Nel patrocinio a spese dello Stato, al legale va liquidato il compenso per la fase istruttoria anche in caso di estinzione per prescrizione del procedimento se ha depositato la lista testimoniale e citato i testi. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 2502 di oggi, accogliendo con rinvio il ricorso dell’avvocato.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, invece, aveva negato il compenso ritenendo che la fase istruttoria non si fosse mai svolta in quanto il processo, che aveva tratto origine dall’opposizione a decreto penale di condanna, dopo una serie di rinvii, era stato definito con la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.
Nell’unico motivo di ricorso il legale ha sostenuto che il Tribunale non aveva liquidato la fase istruttoria “sull’erroneo presupposto che essa non si fosse svolta, sebbene il difensore avesse depositato una lista testimoniale ed avesse citato i testi”.
Una censura accolta dalla Seconda sezione. Per la Suprema corte, infatti, il Tribunale “non ha considerato che l’art.12, comma 3 del D.M. 55/2014 prevede che la fase istruttoria non consiste solo nell’escussione dei testi, acquisizione di documentazione etc., ma comprende anche l’attività preparatoria”, vale a dire: “le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l’esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato”.
Il Tribunale ha dunque sbagliato a non liquidare la fase istruttoria, “benché il ricorrente avesse depositato la lista testimoniale e citato due testi, attività inequivocabilmente compresa nella fase istruttoria”.
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