato introdotto lโ€™art. 1, comma 143, L. n. 244/2007. Infatti, รจ possibile, attraverso lโ€™intestazione alla persona giuridica di beni non direttamente riconducibili al profitto di reato, sottrarre tali beni alla confisca per equivalente, vanificando o rendendo piรน difficile la possibilitร  di recupero di beni pari allโ€™ammontare del profitto di reato, ove lo stesso sia stato occultato e non vi sia disponibilitร  di beni in capo agli autori del reatoโ€[38].


Ciรฒ premesso, lโ€™estensione della responsabilitร  ex d.lgs. 231/2001 agli illeciti fiscali, come si anticipava, ha avuto inizio con il D.L. 124/2019, convertito il L. 157/2019, e si รจ completata con il d.lgs. 75/2020. Per quello che, almeno in questa sede, รจ di nostro interesse โ€“ ovvero come cambia il regime sanzionatorio del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, a seguito dellโ€™ingresso dei reati fiscali nella โ€œ231โ€ โ€“, occorre approfondire le modifiche apportate dal primo intervento legislativo del 2019, che hanno interessato, tra gli altri, il delitto qui oggetto di approfondimento, mentre con il secondo intervento del 2020, si รจ inciso su altre fattispecie penali tributarie.


Ebbene, nello specifico, lโ€™art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/2001, a seguito della conversione del D.L. 124/2019 nella L. 157/2019, contemplava le seguenti fattispecie criminose con le relative sanzioni amministrative: art. 2 โ€“ Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti โ€“ fino a 500 quote, nel caso di importi uguali o superiori a 100 mila euro (art. 2, comma 1), e fino a 400 quote, in caso di importi inferiori a 100 mila euro (art. 2, comma 2 bis); art. 3 โ€“ Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici โ€“ fino a 500 quote; art. 8 โ€“ Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti โ€“ fino a 500 quote, nel caso di importi uguali o superiori a 100 mila euro (art. 8, comma 1), e fino a 400 quote, in caso di importi inferiori a 100 mila euro (art. 8, comma 2 bis); art. 10 โ€“ Occultamento o distruzione di documenti contabili โ€“ fino a 400 quote; art. 11 โ€“ Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte โ€“ ย fino a 400 quote. In termini pratici, considerato che lโ€™importo di una quota varia dai 258 euro ai 1.549 euro, ne deriva che la sanzione pecuniaria irrogabile alle imprese, per i reati fiscali commessi dai legali rappresentanti a vantaggio e nellโ€™interesse delle stesse, potrร  arrivare fino a 774.500 euro per gli illeciti piรน gravi, e fino a 619.600 euro per gli illeciti meno gravi, oltre allโ€™aumento di un terzo nel caso in cui lโ€™ente abbia conseguito un profitto di rilevante entitร . Inoltre, e questo โ€“ a parere di chi scrive โ€“ รจ lโ€™aspetto piรน critico, sono state previste anche delle sanzioni interdittive a carico dellโ€™ente, che sono; il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; lโ€™esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e lโ€™eventuale revoca di quelli giร  concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.ย 


A parere di chi scrive, le sanzioni interdittive appena menzionate risultano oltremodo fuori misura, in quanto comportano, in buona sostanza, la morte dellโ€™impresa. Basti pensare alla societร  che abbia investito in maniera significativa sul piano di rilancio, ed abbia stipulato, prima della definizione del procedimento penale, diversi contratti con agenzie pubblicitarie per poi vedersi destinataria della misura interdittiva del divieto di pubblicizzare beni o servizi. La naturale conseguenza dellโ€™applicazione di un simile regime sanzionatorio, in questi casi, non potrร  essere diversa dalla โ€œdecapitazioneโ€ della societร . In conclusione, puรฒ affermarsi che โ€“ se queste sono le โ€œpeneโ€ โ€“ lโ€™unica possibilitร  di salvezza per lโ€™ente รจ lโ€™adozione di un modello organizzativo (MOG) idoneo a prevenire la commissione di determinati fatti nonchรฉ lโ€™istituzione di organismo di vigilanza efficiente, in modo tale da poter invocare lโ€™esimente prevista dallโ€™art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 231 del 2001, a tenore del quale โ€œlโ€™ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dellโ€™azione o la realizzazione dellโ€™eventiโ€.


5. La โ€œstrutturaโ€ del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte


Sotto il profilo strettamente strutturale, occorre sottolineare, preliminarmente, che il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte โ€“ previsto e punito dallโ€™art. 11, d.lgs. n. 74 del 2000 โ€“ รจ volto alla tutela del corretto funzionamento della procedura di riscossione coattiva a favore dellโ€™Erario. Va precisato, a tal proposito, che il bene giuridico tutelato dalla norma non va identificato โ€“ come sostenuto da parte della dottrina โ€“[39] con il diritto di credito dellโ€™Erario, bensรฌ nella โ€œgaranziaโ€ che i beni del contribuente-debitore non vengano sottratti alle pretese dellโ€™Erario.


Pertanto, come sostiene autorevole giurisprudenza: โ€œil reato di sottrazione fraudolenta puรฒ configurarsi anche nel caso in cui, in un momento successivo al compimento degli atti fraudolenti, avvenga comunque il pagamento dellโ€™imposta allโ€™Erarioโ€[40]. Ciรฒ รจ esplicativo non solo con riferimento alla natura di reato di pericolo della fattispecie in oggetto, sulla quale si approfondirร  di qui a breve, ma anche rispetto allโ€™effettivo interesse tutelato dal reato tributario in oggetto.


Per quanto concerne, poi, il soggetto attivo del reato di sottrazione fraudolenta, occorre precisare che il delitto de quo โ€“ oggi sanzionato dall’art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000 โ€“ puรฒ essere commesso soltanto da chi sia stato giร  qualificato come debitore dโ€™imposta, pertanto รจ un reato proprio e non un reato comune come indurrebbe a pensare il dettato letterale della norma che, nellโ€™indicare i soggetti attivi del reato tributario, utilizza, in entrambi i due commi, la parola โ€œchiunqueโ€. Tornando alla natura del reato de quo, รจ interessante sottolineare lโ€™intervento legislativo che ha determinato il mutamento del delitto di sottrazione fraudolenta da reato di danno a reato di pericolo concreto.


A tal proposito, va detto che โ€“ seppur la ratio ispiratrice della legge dei reati tributari si basava su fattispecie di danno ancorate alla presentazione delle dichiarazioni โ€“, il delitto di cui allโ€™ art. 11 d.lgs. n. 74/2000 รจ un reato di pericolo. Piรน precisamente รจ un reato di pericolo concreto, in quanto per la sua configurazione รจ richiesto che gli atti simulati o fraudolenti โ€“ dei cui elementi caratterizzanti si tratterร  di qui a breve โ€“ siano posti in essere con il fine specifico di sottrarsi al pagamento delle imposte, che costituisce il concreto danno erariale. Ma non รจ stato sempre cosรฌ, anzi, come si anticipava, il legislatore del 2000 ha operato unโ€™inversione di rotta, in quanto, il delitto di sottrazione fraudolenta era giร  disciplinato dallโ€™art. 97, comma 6, del D.P.R. n. 602 del 1973 e successivamente รจ stato riformato dalla Legge n. 413 del 1991.


Questโ€™ultima, in buona sostanza, poneva โ€“ come presupposto necessario per la punibilitร  del contribuente โ€“ che vi fosse stato lโ€™inizio di accessi, ispezioni, verifiche o notifiche di atti. Dunque, con la riforma del 2000 il delitto di sottrazione fraudolenta ha smesso di essere un reato di danno per diventare reato di pericolo, con lโ€™evidente conseguenza dellโ€™aumento di probabilitร  di vedersi contestare il suddetto reato.


Si tratta di una differenza sostanziale, di non poco conto, tanto da modificare profondamente la fattispecie criminosa in oggetto. Sul punto, merita di essere menzionata una pronuncia della Corte di cassazione, la quale ha colto in pieno la portata della novella legislativa ed ha precisato che: โ€œla fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, di cui allโ€™art. 11 del d.lgs. n. 74/2000, รจ diversa rispetto allโ€™omologa fattispecie, oggi abrogata, di cui allโ€™art. 97, comma 6, del D.P.R. n. 602 del 1973 (cosรฌ come modificato dallโ€™art. 15, comma 4, della L. n. 413/1991), in quanto โ€“ a fronte della identitร  sia dellโ€™elemento soggettivo costituito dal fine di evasione ed integrante il dolo specifico, che della condotta materiale rappresentata dallโ€™attivitร  fraudolenta โ€“ la nuova fattispecie non richiede: 1) nรฉ che lโ€™amministrazione tributaria abbia giร  compiuto unโ€™attivitร  di verifica, accertamento o iscrizione a ruolo; 2) nรฉ lโ€™evento, ossia la sussistenzaย  di una procedura di riscossione in atto e la effettiva vanificazione della riscossione tributaria coattivaโ€[41].


A questo aspetto si ricollega quello relativo al profitto del reato in oggetto, il quale, secondo un orientamento giurisprudenziale incontrastato in dottrina: โ€œรจ rappresentato dal valore dei beni sottratti fraudolentemente alla garanzia dei crediti della Amministrazione finanziaria per leย imposteย evase e non giร  dal debito tributario rimasto inadempiutoโ€[42]. Dunque, posto che il profitto del reato de quo รจ rappresentato dal valore dei beni idonei a fungere da garanzia alle pretese erariali e considerata la natura di reato di pericolo concreto della fattispecie tributaria in oggetto, ne discende, a parere di chi scrive, che una volta sottratto il valore del bene alienato simulatamente, il reato puรฒ sussistere esclusivamente nei casi in cui il patrimonio rimasto non fosse comunque sufficiente a garantire le pretese dellโ€™Erario.


Per quanto concerne lโ€™elemento soggettivo, ai fini della configurazione della fattispecie in oggetto รจ necessaria la sussistenza del dolo specifico, inย  quanto non รจ sufficiente che il soggetto agente sia consapevole di essere debitore dellโ€™Erario โ€“ per una somma il cui ammontare sia superiore a cinquantamila euro โ€“ e intenda commettere, sui propri o su altri beni, atti simulati o fraudolenti, ma รจ necessario, altresรฌ, che la condotta criminosa sia specificamente finalizzata ad ostacolare la procedura di riscossione coattiva a favore dellโ€™Erario.


Ai fini della configurazione del reato, poi, la norma sancisce che siano superate due distinte soglie di punibilitร  riferite allโ€™importo complessivo di imposte, interessi e sanzioni al cui pagamento il contribuente cerchi di sottrarsi: quella per lโ€™ipotesi base, fissata in euro cinquantamila e, lโ€™altra, per lโ€™ipotesi aggravata, quantificata in euro duecentomila. In entrambi i casi il superamento della soglia โ€“ che รจ un elemento costitutivo del reato โ€“ deve formare oggetto di rappresentazione e volizione[43].


Infine, per quanto riguarda la consumazione e la prescrizione del reato, va detto che, con riferimento alla prima, il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte รจ un reato a consumazione โ€œistantaneaโ€, quindi si consuma nel momento in cui viene posta in essere la condotta di alienazione simulata o gli altri atti fraudolenti. Tuttavia, nel caso in cui gli atti simulati o fraudolenti siano plurimi e successivi, e quindi ci troviamo di fronte ad un reato permanente, il delitto si perfeziona nel momento in cui viene realizzato lโ€™ultimo atto dispositivo. A tal proposito, merita di essere menzionata una pronuncia della cassazione con la quale gli ermellini hanno stabilito che: โ€œil delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte รจ reato di pericolo eventualmente permanente, la cui consumazione si protrae per tutto il tempo in cui vengono posti in essere atti idonei a mettere in pericolo lโ€™adempimento dellโ€™obbligazione tributariaโ€[44].


Con riferimento alla prescrizione, invece, occorre premettere che nel 2011 รจ stata introdotta una disciplina ad hoc nel d.lgs. 74/2000, in base alla quale i termini di prescrizione per alcune fattispecie criminose tributarie sono stati elevati di un terzo.


Tuttavia, il delitto previsto dallโ€™art. 11 della legge dei reati tributari non rientra tra questi, per cui al delitto di sottrazione fraudolenta va applicata la disciplina generale prevista dallโ€™art. 157 c.p. e quindi la prescrizione dopo sei anni, che possono diventare sette anni e mezzo per effetto di un evento interruttivo, piรน eventuali sospensioni dei termini di prescrizione tra il primo e il secondo grado di giudizio, semprechรฉ i fatti siano stati commessi in epoca successiva allโ€™entrata in vigore della riforma Orlando nel 2017. Ciรฒ premesso, a parere di chi scrive, le maggiori perplessitร  emergono con riferimento alla condotta โ€“ effettivamente โ€“ rilevante ai fini della configurazione del delitto di sottrazione fraudolenta.


Ebbene, la norma di cui allโ€™art. 11, d.lgs. n. 74 del 2000 fa riferimento a due tipi di condotte: โ€œlโ€™alienazione simulataโ€ ed il compimento di โ€œaltri atti fraudolentiโ€ sui propri o su altrui beni. Della natura che โ€“ necessariamente – deve connotare gli atti posti in essere dal contribuente-debitore affinchรฉ si configuri il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte โ€“ anche alla luce della piรน recente giurisprudenza di legittimitร  -, nonchรฉ degli elementi dai quali desumere che una vendita-alienazione รจ โ€œsimulataโ€ e degli atti che possono essere considerati โ€œfraudolentiโ€, ne tratteremo in maniera complessiva di qui a breve.


Ciรฒ che interessa, almeno in questa sede, รจ mettere in risalto una evidente ambiguitร  della definizione normativa della condotta, rispetto non giร  alla mancata definizione di โ€œazione simulataโ€ o โ€œatto fraudolentoโ€, bensรฌ con riferimento alla parte in cui la norma โ€“ art. 11 d.lgs. 74/2000 โ€“ sancisce che, ai fini della configurazione del reato, gli atti posti in essere devono essere idonei a rendere in tutto o โ€œin parteโ€ inefficace la procedura di riscossione. Sul punto, la giurisprudenza di legittimitร , in una recente pronuncia ha stabilito che: โ€œIntegra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dallโ€™art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, una diminuzione, anche non totale, della garanzia patrimoniale generica offerta dal patrimonio del debitore fiscaleโ€[45].


Ebbene, a parere di chi scrive, una simile previsione normativa โ€“ peraltro condivisa anche dai giudici della cassazione โ€“ appare ampiamente criticabile sotto il profilo della non sufficiente determinatezza della norma, in quanto la stessa non specifica, ai fini della configurazione del reato, quanta parte โ€“ con riferimento ai beni propri del contribuente o altrui โ€“ debba essere oggetto di alienazione simulata o fraudolentemente distratta affinchรฉ il contribuente possa essere chiamato a rispondere del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, con lโ€™evidente contrasto con i principi cardini del diritto penale e, quindi, del diritto penale-tributario che ne รจ specificazione.


Infine, รจ appena il caso di evidenziare, per quello che ci occupa in questa sede, che lโ€™eventuale successivo venir meno del debito nei confronti dellโ€™Erario non ha alcuna efficacia esimente. Occorre rammentare, a tal riguardo, una recente pronuncia del Giudice di legittimitร  la quale ha stabilito che: โ€œla rilevanza penale del fatto รจ da valutarsi al momento della consumazione, a nulla rilevando i successivi eventi estintivi dellโ€™obbligazione tributariaโ€[46].


Tuttavia, perรฒ, potrร  applicarsi lโ€™art. 13 bis del d.lgs. n. 74 del 2000 a tenore delย  quale, al di furori dei casi di non punibilitร , le pene per i delitti previsti dal medesimo decreto sono diminuite fino alla metร  e non si applicano le pene accessorie indicate nellโ€™art. 12 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, siano stati estinti mediante lโ€™integrale pagamento degli importi dovuti allโ€™Erario. A parere di chi scrive, la previsione dellโ€™art. 13 bis, d.lgs. 74/2000, รจ illuminante rispetto allโ€™effettiva finalitร  perseguita dal legislatore del 2000 attraverso la legge dei delitti in materia tributaria.


6. La natura degli atti posti in essere ai fini della configurazione del reato ex art. 11 d.lgs. 74/2000 โ€“ alla luce delle Sezioni Unite 12213/18


Come si anticipava in sede di approfondimento della struttura del reato in oggetto, la condotta rilevante ai fini della configurazione del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, cristallizzata nellโ€™art. 11, d.lgs. 74/2000, consiste nellโ€™ โ€œalienare simulatamenteโ€ o nel compiere โ€œaltri atti fraudolentiโ€ sui propri o altrui beni idonei a rendere โ€“ in tutto o in parte โ€“ inefficace la procedura di riscossione coattiva[47].


Ebbene, prima di passare alla disamina dettagliata delle due condotte rilevanti ai fini dellโ€™integrazione della fattispecie tributaria de quo appare opportuno, a parere di chi scrive, fare alcune precisazioni relativamente ad alcuni aspetti peculiari della stessa: in primis, occorre precisare che il giudizio di idoneitร  degli atti posti in essere ha ad oggetto la capacitร  degli stessi di ostacolare[48] lโ€™azione recuperatoria a vantaggio dellโ€™Erario, e deve essere formulato attraverso una valutazione ex ante basata sulla situazione e sulle conoscenze del contribuente nel momento in cui ha posto in essere la condotta incriminata.


In secondo luogo, va sottolineato che il delitto tributario della sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte non รจ configurabile quando la condotta penalmente sanzionata (simulazione o attivitร  fraudolenta) sia finalizzata a sottrarsi al pagamento di debiti โ€œdiversi da quelli relativi alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto o ad interessi o sanzioni relativi a dette imposteโ€[49].


Inoltre, dal portato letterale della norma si evince chiaramente che la condotta rilevante รจ solo commissiva, pertanto, dovrebbe escludersi che la fattispecie tributaria di cui trattasi possa configurarsi nei casi di condotta omissiva, che si concretizza nella mancata conservazione del proprio patrimonio in modo tale da provocarne una riduzione totale o parziale idonea a rendere impossibile, o quantomeno piรน difficoltoso, il recupero da parte dellโ€™Erario.


Sempre con riferimento alla condotta rilevante appare, altresรฌ, opportuno โ€“ in questa sede โ€“ rammentare che, in base allโ€™ultima modifica apportata alla norma[50], la condotta costituente il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte puรฒ essere posta alla base dellโ€™ulteriore contestazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ex art. 216, comma 1, n.1 della legge fallimentare, con evidente dispregio del principio del nรฉ bis in idem, come sovente si verifica tra reati tributari-societari-fallimentari che sono accomunati da aspetti che spesso tendono a collidere.


Tuttavia, a tal riguardo, appare condivisibile un orientamento giurisprudenziale[51] secondo il quale il delitto tributario di sottrazione fraudolenta e quello fallimentare di bancarotta fraudolenta non sempre concorrono ma, il primo resta assorbito nel secondo piรน grave, quando โ€“ in ossequio al principio di specialitร  ex art. 15 c.p. โ€“ le condotte di distrazione, occultamento, distruzione, dissipazione sono comprensive delle condotte di simulazione o integranti gli atti fraudolenti ex art. 11. della legge dei reati tributari. Ciรฒ premesso, occorre, ora, porgere lโ€™attenzione sullโ€™aspetto peculiare, nonchรฉ il fulcrum dellโ€™approfondimento de quo, relativo alla natura che โ€“ necessariamente – deve connotare gli atti posti in essere dal contribuente-debitore affinchรฉ questi possa essere chiamato a rispondere del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.


Ebbene, per quanto riguarda la prima condotta rilevante โ€“ ex art. 11, d.lgs. 74/2000 โ€“ ย non si riscontrano particolari problematiche interpretative, in quanto la stessa puรฒ essere definita come โ€œnegozio caratterizzato da una preordinata divergenza tra la volontร  dichiarata e quella reale, ovverosia allorquando il programma contrattuale non corrisponde deliberatamente in tutto (simulazione assoluta) o in parte (simulazione relativa) alla effettiva volontร  dei contraentiโ€[52].


Piรน precisamente, in ossequio al principio di stretta legalitร  e tassativitร  della fattispecie penale, deve trattarsi di alienazione โ€œsimulataโ€ intendendosi, per tale, ogni transazione, avente ad oggetto i beni del contribuente, diretta ad offrire la falsa rappresentazione che lo stesso se ne sia spogliato quando, invece, essi restano comunque sotto la sua signoria. In chiave difensiva, un elemento significativo per sostenere โ€“ nel processo โ€“ lโ€™insussistenza della natura โ€œfittiziaโ€ della cessione รจ rappresentato non solo dalla prova della vendita, intendendosi, per tale, la produzione documentale dei pagamenti effettuati in ragione della transazione, ma, soprattutto, dal prezzo della vendita, il quale, se giudicato congruo rispetto ai prezzi di mercato, consente di escludere lโ€™ipotesi di vendita simulata. In conclusione, ove il trasferimento sia effettivo la relativa condotta di alienazione non puรฒ essere considerata alla stregua di un atto simulato ma deve essere valutata esclusivamente quale โ€œpossibile atto fraudolentoโ€[53].


Ebbene, a tal riguardo, occorre precisare che per โ€œatto fraudolentoโ€ si intende qualsiasi condotta connotata da una finalitร  di frode, intendendosi, per tale, ogni comportamento contrassegnato dallโ€™inganno o dal raggiro che, almeno nella fattispecie che ci occupa, tenda di trarre in inganno lโ€™Amministrazione finanziaria. Appare evidente, dunque, che la definizione di atti fraudolenti, cosรฌ come formulata, oltre ad essere eccessivamente vaga โ€“ in quanto non specifica quali sono gli atti fraudolenti ma fa riferimento a โ€œqualsiasi attoโ€ che abbia una finalitร  di frode โ€“ non chiarisce nemmeno quali siano gli elementi โ€œindicativiโ€ dai quali desumere la natura fraudolenta degli atti che, di volta in volta, devono essere valutati al fine di attribuire rilevanza penale alla condotta del contribuente-debitore. Insufficienti, a dir poco, si sono mostrati i tentativi di una prima giurisprudenza[54] che, fin da subito, ha cercato di delimitarne i margini di applicazione senza ottenere, tuttavia, risultati importanti con il conseguente sorgere di non pochi dubbi di conformitร  della disposizione in oggetto con i principi cardini del diritto penale[55].


Occorre specificare, innanzitutto, che la definizione di โ€œattiโ€ fraudolenti non puรฒ coincidere con quella di โ€œmezziโ€ fraudolenti. A tal riguardo, occorre rammentare che, secondo un orientamento giurisprudenziale, per mezzo fraudolento โ€“ con riferimento al reato di turbata libertร  degli incanti โ€“ deve intendersi โ€œqualsiasi artificio, inganno o menzogna concretamente idoneo a conseguire lโ€™evento del reatoโ€[56].


Tuttavia, con specifico riguardo al settore penale tributario, soltanto recentemente โ€“ con il D.lgs. n. 158 del 2015 โ€“ il legislatore รจ intervenuto per dare una definizione di โ€œmezzi fraudolentiโ€ mediante lโ€™aggiunta, allโ€™art. 1 del D.lgs. 74/2000, della lettera g-ter in base alla quale devono intendersi per mezzi fraudolenti le condotte artificiose attive nonchรฉ quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtร .


Appare evidente, dunque, che lโ€™elemento differenziale tra i โ€œmezziโ€ e gli โ€œattiโ€ fraudolenti sia da rinvenire, in primo luogo, nel fatto che i primi consistono in condotte che possono essere sia attive che omissive, mentre i secondi โ€“ a prescindere dalla definizione che ne sarร  data โ€“ possono essere solamente commissivi.


Nella sostanza, poi, la condotta artificiosa consiste in operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, mentre lโ€™atto fraudolento potrebbe consistere anche in operazioni reali, purchรฉ connotate dalla finalitร  di frode. Rispetto alla definizione di atti fraudolenti, la giurisprudenza di legittimitร  รจ intervenuta piรน volte cercando di definirne i contorni applicativi. Si รจ sostenuto, infatti, che per atto fraudolento debba intendersi โ€œogni comportamento che, formalmente lecito, sia tuttavia caratterizzato da una componente di artifizio o di ingannoโ€[57] e, ancora, che รจ tale โ€œogni atto che sia idoneo a rappresentare una realtร  non corrispondente al vero e qualunque stratagemma artificioso tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali alla riscossioneโ€[58].


A ben vedere, nessuna di queste definizioni sembra veramente esaustiva rispetto alla previsione di elementi concreti mediante i quali sia possibile identificare un atto come fraudolento, anzi, a parere di chi scrive, dalla lettura di alcune delle pronunce sopra menzionate emergerebbe, in alcuni casi, lโ€™elaborazione di una definizione di โ€œatto fraudolentoโ€ perfettamente sovrapponibile a quella di โ€œalienazione simulataโ€.


Un simile approccio interpretativo risulterebbe โ€“ oltre che irrazionale dal punto di vista logico-giuridico โ€“ sotto lโ€™aspetto della condotta incriminata meramente ripetitivo, in quanto si prevedono โ€“ astrattamente โ€“ due diverse condotte idonee ad integrare la fattispecie criminosa in oggetto, ma, nel concreto, queste finiscono per punire la medesima condotta che sarร  alternativamente contestata quale alienazione simulata o come atto fraudolento[59]. Con la conseguenza, inoltre, che ogni qual volta venga meno lโ€™ipotesi di natura fittizia o simulata della vendita/alienazione posta in essere dal contribuente-debitore non potrebbe, la medesima condotta, essere vagliata quale possibile atto fraudolento in quanto le due definizioni finirebbero per coincidere e dunque lโ€™esclusione di una comporterebbe โ€“ in concreto โ€“ lโ€™esclusione anche dellโ€™altra.


Sul punto, considerato il vuoto normativo e riscontrata la mancanza di pronunce giurisprudenziali dalle quali poter attingere โ€“ con specifico riguardo al delitto tributario di cui allโ€™art. 11 d.lgs. 74/2000 โ€“ una definizione chiara di โ€œatti fraudolentiโ€ o, quantomeno, ย lโ€™indicazione di specifici elementi dai quali desumere la fraudolenza degli atti posti in essere dal contribuente-debitore, risulta rilevante, a tal riguardo, una pronuncia โ€“ piuttosto recente โ€“ della Suprema Corte di cassazione a Sezioni Unite, la quale, investita dalla sesta sezione penale per dirimere il contrasto insorto in giurisprudenza in relazione alla questione: โ€œse il sostituto processuale del procuratore speciale di parte civile sia legittimato o meno a costituirsi parte civile nel processo penale in forza di delega espressamente prevista nella procura specialeโ€ ha, altresรฌ, deciso se nel caso sottopostogli gli atti posti in essere dallโ€™imputato del delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, ex art. 388 c.p., fossero o meno connotati dalla natura fraudolenta richiesta dalla norma.


Stabilendo, cosรฌ, la caratteristica che โ€œnecessariamenteโ€ deve connotare gli atti posti in essere โ€“ tanto nel delitto di cui allโ€™art. 388 c.p. quanto nella fattispecie tributaria ex art. 11, d.lgs. 74 del 2000 โ€“ affinchรฉ gli stessi possano essere definiti come โ€œfraudolentiโ€. Ebbene, le Sezioni Unite[60], della Suprema Corte di cassazione, hanno stabilito che: โ€œal fine di colorare di illiceitร  penale la condotta dellโ€™imputato, non รจ sufficiente che gli atti siano oggettivamente finalizzati a consentire al loro autore di sottrarsi agli adempimenti indicati, ma รจ necessario che gli stessi si caratterizzino altresรฌ per la loro natura simulatoria o fraudolenta. Una lettura della norma che facesse coincidere, per quanto riguarda la natura fraudolenta, tale requisito con la semplice idoneitร  dellโ€™atto alla sottrazione dellโ€™adempimento di legge si profilerebbe in contrasto con il principio di legalitร โ€. Pertanto โ€“ continuano gli ermellini โ€“ aderendo a tale chiave interpretativa, รจ dunque indispensabile: โ€œche lโ€™atto si qualifichi per un โ€œquid plurisโ€ rispetto alla idoneitร  a rendere inefficaci gli obblighi nascenti dal provvedimento giudiziario, tanto piรน in quanto solo cosรฌ potrebbe giungersi, in unโ€™ottica improntata al principio di offensivitร , a differenziare una condotta solo civilmente illecita (e passibile, nel concorso degli ulteriori requisiti, di azione revocatoria) da una condotta connotata da disvalore penalmente rilevanteโ€. Nel caso di specie, la Suprema Corte di cassazione riteneva lโ€™insussistenza degli elementi costitutivi del reato, in quanto, a nessuno degli atti โ€“ di disposizione del patrimonio โ€“ posti in essere dallโ€™imputato poteva essere attribuita la natura โ€œfraudolentaโ€ โ€“ in mancanza di quel quid pluris che li caratterizzasse come tali โ€“ sul โ€œsoloโ€ presupposto โ€œdellโ€™idoneitร  degli stessi a mettere in discussione la possibilitร  di recupero del credito da parte dellโ€™Erarioโ€. Inoltre, sottolineano gli ermellini, nel caso di specie, il prezzo delle singole alienazioni non risulta inadeguato o sproporzionato rispetto al prezzo di mercato, pertanto, questโ€™ultimo, non puรฒ ritenersi idoneo a provare il carattere fraudolento delle operazioni di alienazione poste in essere dallโ€™imputato.


7. Conclusioni in prospettiva โ€œde jure condendoโ€


Lโ€™analisi fin qui svolta ha perseguito lโ€™obiettivo di approfondire โ€“ senza alcuna pretesa di completezza โ€“ la fattispecie criminosa della sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte specificando, in primo luogo, quello che รจ il contesto normativo in cui รจ incluso il delitto ex art. 11 d.lgs. 74/2000; in secondo luogo, le peculiaritร  strutturali della fattispecie tributaria qui oggetto di approfondimento; ed infine, la soluzione offerta dalla Corte di cassazione, con una recente pronuncia delle Sezioni Unite, rispetto a quella che รจ la natura che โ€“ necessariamente โ€“ deve connotare gli atti posti in essere dal contribuente-debitore affinchรฉ agli stessi possa attribuirsi la fraudolenza richiesta dalla norma.


Nonostante lโ€™intervento delle Sezioni Unite, a parere di chi scrive, residuano ancora alcune perplessitร  attorno alla definizione di atti fraudolenti โ€“ rilevanti ai fini della configurazione del delitto ex art. 11 d.lgs. 74/2000 โ€“ nonchรฉ rispetto ad alcune tematiche che riguardano non solo il delitto de quo bensรฌ lโ€™intero sistema penale tributario e sulle quali anche lโ€™ultimo legislatore[61] si รจ mostrato cieco.


A ben vedere, la definizione di atti fraudolenti enucleata dal Giudice di Legittimitร  nel suo massimo consesso, non appare โ€œsufficienteโ€ a risolvere la vexata quaestio relativa alla necessitร  di circoscrivere โ€“ in maniera chiara e netta โ€“ il campo del penalmente rilevante con riferimento al reato oggetto di approfondimento.


Piรน precisamente, dal dettato letterale della pronuncia si evince ictu oculi la centralitร  e/o la rilevanza che le Sezioni Unite hanno riconosciuto โ€“ al fine di attribuire la natura fraudolenta agli atti posti in essere โ€“ alla capacitร  degli atti di ledere o porre in pericolo il bene tutelato dalla norma attraverso il chiaro richiamo ad un principio cardine del diritto penale, ovvero il principio di offensivitร .


Ebbene, a parere di chi scrive, una definizione che ร ncora la fraudolenza alla sussistenza di un quid pluris finalizzato a sottrarsi alle pretese erariali, seppur astrattamente idonea a restringere il campo degli atti fraudolenti, in concreto, perรฒ, non appare idonea ad escludere dal novero dei possibili atti fraudolenti quelle condotte che โ€“ seppur idonee a consentire al soggetto agente di sottrarsi agli adempimenti dovuti โ€“ sono il risultato del legittimo esercizio del diritto di proprietร , ancorchรฉ perseguito mediante piรน azioni.


Le problematiche che si aggirano attorno alla fattispecie delittuosa della sottrazione fraudolenta non sono poche, e se da un lato si auspica lโ€™intervento del legislatore affinchรฉ siano tipizzate le condotte che possono essere qualificate come atti fraudolenti, dallโ€™altro si ricorda โ€“ con rammarico โ€“ lโ€™ultima modifica legislativa[62] che ha riguardato lโ€™art. 11 D.lgs. 74/2000 la quale, anzichรฉ ricercare le possibili soluzioni definitorie atte a limitare il novero dei possibili atti fraudolenti, alle problematiche giร  esistenti[63] ne ha aggiunte altre nuove che, ben presto, hanno trovato conferma anche in alcune pronunce della giurisprudenza di legittimitร  che ne hanno ben definito i contorni.


Tra queste, merita di essere menzionata una in particolare la quale ha stabilito che tra il delitto di sottrazione fraudolenta e quello di bancarotta fraudolenta puรฒ esservi concorso formale, in quanto: โ€œla fattispecie fiscale รจ preposta a sanzionare condotte che pregiudichino lโ€™interesse fiscale al buon esito della riscossione coattiva, quella fallimentare lโ€™interesse del ceto creditorio di massa al soddisfacimento dei propri singoli dirittiโ€[64].


A parere di chi scrive, i punti dolenti della fattispecie in oggetto sono principalmente due: lโ€™indeterminatezza del concetto di atti fraudolenti, il quale, nonostante il quid pluris richiesto dalle recenti Sezioni Unite, non appare idoneo a consentire di prevedere anticipatamente quali sono le condotte che possono essere colorate di illiceitร  penale perchรฉ fraudolente, nรฉ tantomeno a distinguere da queste quelle legittime; e il fatto che per il superamento delle soglie di punibilitร  vanno presi in considerazione anche gli interessi, i relativi accessori e, soprattutto, le sanzioni amministrative che, come noto, sono applicate discrezionalmente tra un minimo e un massimo con lโ€™evidente pregiudizio, nonchรฉ la disparitร  di trattamento, per coloro che vengano raggiunti da sanzioni amministrative applicate nel massimo a differenza di chi, invece, pur trovandosi nella stessa situazione, si รจ visto destinatario di un sanzione piรน contenuta che gli ha consentito di mantenersi al di sotto della soglia di punibilitร .


Dunque, lโ€™intervento legislativo risulta necessario e โ€“ a parere di chi scrive โ€“ dovrร  avere il fine precipuo di fare chiarezza, una volta per tutte, sullโ€™effettiva portata della norma di cui allโ€™art. 11 della legge dei reati tributari, in modo tale da evitare eventuali letture estensive che facciano rientrare tra gli atti fraudolenti anche quelle condotte figlie del legittimo esercizio del diritto di proprietร ; ed inoltre, dovrร  mirare a modifica il dettato letterale della norma in commento, nel senso che nel calcolo finalizzato a verificare se sia stata o meno superata la soglia di punibilitร  dovrร  essere preso in considerazione solo lโ€™effettivo debito tributario, senza sanzioni amministrative, interessi e relativi accessori.


Note e riferimenti bibliografici

[1] Si fa riferimento alla legge c.d. โ€œpregiudiziale tributariaโ€, la quale aveva come scopo primario quello di evitare che nellโ€™ordinamento vi fossero due giudicati in contrasto tra di loro. Sotto la vigenza di questa legge, il processo penale iniziava soltanto dopo che fosse stata emessa una sanzione tributaria โ€“ a seguito di un processo tributario che avesse accertato una condotta non corretta sotto il punto di vista fiscale โ€“ย  pertanto, considerata la spada di damocle rappresentata dalla prescrizione del reato, nella maggior parte dei casi il processo penale si concludeva sul nascere;


[2] Anche se, nella realtร , nelle aule giudiziarie non capita raramente che lโ€™organo giudicante, in sede penale, chieda al difensore quale sia stato lโ€™esito del procedimento in sede tributaria. Palesando, in questo modo, a parere di chi scrive, una chiara influenza, se non giร  ingerenza, del diritto tributario nel diritto penale tributario;


[3] Per queste ragioni, la L. 516/82 veniva amaramente definita anche come la legge โ€œmanette agli evasoriโ€;


[4] Cfr. D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, entrato in vigore il 15 aprile 2000, in def.finanze.it;


[5] Con il termine operazione si fa riferimento a tutti i rapporti aventi contenuto economico e che sono rilevanti per la determinazione delle imposte. A sostegno della suddivisione delle categorie di operazione, si rammenta, tra le altre, la recente pronuncia con la quale la Corte di cassazione, con la sentenza n. 13747/2018, ha sostenuto che il primo delitto in materia di dichiarazione, ex art. 2 della legge dei reati tributari, sussiste sia nellโ€™ipotesi di inesistenza oggettiva dellโ€™operazione, ovvero quando la stessa nella realtร  non รจ mai stata posta in essere; sia quando lโ€™inesistenza รจ solo relativa, e cioรจ quando lโ€™operazione รจ stata realmente posta in essere ma per un quantitativo inferiore a quello indicato in fattura; sia nel caso di sovrafatturazione โ€œqualitativaโ€ e cioรจ quando la fattura attesti la cessione di beni per un prezzo maggiore di quello fornito.


[6] Cfr. art. 2, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, entrato in vigore il 15 aprile 2000, in def.finanze.it;


[7] Cfr. art. 3, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, entrato in vigore il 15 aprile 2000, in def.finanze.it;


[8] I delitti tributari di cui agli art. 2 e 3 del D.lgs. 74/2000 destano particolare allarme sociale perchรฉ, per la configurazione degli stessi, la dichiarazione oggetto del delitto non solo non corrisponde al vero, ma risulta, altresรฌ, artefatta con ingegno, in quanto la stessa รจ supportata da una base documentale i cui contenuti sono idonei a sviare, lโ€™attivitร  di accertamento da parte dellโ€™amministrazione finanziaria, o comunque a modificare i dati contenuti in dichiarazione. Il legislatore, pertanto, ha differenziato la sanzione in base al grado di fraudolenza, ovvero, a seconda che la condotta del contribuente si realizzi con strumenti fraudolenti ovvero si riduca ad una mera indicazione mendace.


[9] Cfr. Cass. Pen., n. 6105 del 15.2.2016, Sentenze Web suย www.cortedicassazione.it la quale ha stabilito che: โ€œla soglia di punibilitร  rientra tra gliย elementi costitutivi del reatoย eย non tra le condizioni obiettive di punibilitร โ€;


[10] Cfr. art. 4, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, entrato in vigore il 15 aprile 2000, in def.finanze.it;


[11] Cfr. art. 5, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, entrato in vigore il 15 aprile 2000, in def.finanze.it;


[12] Si veda, sul punto, senza alcuna pretesa di completezza, R. BRICHETTI, Dichiarazione omessa e infedele: la fattispecie a condotta monofasica, in Il Fisco, 2001, p. 7068.

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[14] Cfr. art. 8, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, entrato in vigore il 15 aprile 2000, in def.finanze.it;


[15] Si veda, sul punto, senza alcuna pretesa di completezza, Giuseppe Melis, Manuale di diritto tributario, pag. 509;


[16] Cfr. art. 10, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, entrato in vigore il 15 aprile 2000, in def.finanze.it;




[18] Cfr. art. 10 bis, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, entrato in vigore il 15 aprile 2000, in def.finanze.it;




[20] Si veda, sul punto G.V. De Francesco, La proporzione, cit. 230 ss.; Padovani, Invasione di edificio, cit. 431 ss.;


[21] Cfr. art. 10-ter, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, entrato in vigore il 15 aprile 2000, in def.finanze.it;


[22] Inoltre, in dottrina si รจ formato un orientamento secondo il quale รจ ammissibile, nel reato di omesso versamento IVA, il concorso dellโ€™extraneus che, allโ€™insaputa dellโ€™intraneus non adempia โ€“ si veda, in proposito, senza alcuna pretesa di completezza, A. MARTINI, op. cit., p. 607;


[23] Cfr. art. 10-quater, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, entrato in vigore il 15 aprile 2000, in def.finanze.it;




[25] Cfr. art. 11, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, entrato in vigore il 15 aprile 2000, in def.finanze.it;


[26] Cfr. art. 53, comma I, costituzione della Repubblica Italiana;


[27] Sez. 3, n. 28488 del 10.09.20 โ€“ sent. Dโ€™Angela in Riv. 280014;










[32] Cfr. la decisione delle sezioni unite sui limiti temporali della confisca allargata disposta in fase esecutiva (informazione provvisoria) in Sistema Penale del 26 febbraio 2021;


[33] A. Lanzi โ€“ P. Aldrovandi, โ€œDiritto Penale Tributarioโ€, CEDAM, 2014, pag. 2 e 3;


[34] F. Bricola, โ€œTeoria generale del reatoโ€, Noviss. dig. it., vol. XIX, Torino, 1973, pag. 15;


[35]Marinucci, Politica criminale e riforma del diritto penale, in Jus, 1974, cit., 463 e ss., Demuro, ultima ratio: alla ricerca di limiti allโ€™espansione del diritto penale, 2013, cit., 89 e ss.;




[37] Si veda, sullโ€™origine della Procura europea, A BERNARDI, Note telegrafiche su genesi, evoluzione e prospettive future della Procura europea, 2021, f. 11, p. 23;




[39] Come, invece, sostiene P. ALDROVANDI, in AA.VV., Diritto e procedura penale tributaria, cit., p. 355 ritiene che il bene giuridico tutelato sia rappresentato dal corretto funzionamento della procedura di riscossione coattiva, con la conseguenza di considerare la fattispecie in commento come reato di danno.








[43] Secondo certa dottrina si tratterebbe di condizione obiettiva di punibilitร  e, in quanto tale, esterna alla struttura del reato e, quindi, anche al dolo, cfr. G. PAPPA, Il sistema sanzionatorio penale nella fase della riscossione delle imposte: il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, in Fisco, 2004, p.4431;








[47] Si considera rilevante qualsiasi riduzione patrimoniale, piรน precisamente: โ€œriduzione da ritenersi, con giudizio ex ante, idonea, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, a vanificare in tutto o in parte, o comunque rendere piรน difficile una eventuale procedura esecutivaโ€ (Cfr. Cass. Pen., n. 36378/2015, Sentenze Web su www.cortedicassazione.it);


[48] Si รจ sostenuto in giurisprudenza che anche in caso di alienazione simulata – assoggettabile ad azione revocatoria -, possa configurarsi il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, in quanto, รจ sufficiente che la capacitร  di recupero da parte dellโ€™Erario sia anche solo ostacolata o rallentata (ex multis, Sez. IIIยฐ, n. 39162/2014 Sentenze Web suย www.cortedicassazione.it;




[50] Si fa riferimento, piรน precisamente, al D.L. 31 maggio del 2010, n. 78 convertito in L. 30 luglio del 2010, n. 122 che ha modificato la disposizione normativa dellโ€™art. 11 del D.lgs. n. 74 del 2000, eliminando, la clausola di salvezza โ€œsalvo che il fatto costituisca piรน grave reatoโ€. Con la conseguenza che il delitto tributario di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte puรฒ, ora, configurarsi anche nei casi in cui la medesima condotta (il fatto fraudolento) fosse stata riconducibile nellโ€™alveo di un delitto fallimentare e piรน grave, come la bancarotta fraudolenta patrimoniale.








[54] Si fa riferimento, nello specifico, alla sentenza della terza sezione penale, n. 15449 del 15 aprile 2015 (Cfr. Sentenze Web suย www.cortedicassazione.it) con la quale i Giudici della cassazione hanno stabilito che: โ€œil carattere fraudolento รจ da intendersi come comportamento che, sebbene formalmente lecito come peraltro รจ lโ€™alienazione di un bene, sia perรฒ caratterizzato da una componente di artificio o di ingannoโ€;


[55] Ci si riferisce, in particolare, al principio di tassativitร  e sufficiente determinatezza della fattispecie penale โ€“ Si veda, in argomento, Visconti, Determinatezza della fattispecie e bilanciamento degli interessi, in Foro it., 1995, I, cit. 2773 ss.; Palazzo, il principio di determinatezza, cit., 171 ss.; Zanotti, principio di determinatezza e tassativitร , in Aa. Vv., Introduzione al sistema penale, cit., 135 ss.; si veda, altresรฌ, Ronco, il principio di tipicitร  della fattispecie penale nellโ€™ordinamento vigente, Torino, 1979;








[59] In tal senso, si veda G. Gambogi, Diritto penale dโ€™impresa, Giuffrรจ, 2018, p. 456 ss.




[61] Ci si riferisce, in particolare, alla eccessiva genericitร  non solo della norma di cui allโ€™art. 11, d.lgs. 74/2000, ma anche delle altre fattispecie di reato previste e punite dalla legge dei reati tributari. Tali problematiche avrebbero dovuto sollecitare lโ€™intervento del legislatore โ€“ in occasione della revisione del sistema penale tributario attuata con il D.lgs. 158/2015 โ€“ per porvi rimedio;


[62] Si fa riferimento al D.L. n. 78 del 2010, il quale ha espulso dal portato letterale del testo originario dellโ€™art. 11, D.lgs. 74/2000 la clausola โ€œsalvo che il fatto non costituisca piรน grave reatoโ€, la quale era stata prevista proprio con lo scopo di evitare indesiderati cumuli con il delitto di bancarotta fraudolenta;


[63] Tra le altre, quella della configurabilitร  del delitto di riciclaggio e di auto-riciclaggio in relazione al profitto del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte;







 

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