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Grande entusiasmo ha suscitato il provvedimento del Tribunale di Lodi dello 18 ottobre 2023, con cui il Giudice dell’esecuzione dott.ssa Maria Teresa Latella ha disposto il rinvio pregiudiziale degli atti alla Suprema Corte di Cassazione per la risoluzione di una questione di diritto di particolare interesse e speranzosa aspettativa si vive nell’attesa della relativa pronuncia.

Ma dov’è l’interesse e l’auspicio?

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Il Tribunale di Lodi ha ritenuto “…certamente preliminare, e dirimente, rispetto alla soluzione delle domande poste dalle parti in giudizio, decidere la questione se i principi espressi da CSU 9479/23 siano estensibili anche all’ipotesi qui affrontata, in cui il titolo esecutivo si identifica in un decreto ingiuntivo opposto (e la cui opposizione nella specie è stata dichiarata inammissibile) …”.

In buona sostanza, in sede di opposizione all’esecuzione, il debitore esecutato ha chiesto la sospensione dell’esecuzione e l’accertamento dell’inesistenza del diritto a procedere in executivis nei propri confronti, stante la rilevata nullità parziale del contratto di fideiussione sottostante al titolo, per violazione della normativa in materia di libera concorrenza ex L. n. 287/1990, sotto il profilo della deroga abusiva al termine semestrale ex art.1957 c.c.

Parte creditrice, dal suo canto, ha eccepito l’inapplicabilità delle regole dettate dalla pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione n. 9479/2023 a recepimento dei principi espressi dalla giustizia comunitaria, circa il necessario rilievo officioso di clausole abusive in danno del consumatore con accertamento da demandarsi al giudice dell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., in quanto nel caso di specie, il decreto ingiuntivo era stato a suo tempo opposto dai debitori ed il relativo giudizio concluso con sentenza di inammissibilità dell’opposizione e conferma del provvedimento monitorio.

Ebbene, per il Giudice di Lodi il dubbio deriva dalla sussistenza di difficoltà interpretative e, particolarmente, dal fatto che l’orientamento giurisprudenziale più rigoroso preclude al GE tale rilievo officioso nel caso in cui – come quello in esame – il titolo sia stato già oggetto di specifica opposizione, riguardando il caso della pronuncia della S.C. solo l’ipotesi di decreto ingiuntivo non opposto. Sempre tale orientamento rigoroso fa leva sul dettato processual-civilistico a mente del quale il GE può conoscere i soli fatti estintivi o modificativi successivi alla formazione del titolo.

Il Tribunale di Lodi offre una disamina interessante e completa delle diverse interpretazioni non solo sul piano giurisprudenziale italiano e comunitario, ma anche con riferimento alla dottrina, richiamando appunto le diverse dissertazioni contrapposte e il fondamento da ricercarsi in ciascuna di esse, quali tra le varie il richiamo generale alla formazione del giudicato, ovvero quelle che prediligono il valore di ius superveniens delle sentenze interpretative dell’Unione rese dalla CGUE o ancora quelle che ritengono che giammai una clausola abusiva mai rilevata possa stabilizzare un giudicato.

Ciò su cui – a modesto avviso – dello scrivente, la S.C. dovrebbe soffermarsi, anche in una logica garantista del debitore rinvenibile dai principi dettati da oramai datate pronunce della CGUE di riconoscimento di una tutela rafforzata al garante e di evidente diseguaglianza di posizione di banca e debitore, è l’individuazione di un controllo officioso effettivo dinanzi ad eccezioni rilevabili d’ufficio.

In altre parole, se è oramai pacifico che la nullità delle clausole fideiussorie in violazione della normativa di cui alla L. n. 287/90 sia rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, sarà necessario – affinchè sia concessa al GE la possibilità di attivarsi con la concessione del termine di 40 gg. per l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. anche nel caso di decreto ingiuntivo opposto e dichiarata inammissibile la relativa opposizione – che la Suprema Corte chiarisca che la relativa facoltà sarà attribuita al GE tutte e solo le volte in cui il giudice del monitorio o dell’opposizione a d.i. non abbia eseguito un capillare controllo officioso su tali tipologie di eccezioni e di tale controllo non abbia dato idonea traccia nel relativo provvedimento.

In breve, dovrebbe ipotizzarsi che nel provvedimento relativo al giudizio di opposizione vi sia necessariamente traccia esplicita della circostanza che il Giudice abbia sollevato la relativa eccezione esaminandola d’ufficio ovvero che le parti vi abbiano preso posizione, anche in ragione della facoltà del giudice di assegnare alle parti ex art. 101 co. 2 c.p.c. un termine per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla relativa questione, nei limiti di cui all’art. 183 co 4 c.p.c. dell’udienza di trattazione.

In mancanza di tale esplicito richiamo ed effettivo controllo da parte del giudice dell’opposizione, alla stregua dell’ipotesi di decreto ingiuntivo non opposto, dovrebbe ammettersi l’opposizione tardiva, proprio per la natura stessa dell’eccezione rilevabile d’ufficio.

In ogni caso saremo curiosi di verificare come la Suprema Corte risolverà la questione di particolare importanza e che rischia di modificare le sorti di numerosissimi procedimenti esecutivi.

 

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