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“Il tributo del Consorzio di bonifica è dovuto solo in presenza di un beneficio specifico e diretto sull’immobile del contribuente”. È questo…

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“Il tributo del Consorzio di bonifica è dovuto solo in presenza di un beneficio specifico e diretto sull’immobile del contribuente”. È questo quanto è stato stabilito da una recente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Lecce nei giorni scorsi, che ha accolto il ricorso proposto da una impresa agricola di Alezio, difesa dall’ avvocato Mirko Petrachi, contro un’ ingiunzione di pagamento di 8000 euro, del contributo del consorzio di bonifica Ugento Li Foggi. 

La contestazione

L’impresa, difesa da Petrachi, aveva puntualmente contestato l’assenza di benefici derivanti dalle opere consortili, attraverso una copiosa e puntuale perizia tecnica giurata, adducendo una serie di elementi dai quali poteva ritenersi ampiamente dimostrata l’assenza di un qualsivoglia beneficio diretto e specifico per l’immobile di proprietà del contribuente. Un principio questo anche diffusamente consolidato dalla Cassazione. «La sentenza – spiega infatti l’avvocato Petrachi – ribadisce quanto già espresso dalla Corte di Cassazione e cioè che il beneficio derivante dalle opere di bonifica deve essere diretto e specifico per il contribuente e deve incrementarne il valore del proprio immobile, senza che rilevi un beneficio derivante dalla mera inclusione del bene nel comprensorio di bonifica». Infatti, in parole semplici, non basta che un immobile o un terreno sia inserito in un’area interessata dal consorzio, ma occorre che tragga anche i benefici dovuti.

La consulenza

La sentenza della Corte Tributaria leccese ha ritenuto dunque valide, oltre che “pertinenti” le risultanze di consulenza esibite dalla parte, dettagliate e corredate da precisi riferimenti censuari, planimetri e fotografici che, come tali, dimostrano la infondatezza della pretesa contributiva del Consorzio. «È noto che i presupposti del potere impositivo del Consorzio – continua l’avvocato Petrachi – derivano dalla inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza e dall’inerenza del beneficio diretto e specifico al fondo. È evidente che, come ribadito dalla Cassazione, l’adozione del piano di classifica, approvato dalla competente autorità regionale, esonera il consorzio dall’onere della prova del beneficio recato al fondo, ma in assenza del perimetro di contribuenza grava sul consorzio dimostrare il conseguimento da parte dell’immobile, a causa delle opere eseguite, di concreti benefici non scaturenti dalla mera inclusione sull’area del comprensorio». L’ulteriore importante sentenza dei giudici tributari leccesi che ha anche condannato Creset, che è il concessionario di recupero crediti a cui si affidano gli enti locali, al pagamento delle spese di lite, ha fatto così chiarezza sulla annosa vicenda dei contributi di bonifica. «Si auspica – conclude Petrachi – che tale sentenza possa spingere gli Enti locali a vagliare attentamente i piani di bonifica e di classifica affinché si accertino, fondo per fondo, i benefici effettivamente ricevuti dal Consorzio di bonifica».

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